CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04K6L8D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e altri definitivamente giudicati con la sentenza espressamente richiamata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione con corretti argomenti logico giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulle ragioni a sostegno dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, fermo restando che la sussistenza di una dipendenza da alcol non comporta l'automatico riconoscimento del predetto vincolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente