CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 26432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dagli avvocatiPERONGINI SERGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchèD'[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 62/2019depositata il 18/01/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorso trae origine dall’opposizione avverso il decreto ingiuntivoemesso nei confronti dell’IPAB [OSCURATO:PERSONA] - consede in Cava de’ Tirreni - a favore del geometra [OSCURATO:PERSONA],per il pagamento della somma di euro 55.974,75, a titolo dicompenso professionale per le attività dal medesimo svolte in favoredell’ente. Tali incarichi gli erano stati conferiti dal Presidente p.t.,[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], su delibera del Consiglio di amministrazione del25.11.1997 ed avevano ad oggetto accertamenti funzionali allavendita di terreni dell’ente; riguardo ad altri incarichi, invece, nonsussisteva alcuna preventiva delibera del CdA. P.Q.MD’[OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di Presidente, aveva conferito gli incarichi aVincenzo Attanasio, per chiedere, in via riconvenzionale, la condannadi quest’ultimo alla restituzione della somma di € 23.240,71indebitamente versata e, in caso di rigetto dell’opposizione, lacondanna di D’[OSCURATO:PERSONA] a tenerlo indenne in caso di condanna alpagamento in favore del geom. [OSCURATO:PERSONA].L’IPAB dedusse il difetto della forma scritta ad substantiam, richiestaper il valido conferimento di incarichi professionali da parte di un entepubblico, ritenendo insufficiente la mera assegnazione da parte degliorgani esecutivi; in subordine, in caso di rigetto dell’opposizione,chiese che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a tenerlo dall’eventualecondanna al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA].2 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/20251.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, sostenendo che l’IPABera da qualificarsi come ente di natura privata, ai sensi dell’art. 1 delD.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto dell’ente,sicché non trovavano applicazione le norme sulla forma scrittapreviste per i contratti con la pubblica amministrazione.1.2. Si costituì in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale eccepì lanullità della chiamata in causa da parte dell’IPAB per difetto dimandato ad hoc conferito al difensore; nel merito, sostenne di averagito in situazioni di emergenza a causa del disinteresse deiconsiglieri del CdA.1.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo chel’IPAB avesse natura pubblica e che, pertanto, i contratti professionalidovessero rivestire la forma scritta ad substantiam; rigettò, altresì, leulteriori domande riconvenzionali.1.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo,previo accertamento della natura privata dell’IPAB; in subordine,chiese la condanna dell’IPAB al pagamento della medesima somma atitolo di indebito arricchimento.1.5. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si costituì e, in via incidentale, chiese dichiararsila nullità dell’atto di appello per omessa vocatio in ius, sostenendoche, trattandosi di causa inscindibile a seguito della chiamata ingaranzia nei suoi confronti, avrebbe dovuto essere citatoespressamente in giudizio.1.6. L’IPAB rimase contumace.1.7. Con sentenza resa pubblica il 18.1.2019, la Corte di Appello diSalerno, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello e,per l’effetto rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, riconoscendo la3 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025natura privata dell’IPAB, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA],norma che individua tre criteri alternativi per la qualificazione privatadegli enti: il carattere associativo, il carattere di istituzione promossaed amministrata da privati e l’ispirazione religiosa.Sulla base di quest’ultimo criterio, essendo l’ispirazione religiosaprevista dagli artt. 1, 2 e 4 dello Statuto, la Corte d’Appello riconobbela natura privata dell’ente, costituito per iniziativa privata ed affidatoad amministrazione privata non soggetta a controlli pubblici.Riconosciuta la natura privata dell’ente, la Corte d’appello dichiarònon necessaria la forma scritta per il conferimento degli incarichi econdannò l’IPAB al pagamento della somma di cui al decretoingiuntivo.La Corte di Appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il predettofosse stato chiamato in causa dall’IPAB esclusivamente a titolo digaranzia impropria per l’ipotesi di soccombenza in giudizio, sicché nonoperava il principio di estensione automatica della domandadell’attore. La notifica dell’atto di appello da parte di VincenzoAttanasio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva l’esclusiva finalità dilitis denuntiatio e non di vocatio in ius in quanto serviva per renderglinota la pendenza dell’appello e per consentirgli di proporre eventualeimpugnazione incidentale, ma non per attribuirgli la qualità di parte.Ne conseguiva l’inammissibilità dell’appello incidentale di GiovanniD’[OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse, poiché quest’ultimo non erasoccombente in primo grado e la decisione del Tribunale era passatain giudicato, non essendo stata impugnata dall’IPAB.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo universaledell’IPAB, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello di Salerno sulla base di sei motivi.4 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/20252.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.2.2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.2.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.2.3. In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente hadepositato memorie illustrative.2.4. Con ordinanza interlocutoria del 28.11.2024, la causa è statarimessa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica dellaquestione relativa alla natura pubblicistica o privatistica delle IPAB.2.5. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Dott. StefanoPepe ha chiesto il rigetto del ricorso.2.6. In prossimità della pubblica udienza, il controricorrente hadepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 26della L. 6972/1890 – c.d. “L. Crispi” -, in relazione all’art. 22 delloStatuto dell’IPAB, degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello per non avereritenuto che, all’epoca del conferimento degli incarichi professionali -anni 1997, 1999 e 2002 -, i contratti stipulati dall’IPAB richiedesserola forma scritta ad substantiam, essendo applicabile la L. 6972/1890e il Regolamento attuativo approvato con R.D. n. 99/1891, cheimporrebbe tale requisito anche per le IPAB. Ulteriore elemento chedeporrebbe per il requisito della forma scritta era costituito dalleprevisioni dello stesso Statuto dell’IPAB.2. Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione degli artt. 57 e 60del [OSCURATO:PERSONA] approvato con R.D. n. 99/1981,secondo cui per i contratti di importo superiore a Lire 500 sarebbenecessario il previo consenso della Giunta amministrativa.5 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/20253. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 3 e6 del D.P.C.M. 16.2.1990, per non aver la Corte d’appello accertato ilcontinuo perseguimento delle finalità statutarie — ossia la“permanenza” del carattere associativo, dell’amministrazione privatae dell’ispirazione religiosa —, condizione necessaria perché l’IPABconservasse la qualifica di ente privato. Avrebbe errato la Corted’appello a ritenere la sussistenza di tale requisito solo sulla basedelle previsioni statutarie, omettendo l’accertamento concreto delperseguimento delle finalità previste dallo statuto.3.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere trattaticongiuntamente, in quanto vertono sulla natura giuridica degli enti dibeneficenza e, conseguentemente, sulla forma degli atti con cuiperseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati, sonoinfondati.La Legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzionipubbliche di beneficenza, meglio nota come legge Crispi, avevatrasformato le associazioni o fondazioni di diritto privato in entipubblici, sottoponendoli ad un penetrante controllo statale, anche dimerito, sull’attività e sugli atti, che si estrinsecava anche nellapossibilità di sopprimerli o operare fusioni tra i medesimi.L’art.26 della citata legge prevedeva che “le alienazioni, locazioni odaltri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valorecomplessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e dioltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono esserefatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite peri contratti e per le opere dello Stato”.La legittimità di tali disposizioni è stata sottoposta al vaglio dellaCorte Costituzionale in relazione all’art. 38 della Costituzione chesancisce la libertà dell’assistenza sociale; bisognerà attendere la6 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025sentenza n. 396/1988, con la quale la Corte costituzionale hadichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della legge Crispi nella parte incui assoggettava automaticamente tutte le IPAB - comprese quelleregionali ed infraregionali - al regime degli enti pubblici.Tale disciplina, infatti, impedendo alle istituzioni private di mantenerela propria autonomia e personalità giuridica di diritto privato, anchepossedendo tutti i requisiti di una istituzione privata, comprimeva inmodo consistente la libertà di iniziativa privata nel settoreassistenziale e perciò contrastava con il principio pluralistico sancitodall'art. 38, ultimo comma, Cost.Pur riconoscendo il peculiare “spessore storico” delle IPAB -caratterizzato dall'intreccio tra poteri pubblicistici di controllo e unaforte componente privatistica, quale la volontà dei fondatori, degliamministratori o della base associativa - la Corte Costituzionaleevidenziò come la “Legge Crispi” non aveva operato una pienapubblicizzazione del settore della beneficenza e dell’assistenza, bensìaveva introdotto un modello di "beneficenza legale", attraversostrumenti statali, forme di controllo e di disciplina uniforme per leiniziative di origine privata.Il mutato contesto sociale e l’affermazione del principio pluralisticolegittimarono il riconoscimento delle IPAB come enti di diritto privato,purché in presenza dei requisiti stabiliti.La sentenza della Corte Costituzionale, secondo la dottrina, riflette ilpassaggio da una prospettiva prevalentemente patrimonialista deldiritto privato a una visione centrata sulla persona e sulle formazionisociali, in linea con l’art. 2 della Cost., valorizzando tanto l’autonomiaindividuale, quanto i doveri di solidarietà politica, economica esociale, nel segno del principio del pluralismo sociale.7 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025Per effetto della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art.1 dellaLegge 17 luglio 1890, n. 6972, l’art. 1 del D.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hadefinito i tre criteri alternativi per il riconoscimento della personalitàgiuridica di diritto privato delle IPAB: il carattere associativo, ilcarattere di istituzione promossa ed amministrata da privati el’ispirazione religiosa.Successivamente, l’art. 30 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 328 (Leggequadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi eservizi sociali) ha abrogato la disciplina di cui alla legge n. 6972 del1980, delegando al Governo di emanarne una nuova prevedendo, tral’altro, « (…) la possibilità della trasformazione delle IPAB inassociazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispettodei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto contodella normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini ela privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizionistatutarie e patrimoniali» (art. 10 lett. d).In attuazione della delega, il D.lgs. 04/05/2001, n. 207 (Riordino delsistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anorma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328) prevedeall’art. 16 per le IPAB che non esercitavano, come nella specie,funzioni di assistenza alle persone, la trasformazione, mediantel'adozione di specifica regolamentazione regionale, in personegiuridiche private sottoposte a controllo della Regione.3.2. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale,l’accertamento della natura privatistica dell’IPAB [OSCURATO:PERSONA] diSalsano è stata correttamente accertata dalla Corte d’appello sullabase del D.P.C.M. del 16.02.1990, in quanto solo un incarico era statoconferito nel 2002, nel vigore del D. Lgs. 04/05/2001, n. 207.8 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025La giurisprudenza ha ritenuto che, anche in assenza di specificaregolamentazione regionale, la natura privatistica potesse essereaccertata da parte del giudice ordinario sulla base dei parametriprevisti dall’art.1 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricognitivo dei principi generalidell’ordinamento (Cass. S.U 10365/2009; Cass. SU 1151/2012; Cass.SU N. 30176/2011).L’art.1 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede che, ai fini del riconoscimentodella natura privatistica delle istituzioni che continuino a perseguire leproprie finalità nell’ambito dell’assistenza, i requisiti del carattereassociativo, del carattere di istituzione promossa ed amministrata daprivati e l’ispirazione religiosa devono sussistere in via alternativa.Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.P.C.M., ai fini del riconoscimentodella natura privatistica, sono istituzioni di ispirazione religiosa quelleche congiungono a un’attività istituzionale con finalità religiosa, uncollegamento con una confessione religiosa, anche mediante ladesignazione statutaria di ministri del culto, di appartenenti ad istitutireligiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovveroNel caso di specie, l’ispirazione religiosa era certamente sussistente,avendo l’IPAB [OSCURATO:PERSONA] affidato alle [OSCURATO:PERSONA] le attività di istruzione ed educazione dei bambini (art. 2Statuto) ed essendo uno dei membri del CdA nominato dal Vescovo diCava de’ Tirreni (art. 4 Statuto).Le due previsioni, come correttamente osservato dalla Corted’appello, sono compatibili soltanto con un indirizzo religioso dell’IPABe rappresentano il collegamento dell’Ente, sin dalla sua costituzione,con la confessione cristiana e l’impegno a fornire collaborazione,educazione ed istruzione dei bambini affidati all’ente.9 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025Non è di impedimento alla natura privata delle IPAB la previsione delcontrollo pubblico, previsto anche per le persone giuridiche di dirittoprivato (art.25 c.c.), né il fatto che alcuni membri del CdA sianonominati dal Consiglio Comunale, nulla impedendo che un organismoamministrativo non formato da religiosi obbedisca nelle suedeterminazioni ad un indirizzo religioso (Cass. SU N. 13666/02).Pertanto, sussistendo il requisito dell’ispirazione religiosa, l’IPABaveva natura privatistica e non poteva essere invocato l’obbligo dellaforma scritta ad substantiam per il conferimento degli incarichiprofessionali.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento aldifetto di potere deliberativo in capo al Presidente dell’ente. Secondoil ricorrente, ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell’IPAB, che ilpotere deliberativo sarebbe attribuito esclusivamente al CdA, mentreal Presidente spetterebbe soltanto la rappresentanza esternadell’ente. Di conseguenza, l’attività posta in essere dal Presidente inassenza di preventiva deliberazione del CdA dovrebbe ritenersicompiuta da un rappresentante senza poteri e quindi inidonea aprodurre effetti vincolanti per l’IPAB. Tale censura sarebbe statatempestivamente sollevata sin dal giudizio di opposizione ed avrebbedovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte di Appello, in quantoemergente dagli atti di causa e segnatamente dallo Statuto dell’ente.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La censura si sostanzia in una doglianza di omessa pronuncia suun motivo d’appello, che l’IPAB, vittoriosa in primo grado, avrebbedovuto riproporre in sede di gravame mentre era rimasta contumacenel giudizio d’appello.10 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/20255. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiaratol’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Attanasio di accertamento della natura privata dell’ente. Il ricorrentesostiene che la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizioneera stata depositata dinanzi al Tribunale in data 5.1.2015, scaduto iltermine di venti giorni prima della udienza di comparizione, fissatanell’atto di citazione in opposizione al 21.1.2015.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’IPAB avevacontestato la natura privata dell’ente e, conseguentemente avevachiesto che nulla fosse dovuto ad Attanasio perché era nullo ilcontratto di conferimento dell’incarico per carenza della forma scrittarichiesta per i contratti con la pubblica amministrazione.La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della naturaprivata dell’IPAB costituiva l’oggetto del giudizio in relazione al qualesi era estrinsecata la difesa dell’opposto.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.; la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato cheil geometra Attanasio non aveva proposto alcuna domanda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ma solo nei confronti dell’IPAB, che loavrebbe chiamato in garanzia, in via subordinata, solo in caso disoccombenza. Di conseguenza, le cause sarebbero state scindibili,non essendo stata estesa alcuna domanda da parte di VincenzoAttanasio nei confronti del terzo e, conseguentemente, la notificadell’atto d’appello a D’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la sola finalità di litisdenuntiatio, volta a informarlo della pendenza dell’appello per11 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025consentirgli l’eventuale proposizione di impugnazione incidentale,senza attribuirgli la qualità di parte necessaria del giudizio. Ilricorrente, a tal fine, richiama la sentenza delle Sezioni Unite N.24707/2015, che avrebbe ravvisato il principio di inscindibilità dellecause a seguito di chiamata in garanzia propria ed impropria.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Seppur la giurisprudenza consolidata di questa Corte riconosceche, in caso di chiamata in garanzia, si instaura un litisconsorzionecessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, conconseguente inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c.(Sez. U, n. 24707 del 4 dicembre 2015; Cassazione civile sez. 6-2,11/11/2021, n.33481; Sez. 3, n. 9013 del 21 marzo 2022; Sez. 6-2,n. 5876 del 12 marzo 2018; Sez. 3, n. 25822 del 31 ottobre 2017;Cassazione civile sez. 2, 23/01/2023, n.1893), nel caso di specie,D’[OSCURATO:PERSONA] si era regolarmente costituito nel giudizio d’appello, sicché nonera necessario disporre l’integrazione del contradditorio.7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.rigetta il ricorso.Condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di €7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.12 di 13Numero registro generale 15706/2019Numero sezionale 1449/2025Numero di raccolta generale 26432/2025Data pubblicazione 30/09/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, va datoricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di cassazione, in data 15 maggio 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] Manna13 di 13Numero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026Data pubblicazione 28/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] IIComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: OggettoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] erroreTiziana [OSCURATO:PERSONA] Consigliere materialeVincenzo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N.[OSCURATO:PERSONA] 21090/2025Dario [OSCURATO:PERSONA]Rel. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso n. 21090/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di Cava de’ Tirreni;-intimato-nonchéD’[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso l’ORDINANZA della II sezione della Corte di cassazione n.26432/2025 del 30 settembre 2025.Numero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalData pubblicazione 28/05/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl ricorso trae origine dall’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emessonei confronti dell’IPAB [OSCURATO:PERSONA] - con sede in Cava de’Tirreni - a favore del geometra [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dellasomma di € 55.974,75, a titolo di compenso professionale per le attività dalmedesimo svolte in favore dell’ente.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza dell’8 marzo 2012, accolsel’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’IPAB avesse naturapubblica e che, pertanto, i contratti professionali dovessero rivestire la formascritta ad substantiam; rigettò, altresì, le ulteriori domande riconvenzionali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello diSalerno, chiedendo il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, previoaccertamento della natura privata dell’IPAB; in subordine, ha chiesto lacondanna dell’IPAB al pagamento della medesima somma a titolo di indebitoarricchimento.Con sentenza resa pubblica il 18 gennaio 2019, la Corte di Appello di Salerno,in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello e, per l’effetto, harigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, riconoscendo la natura privatadell’IPAB, ai sensi dell’art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo universale dell’IPAB,ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Con l’ordinanza della II sezione della Corte di cassazione n. 26432/2025 del30 settembre 2025 il ricorso è stato rigettato.Numero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026Data pubblicazione 28/05/2026La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 24 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 26432/2025 di questa Sezione della Corte dicassazione e della memoria illustrativa depositata in precedenza da VincenzoAttanasio emerge che i difensori di quest’ultimo avevano chiesto, in caso divittoria, la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.La giurisprudenza ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenzadi un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi diimpugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua didomanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere inlinea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama perl’ipotesi in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensidell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte dicassazione (Cass., Sez. 3, n. 5082 del 26 febbraio 2024).Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Pertanto, alla pagina dodici, punto 8., dopo le parole “Le spese seguono lasoccombenza e vanno liquidate in dispositivo”, devono essere aggiunte le parole“, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari”.Inoltre, alla pagina dodici, ultimo rigo, dopo la parola “legge” devono essereaggiunte le parole “, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMarino Perongini, dichiaratisi antistatari”.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoNumero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026proprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 delData pubblicazione 28/05/202614 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013).P.Q.M.- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 26432/2025 del 30 settembre 2025nel senso che:a) alla pagina dodici, punto 8., dopo le parole “Le spese seguono lasoccombenza e vanno liquidate in dispositivo”, devono essere aggiunte le parole“, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiaratisi antistatari”;b) alla pagina dodici, ultimo rigo, dopo la parola “legge” devono essereaggiunte le parole “, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMarino Perongini, dichiaratisi antistatari”.- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe TedescoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.