CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19918/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato - è manifestamente infondato e generico, in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, quantunque il Tribunale non avesse esplicitato la detta, ne ha ricostruito il calcolo, evidenziando come lo stesso abbia determinato la pena (in complessivi mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa) riconoscendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso con analoghi fatti per i quali in precedenza all'imputato era stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. (di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici e, pertanto, la totale insensibilità dello stesso ai moniti della giustizia - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione di taluni dati meritevoli di favorevole apprezzamento, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec