CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 03982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29313/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1059/2022 depositato il 31/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto n./2022 della Corte d’appello di Roma, depositato il 31 maggio 2022. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 21 febbraio 2022, con cui, in riferimento al ricorso d'ingiunzione presentato il 24/1/2022, era stata rigettata la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo amministrativo dinanzi al TAR Lazio avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli attori ad essere assoggettati al regime previdenziale - retributivo ovvero misto, retributivo - contributivo, iniziato nel 2011 e definito nel 2021 con pronuncia di difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a) della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, avendo lo stesso TAR Lazio adito evidenziato l’esistenza di una consolidata giurisprudenza, sia precedente che successiva alla instaurazione del giudizio presupposto, che ha ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica. Né, secondo l’impugnato decreto, poteva ravvisarsi una violazione dei principi generali di tutela dell’affidamento e di divieto di disparità di trattamento, sul presupposto che in altri casi analoghi la Corte di appello aveva ritenuto di emettere decreti di accoglimento della domanda di equa riparazione. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 6 paragrafo 1 CEDU, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione di norme di diritto con riferimento alla ravvisata inesistenza del danno non patrimoniale per l'eccessiva durata di un procedimento amministrativo in ragione della sussistenza di presunti precedenti giurisprudenziali sfavorevoli. Violazione dei principi di diritto della Suprema Corte di cassazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa degli artt.111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. Motivazione inesistente/apparente. Il terzo motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il quarto motivo di ricorso denuncia: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e dell'art. 6 paragrafo 1 CEDU, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa valutazione dei precedenti speculari - violazione del diritto vivente. Le censure, esaminate congiuntamente, lamentano che difettava qualsivoglia prova contraria idonea ad escludere il pregiudizio non patrimoniale patito dai ricorrenti, atteso che l’orientamento citato dal primo Giudice e fatto proprio dal Collegio non era poi così consolidato nel senso di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo; che la Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato la sussistenza di pronunce giurisprudenziali in materia di previdenza complementare dei militari che hanno negato la giurisdizione contabile ed affermato quella amministrativa; che parimenti i giudici dell’opposizione avrebbero ignorato l’esistenza di un vero e proprio “diritto vivente” che riconosce il diritto all’equa riparazione anche in relazione a giudizi definiti con decisioni di difetto di giurisdizione. 5. I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano non fondati. 5.1. Il decreto impugnato contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “apparente”, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). 5.2. L'art. 2, comma 2 - quinquies , lettera a) della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all'introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n.2020 del 2023). La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell'equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Non sussiste, comunque, nella specie il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: i fatti indicati dai ricorrenti, rilevanti in causa, sono stati comunque presi in considerazione dai giudici del merito, ancorché la decisione abbia apprezzato gli stessi in modo difforme dalle allegazioni operate al riguardo dai medesimi instanti. 5.3. La Corte d’appello di Roma ha fatto applicazione del comma 2- quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assoggettati al regime previdenziale - retributivo ovvero misto, retributivo-contributivo, con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale militare. Si tratta, per quanto ricavabile da ciò che succintamente è esposto nel ricorso, di domanda che per le Sezioni Unite di questa Corte introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, venendo in questione miglioramenti destinati ad incidere sulla misura della pensione a carico dello Stato, senza alcuna possibilità che con riferimento all'oggetto e all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sul rapporto di servizio e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico (Cass. Sez. Unite n. 3061 del 1993; n. 12826 del 1997; n. 13058 del 1997; n. 9343 del 2002; n. 14171 del 2004; n. 14 del 2007: n. 16168 del 2011; n. 784 del 2021). 5.4. Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda era stata proposta dinanzi ad un giudice manifestamente privo di giurisdizione e perciò era insuscettibile di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata. Perché la parte possa dirsi consapevole della infondatezza delle proprie domande o difese, agli effetti del comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001, non è necessario l’accertamento della mala fede, essendo sufficiente altresì la carenza di quella pur minima diligenza che le avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza, e che può appunto desumersi dalla contrarietà dell'iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata. 5.5. Infine, non è dirimente il richiamo di precedenti giurisprudenziali difformi in tema di equa riparazione, poiché i motivi della decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n. 15846 del 2017). 6.Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legg