CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29254/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l'imputato è stato condannato per il reato di furto; rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e ritenuto che ciò impedisca, in via originaria, l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 202