CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, nell'allontanamento dell'imputato dovendosi ravvisare una mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen.; 2) omessa applicazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) anche nella forma putativa; 3) mancata applicazione dell'art. 385, ult. comma, applicabile anche quando l'imputato sia sottoposto a restrizione della libertà personale presso il proprio domicilio e, consapevole di essere visto dagli agenti incaricati della sorveglianza, faccia rientro nell'abitazione dove poi viene arrestato; rilevato che il primo motivo riproduce censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha precisato che l'imputato fu trovato a 10/15 m dal portone d'ingresso della sua abitazione intento a colloquiare con due soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e che i tre, alla vista della pattuglia, tentarono di disperdersi; rilevato che i restanti due motivi, peraltro nemmeno dedotti in appello, prospettano deduzioni generiche e contrastano con la (incontestata) ricostruzione del fatto operata in sentenza, il terzo ponendosi per di più in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'attenuante, occorre che l'interessato si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. 6, n. 19645 de/ 18/02/2004, Grasso, Rv. 228317), ciò che nel caso concreto non accadde; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.MVil Penale,Sezione - AGO 2026