CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24944/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 NERTIL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha riformato la condanna, resa all'esito di rito ordinario dal Tribunale di Treviso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 giugno 2021, riducendo la pena irrogata all'imputato in quella di anni nove di reclusione, in relazione ai reati ascrittigli, di cui ai capi a) (art. 612, secondo comma, cod. pen. aggravato perché commesso con arma), b) (artt. 56, 575 cod. pen.), c) (artt. 4 e 7 legge n. 110 del 1975), d) (art. 648 cod. pen.). Il primo giudice è pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base delle testimonianze della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonché dei due ulteriori testimoni oculari presenti ai fatti, degli operanti di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini. I provvedimenti di merito ricostruiscono i fatti in moto convergente indicando che dopo la mezzanotte del giorno 25 ottobre 2015, Verduci si era recato presso la discoteca Odissea in compagnia degli altri due testimoni. Nel predetto locale Verduci aveva avuto un diverbio con uno sconosciuto cui era seguita una breve colluttazione. [OSCURATO:PERSONA] con i due amici si allontanava dalla discoteca e il gruppo raggiungeva a piedi un altro locale denominato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stava fumando all'esterno del locale sopraggiungeva un'autovettura marca e pel con tre persone a bordo, dalla quale scendeva un uomo, riconosciuto dalla persona offesa come lo stesso soggetto con il quale, poco prima, aveva avuto la colluttazione presso la discoteca Odissea. Questi lo minacciava con in mano un coltello o un cacciavite. Verduci afferrava un posacenere a forma di piantana che si trovava fuori dal locale e tra i due avveniva una seconda colluttazione all'esito della quale l'imputato si allontanava. Dopo circa 10 minuti lo stesso ritornava presso il locale a bordo di un'autovettura, marca Golf, fermandosi nel parcheggio di fronte e richiamando l'attenzione del Verduci che si trovava all'interno dell'esercizio commerciale. Quindi la persona offesa usciva dal locale con intenzione di allontanarsi ma l'imputato esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco nei suoi confronti. Verduci istintivamente cercava riparo dietro alcune autovetture in sosta, ma la persona offesa constatava che uno dei proiettili, esplosi al suo indirizzo, aveva provocato un foro nella parte posteriore del cappuccio del giubbotto che indossava. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, avv. A. Nava, denunciando cinque vizi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. per i capi B), C) ed E), mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Si sostiene da parte della Corte territoriale la credibilità della parte lesa, richiamando elementi di riscontro che, invece, a parere del ricorrente, contrasterebbero con la sua versione dei fatti. Inoltre, si rileva che non è stata analizzata, preliminarmente, la credibilità oggettiva del dichiarante, rispetto alle sue affermazioni indicate come frutto di alterazioni per interessi personali. Si segnala che: -nessuno dei testi presenti ha riconosciuto l'occupante della vettura tipo Golf; -l'individuazione da parte del Verduci dell'imputato, indicata come pressocché certa dalla Corte territoriale, non è stata preceduta nelle indagini da individuazione fotografica; -uno dei testi presenti quella sera riferisce che la persona offesa non aveva affermato, dopo i fatti, di aver riconosciuto l'imputato, tanto che non era nelle condizioni di sporgere denuncia; -la parte lesa si presentava soltanto all'udienza dibattimentale del 19 novembre 2019, rendendo dichiarazioni vaghe, incerte e contraddittorie, riconoscendo, per la prima volta, dopo diversi anni l'imputato come il suo aggressore; -non si può logicamente ritenere che la persona offesa fosse intimorita, posto che non conosceva l'imputato ma con questi aveva avuto solo un alterco quella sera. Infine, sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che nelle immediatezze la parte lesa non era stata in grado di operare alcun riconoscimento, con un silenzio protrattosi per quattro anni, sino a quando, dopo diverse udienze in cui era stata assente, aveva operato il riconoscimento. Tanto senza pacifici riscontri, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello. 2.2.Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione. Nel motivare la sussistenza dell'animus necandi, la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento del dato processuale. Si riporta a pag. 10 la censura che, sul punto, è stata prospettata con l'atto di appello circa la posizione della persona offesa e le ragioni per le quali questa è stata attinta al cappuccio, le quali non sarebbero dimostrative della volontà di uccidere (la parte lesa si era abbassata al momento degli spari, come tutti gli altri presenti, vi era un foro su una vettura bassa, tipo [OSCURATO:PERSONA], l'autore degli spari dunque non voleva uccidere). Si contestano le ragioni esposte dalla Corte territoriale secondo le quali i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. L'autore degli spari, invece, non voleva attingere parti vitali, avendo esploso colpi, a seguito di una lite degenerata tra sconosciuti, quindi in assenza di dolo omicidiario. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il capo A), carenza di condizione di procedibilità. Si riportano a pag. 13 e ss. del ricorso stralci di deposizioni testimoniali relative all'incertezza circa la individuazione di cosa avesse in mano la persona con la quale si era scontrata la persona offesa. Si ribadisce che la deposizione della persona offesa, anche sul punto, sarebbe stata confusa e si sottolinea che alcuni dei testi avrebbero confermato che la persona, con la quale vi è stato lo scontro con Verduci, avesse un coltello. Alcuna precisa indicazione, da parte dei giudici di merito, sarebbe stata espressa circa la natura minatoria dell'azione posta in essere e, comunque, in assenza di prova della minaccia con arma, questa condotta, di cui al capo A) sarebbe improcedibile per difetto di querela. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La difesa aveva prospettato, ai fini di confutare il diniego del beneficio, che non era stata presa in considerazione la posizione della persona offesa, che ha posto in essere, comunque, una condotta aggressiva e provocatoria, nonché violenta. Sul punto, devoluto con l'atto di appello, vi sarebbe omessa motivazione da parte della Corte territoriale. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione sulla misura della pena e di quella degli aumenti ex art. 81 cod. pen. Si tratterebbe di azione sorretta da dolo di impeto a fronte di condotta della persona offesa che non è stata considerata nel determinare l'entità della pena e la quantità di quella irrogata in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. Osserva, invero, il Collegio che la motivazione è esauriente, non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo, nella valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa, anche rispetto alle ragioni per le quali questa ha reso deposizione dopo anni rispetto ai fatti e, anzi, solo a seguito di accompagnamento coattivo disposto da parte del Tribunale, ai fini dell'espletamento della prova testimoniale (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). Va, sul punto, rilevato che le motivazioni dei provvedimenti di merito sono convergenti e, quindi, seguendo la pacifica giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, in tal caso, trattandosi di cd. doppia conforme, dette motivazioni fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito finiscono per costituire una sola entità (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722). Con riferimento, poi, alla valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato, si rileva, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, detta valutazione è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le molte altre nel medesimo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948). È poi, appena il caso di rilevare, che è costante la giurisprudenza di questa Corte nel sostenere che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, controllo congruo e non manifestamente illogico svolto in sede di merito, nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, del resto, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione che, nel caso al vaglio, essendo espletato in modo penetrante e con adeguata e non manifestamente illogica giustificazione, non evidenzia alcun vizio. La sentenza di primo grado, peraltro, rende conto della circostanza che i due testi, presenti ai fatti (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado), avevano riconosciuto l'imputato come autore dei fatti e che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che era stato Verduci a dirgli, nelle immediatezze, che la persona, giunta in auto al [OSCURATO:PERSONA], era la stessa con la quale aveva litigato, poco prima, alla discoteca Odissea. Il teste oculare Zentari, poi, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva riconosciuto la persona protagonista del litigio avvenuto poco prima degli spari, nell'imputato, precisando che questi brandiva un coltello. Dunque, appare manifestamente infondata la censura nella parte in cui indica come priva di ogni riscontro — peraltro non necessario — la dichiarazione della persona offesa e il riconoscimento operato da questa, secondo la prospettazione difensiva, tardivamente. 1.2. Il secondo motivo è reiterativo di quello svolto con l'atto di appello, al quale la Corte territoriale risponde con ragionamento immune da censure di ogni tipo (cfr. pag. 7 della sentenza di secondo grado). La motivazione della Corte di appello è congrua sia per quanto concerne l'idoneità della condotta e l'univocità degli atti sia per quanto riguarda la sussistenza dell'animus necandi. Viene, invero, valorizzato dai giudici di merito, con ragionamento non manifestamente illogico, che è stato usata un'arma da fuoco e che i diversi colpi (come attestato dal rinvenimento di due bossoli ed un'ogiva) sono stati diretti a distanza ravvicinata all'obiettivo, in direzione di parti vitali (capo). Inoltre, in relazione alla sussistenza dell'animus necandi si sottolinea che la persona offesa si era istintivamente riparata dietro ad una vettura, nel tentativo di schivare i colpi, ma che questa era stata già attinta al cappuccio del giubbotto indossato, tanto a conferma della sussistenza del dolo, tenuto conto che i colpi esplosi sono stati indirizzati ad altezza di parti vitali. La Corte d'Appello ha svolto, dunque, una valutazione ex ante, ravvisando l'animus necandi con considerazioni che sono in linea con l'indirizzo costante di questa Corte secondo il quale in tema omicidio volontario, in mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animus necandi, la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012; Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243370). 1.3.11 terzo motivo è inammissibile in quanto sollecita il riesame delle fonti di prova, onde sostenere quanto dedotto e, cioè, che durante la minaccia l'imputato non aveva in mano un'arma, diversamente da quanto descritto dalla sentenza di primo grado che anzi, attribuisce al teste oculare Zentari la dichiarazione di aver visto l'imputato brandire un coltello. Del resto, l'invocato riesame non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.4.Gli ultimi due motivi attingono il trattamento sanzionatorio che risulta giustificato con ragionamento immune da vizi di ogni tipo. Corretto risulta il riferimento alla sussistenza dell'esistenza di plurimi precedenti penali, (cfr. pag. 9). Con riferimento alla misura della pena ed al diniego della circostanze attenuanti generiche si osserva, dunque, che il trattamento sanzionatorio appare debitamente giustificato nel provvedimento impugnato (pag. 8 e 9), sia per la scelta, non arbitraria ma giustificata adeguatamente, della misura della pena, tarata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Il generale richiamo alla personalità dell'imputato, quanto ai precedenti penali a suo carico, alla latitanza mantenuta nel corso del procedimento, può giustificare la misura degli aumenti ex art. 81 cod. pen., pur come diminuita in sede di gravame, ma non attestata al minimo edittale. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors