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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze in punto di fatto senza alcune reale confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza; Considerato inoltre che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha congruamente motivato la misura dell'aumento di pena inflitto a titolo di aumento per la continuazione fra il reato di resistenza e quello di lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] iordano [OSCURATO:PERSONA] D S1TATA IN 24 :2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze in punto di fatto senza alcune reale confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza; Considerato inoltre che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha congruamente motivato la misura dell'aumento di pena inflitto a titolo di aumento per la continuazione fra il reato di resistenza e quello di lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] iordano [OSCURATO:PERSONA] D S1TATA IN 24 :2
Sentenza Cassazione n. 06734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris