CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaToscana n. 16/2024, depositata il 4/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’atto dipignoramento ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973, notificatole il 14/11/2019,deducendo l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, delle cartelle dipagamento e delle intimazioni di pagamento presupposti e la conseguenteprescrizione e decadenza della pretesa tributaria con gli stessi azionata.Numero registro generale 15541/2024Numero sezionale 3374/2026Numero di raccolta generale 16559/2026Data pubblicazione 27/05/20262. La CTP di Prato accolse il ricorso limitatamente a tre cartelle dipagamento afferenti a tasse automobilistiche, rigettandolo per il resto.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana:a) dichiarò l’appello estinto, per cessazione della materia delcontendere, relativamente alle cartelle nn.13620060003037976000, 13620130011645205000,13620130013211039000 e 13620140004005739000 (“trattandosi diimporti soggetti ad annullamento ex lege”);b) dichiarò l’appello estinto per rinuncia, relativamente alle cartelle nn.13620110005454671000, 13620110013899273000,13620130005607679000 e n. 13620150001608140000;c) accolse l’appello relativamente alla cartella n.13620140001514551000 (L) e all’avviso di accertamento esecutivon. TZ6M01349 (P), ritenendoli “erroneamente notificat[i] ad unindirizzo all’epoca non più attuale”;d) accolse l’appello relativamente alla cartella n.13620130004354106000 (H) e all’avviso di accertamento esecutivon. TZ6M01553 (O), “condivide[ndo] le tesi di parte resistente inordine ai vizi di notifica così come illustrati nelle memorieaggiuntive”;e) confermò la pretesa tributaria recata dalla cartella n.13620100005575707000;f) confermò l’annullamento delle cartelle nn. 13620110006929937000(D), 13620120008896509000 (F) e 13620120010710972000 (G),già disposto dal giudice di prime cure.4. L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione hannoproposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La contribuente èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15541/2024Numero sezionale 3374/2026Numero di raccolta generale 16559/2026Data pubblicazione 27/05/20261. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT2 accolto l’appellorelativamente agli atti di cui alle lettere H, L, O e P sulla base di unamotivazione apparente, in particolare sancendo la nullità dellanotificazione per l’asserita non attualità dell’indirizzo di residenza (quantoall’atto sub L), “senza tuttavia fornire alcun elemento da cui possa avertratto una tale conclusione”; e aderendo alle censure proposte dallacontribuente nelle memorie illustrative depositate in primo grado (quantoagli atti sub H e O), «senza fornire alcun elemento da cui possa evincersil’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla riforma, in parte qua,della sentenza di primo grado, con la quale la C.T.P. le avevaespressamente dichiarate inammissibili in relazione all’art. 24 del d.lgs. n.546/1992, in quanto non introdotte sotto la forma dei “motivi aggiunti”».Il motivo è fondato, dal momento che, a fronte della statuizione dellasentenza di primo grado circa la regolarità della notifica dei suddetti atti,la CGT2 si è limitata - con riguardo agli atti sub L e P - a far riferimentoalla notifica “ad un indirizzo non più attuale all’epoca” (senza alcun cennoalla formulazione del motivo d’appello della contribuente e senza chepotesse comprendersi, dunque, quale fosse tale indirizzo, perché nonfosse più attuale e quale fosse, invece, quello giusto); e - con riguardoagli atti sub H e O - facendo generico riferimento alle “tesi di parteresistente in ordine ai vizi di notifica così come illustrati nelle memorie”,senza illustrarle in alcun modo e senza confrontarsi con i motivi diimpugnazione (v. Cass., n. 7267/2026; Cass., n. 28581/2025; Cass., n.9830/2024; Cass., n. 2397/2021; Cass., n. 7402/2017; Cass., n.32224/2025, secondo cui «la motivazione di un provvedimentogiurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (diprovenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare,Numero registro generale 15541/2024Numero sezionale 3374/2026Numero di raccolta generale 16559/2026Data pubblicazione 27/05/2026purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultatodella valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie"»)1. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi circa la questione - sollevata daADE e da ADER - della ritualità della notificazione alla contribuente delleintimazioni di pagamento successive alle cartelle de quibus, la quale, inmancanza di impugnazione di queste ultime, precludeva in radice ognipossibilità di censurare le cartelle suddette.Il motivo è fondato. La sentenza di prime cure (riportata a pagg. 10 s. delricorso) ritenne inammissibile la deduzione delle questioni afferenti allanotificazione delle intimazioni di pagamento, avanzata dalla contribuentesolo nella memoria illustrativa, e non già nell’originario ricorsointroduttivo. Le odierne ricorrenti hanno dedotto di aver riproposto ingrado d’appello la questione relativa all’efficacia interruttiva dellaprescrizione della notificazione di tali intimazioni (v. pag. 13 del ricorsoper cassazione), sulla quale effettivamente la sentenza in questa sedeimpugnata, una volta dichiarata la nullità della notifica delle cartelle dipagamento meglio indicate supra, ha del tutto omesso di prendereposizione.2. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 139 e 140c.p.c. (con riguardo agli atti sub H e L) e 60, comma 1, lett. b-bis, d.p.r.n. 600/1973 (con riguardo all’atto sub O), per avere i giudici di meritoritenuto nulle le notifiche degli atti suddetti, nonostante le odiernericorrenti ne avessero documentalmente dimostrato la piena regolarità.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. P.Q.MAccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversaNumero registro generale 15541/2024Numero sezionale 3374/2026Numero di raccolta generale 16559/2026Data pubblicazione 27/05/2026composizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano