CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 37504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11688/2015R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 2498/23/14, depositata il 23 dicembre 201 4 . Oggetto: Tributi-Dazi doganali - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2498/23/14 del 23/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) nei confronti della sentenza n. 249/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Società cooperativa (di seguito CNNA) avverso il diniego di rimborso dei maggiori dazi doganali antidumpingcorrisposti a seguito dell’importazione di assi da stiro dalla Cina; 1.1. come emerge dagli atti di parte, il contenzioso nasce dal parziale annullamento, da parte della Corte di giustizia (CGUE 1 ottobre 2009, in causa C-141/08), del Regolamento CE n. 452 del 2007, istitutivo di dazi antidumping sull’importazione degli assi da stiro da Cina ed Ucraina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], uno degli esportatori che aveva impugnato il menzionato regolamento, e dalla reistituzione del dazio ad opera del Regolamento CE n. 805 del 2010; 1.2. la CTR respingeva l’appello di AD evidenziando che il termine triennale per richiedere il rimborso decorreva dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (18/12/2009) e, conseguentemente, non si sarebbe maturata alcuna decadenza ai fini del rimborso dei dazi; 2. AD impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. CNNA resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che non sussistono i requisiti per la trattazione della presente controversia in camera di consiglio; 2. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte ri