Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:576
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0651_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑651/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Obbligo di motivazione – Eccezione d’illegittimità – Errore di valutazione – Sviamento di potere»
1.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Presa di conoscenza dell’atto alla data di pubblicazione – Ricorso tardivo – Irricevibilità
[Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330 e 2023/581]
(v. punti 28‑33)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 37‑46)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio di proporzionalità
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 60‑70)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio di parità di trattamento
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 72‑75)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 76‑81)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive
(Art. 275, comma 2, TFUE)
(v. punto 85)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 86‑88, 146, 156, 163, 174‑176, 181‑183)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 89, 90, 126‑129, 140, 168‑170)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 97‑99, 110)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Insussistenza
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/1529]
(v. punti 112‑118, 143‑146)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore petrolchimico – Inclusione
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 148‑155, 160, 180)
12.
Atti delle istituzioni – Sviamento di potere – Nozione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 188‑192)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.