CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 26/5/22, che ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto di energia elettrica, commesso in Bolognetta il 4 dicembre 2014, previa riqualificazione, operata nel giudizio d'appello, della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. da violenza sulle cose ad uso del mezzo fraudolento. 1. Con un primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., con la conseguente nullità della sentenza ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., perché i motivi di appello contro la sentenza di primo grado si erano limitati ad invocare l'esclusione della contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose e la "sostituzione" dell'aggravante con quella dell'uso del mezzo fraudolento dovrebbe ritenersi decisione esorbitante dai limiti del principio devolutivo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rispettare. 2. Con un secondo motivo, il ricorrente insiste nella questione di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 604 cod. proc. pen., perché la Corte di merito avrebbe correttamente escluso l'aggravante della violenza sulle cose ed avrebbe condannato l'imputato per un fatto diversamente circostanziato. La Corte avrebbe dovuto procedere ad un annullamento parziale della sentenza di primo grado sul relativo punto, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 3. Con un terzo motivo, il ricorso lamenta la mancata derubricazione del reato di furto aggravato in quello di truffa, poiché la collocazione di un magnete che interferisse nel meccanismo di misurazione dei consumi di energia avrebbe dovuto ritenersi mezzo fraudolento idoneo, tuttavia, a viziare la capacità percettiva dell'ente erogatore e dunque il suo consenso a realizzarne la fornitura, costituente l'atto di disposizione patrimoniale. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, formulati dal ricorrente, sono manifestamente infondati. Per un verso, l'atto di appello contro la sentenza di primo grado ha bensì invocato l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, ma - nel contenuto espositivo del primo motivo del gravame di merito - si è esplicitamente espresso per la ricorrenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento in luogo di quella formalmente addebitata (pag.3: "sussiste invece l'aggravante del mezzo fraudolento se si ruba energia elettrica usando un magnete che distorce la registrazione dei consumi'). Per altro verso, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità potrebbe porsi, in astratto, una ipotesi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora, con riguardo al reato di furto di energia elettrica, contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose, accertata l'inesistenza della manomissione, sia stata ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie dell'uso di un mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 10769 del 21/2/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239483; Sez. 5, n. 44228 del 15/10/2001, Ciullo, Rv. 220290). Tuttavia, nel caso di specie, l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento è stata contestata espressamente e chiaramente nel capo d'imputazione (attraverso il richiamo all'abusività dell'allaccio con l'uso di un magnete: "alterando la corretta registrazione dei consumi...applicando un magnete al misuratore elettrico installato nell'attività di macelleria"), formalizzato sin dall'inizio a carico dell'imputato, sia pur senza riferimento espresso alla previsione normativa di un qualsiasi "mezzo fraudolento" (Cass. sez.5, n.7208 del 1/12/20, Colucci, Rv.280472). Ed è giurisprudenza di questa Corte, con cui si conviene, che "in tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino" (Cass. sez.5, n.19937 del 15/4/21, Masucci, Rv. 281108). Tanto esclude qualsiasi equivoco derivante dal formale richiamo che, invece, ha svolto la contestazione alla diversa aggravante, ugualmente prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., dell'uso della violenza sulle cose per commettere il reato. Tale ultima aggravante è stata meramente riqualificata dal giudice di secondo grado in modo legittimo, ai sensi dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., in quella, prevista dalla medesima disposizione normativa - peraltro attinta dallo stesso trattamento sanzionatorio - dell'uso del mezzo fraudolento. Sicchè - avuto riguardo al tenore testuale dell'imputazione - deve anche ritenersi che sia stato puntualmente rispettato il canone della "prevedibilità" della contestazione, tratto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sin dal caso Drassich contro Italia del 11 dicembre 2007, nel senso che la decisione non venga adottata "a sorpresa", senza consentire alla difesa dell'imputato di interloquire sulla questione, perché non altrimenti conosciuta né prevedibile, nonché di esercitare eventualmente, a riguardo, i diritti difensivi derivanti dal profilo di novità così introdotto (tra le molte, Cass. sez. U n. 31617 del 26/6/15, Lucci, Rv. 264438; sez. 2 n. 15585 del 23/2/21, Casamonica, Rv. 28118; sez. 6, n.422 del 19/11/19, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278093). In proposito, deve aggiungersi che, in ogni caso, la proposizione del ricorso per cassazione ha consentito all'imputato di confutare l'operato mutamento, nel giudizio di appello, della qualificazione giuridica, senza che possa ipotizzarsi una compressione del diritto di difesa (così Cass. sez. 6, n.422 del 19/11/19, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv 278093; sez. 5, n. 19380 del 12/2/18, Adinolfi, Rv. 273204). 3.11 terzo motivo di ricorso è pure manifestamente infondato. Si rammenta che costituisce orientamento consolidatosi negli ultimi arresti di questa Corte di legittimità - dopo alcune pronunce non uniformi del passato - quello secondo cui la sottrazione di energia elettrica, attuata mediante l'allaccio abusivo ad un contatore Enel, integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e ciò sia quando avvenga attraverso l'allaccio di un cavo "volante", o comunque visibile, ad una cassetta di derivazione (Sez. 5, n. 5055 del 23/9/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in proc. Favasuli, Rv. 2524580; Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic, Rv. 231400; cfr. anche Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013 che distingue l'ipotesi, sussistente, di furto aggravato dal mezzo fraudolento da quella di truffa), sia quando la condotta abusiva si realizzi con qualsiasi altro mezzo dì frode, come quello utilizzato nella specie, poiché l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente alla condotta di allaccio abusivo determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore. L'uso dello stratagemma dell'apposizione di un magnete, in prossimità dei meccanismi tecnologici di collegamento tra la rete esterna e la proprietà privata, che distorca la regolare misurazione dei consumi dei flussi di energia elettrica, vale ad integrare il reato di furto connotato dalla circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e non il reato di truffa, in considerazione dell'assenza dell'elemento del coinvolgimento del consenso della persona offesa, sia pure viziato dal ricorso all'artifizio. 4.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5.Per compiutezza e completezza, va precisato che il corso della prescrizione del reato è rimasto sospeso per un totale di gg. 683 a causa di sospensione o rinvio del processo di primo grado per impedimento dell'imputato o del difensore dell'imputato o comunque su sua richiesta, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., di tal che, alla data del presente giudizio di legittimità, esso non era ancora spirato. In ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluderebbe la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 6.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000