CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21705/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, con le quali si chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per FIORENZO Fabio, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, si insistito nell'accoglimento del ricorso. n Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale FIORENZO Fabio era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002 (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per avere, nella istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, attestato falsamente di esser privo di redditi, laddove dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza era emerso che allo stesso e ai suoi familiari erano state corrisposte somme superiori ai limiti di legge (euro 15.885,89 erogati al predetto e euro 6.232,66 alla moglie, risultata altresì proprietaria di cinque fabbricati). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tenersi conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di penale responsabilità. L'imputato sarebbe incorso in errore con riferimento all'anno d'imposta rilevante, indottovi dalle istruzioni ricevute in merito alla compilazione del modello ISEE 2015 che, in base a circolari INPS, avrebbero imposto di dichiarare i redditi del 2013 e non del 2014. I giudici d'appello, pur non avendo replicato l'errore del primo giudice che aveva rilevato la incerta provenienza del documento dimostrativo dell'assunto difensivo, avrebbero omesso comunque di valutare se la falsa dichiarazione potesse derivare da una condotta solo colposa. Con il secondo e il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento - rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., della quale assume la sussistenza delle condizioni in relazione al danno in concreto arrecato e alla non abitualità del comportamento, essendo stato il beneficio immediatamente revocato; e alla dosimetria della pena, anche in questo caso assumendo la mancata considerazione dell'assenza di danno e, al di là della ritenuta inescusabilità dell'errore, delle indicazioni ricavate dalla circolare INPS per la compilazione del modello ISEE 2015. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, nell'esaminare le questioni rassegnate al suo vaglio, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso, ha ritenuto la sussistenza del delitto in esame, quanto all'elemento soggettivo, affermando che la doglianza era stata debitamente scrutinata dal Tribunale e che, rispetto a tale vaglio, la difesa non aveva modificato la propria prospettazione (ricorrenza di errore nel quale il FIORENZO sarebbe eventualmente incorso per colpa), altresì rilevando che, nella specie, l'imputato aveva violato entrambi i parametri di riferimento (reddito imponibile e altri redditi) atteso che, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, aveva rappresentato nella autodichiarazione ISEE solo i redditi dell'anno d'imposta 2013 e non, come dovuto, del 2014, avendo già presentato la dichiarazione dei redditi per tale anno d'imposta e la domanda nel dicembre 2015. Inoltre, la buona fede era smentita dal chiaro riferimento all'ultimo anno d'imposta contenuto nella dichiarazione, avuto riguardo al fatto che quella da ultimo presentata era per l'appunto quella del 2014, elemento che non poteva essere ignorato dal FIORENZO. A ciò quel giudice ha aggiunto che l'indicazione falsa aveva consentito di accedere al beneficio, atteso che i redditi del 2014 sforavano, e non di poco, la soglia massima, essendo pure emersi redditi diversi (intestazione di un motoveicolo e di cinque fabbricati). Il fatto non è stato considerato inoffensivo, alla stregua della oggettiva gravità della condotta e della intensità del dolo, essendo stato l'imputato perfettamente consapevole del reddito familiare prodotto (reddito di lavoro proprio e redditi del coniuge), avendo maliziosamente allegato la dichiarazione dell'anno 2013 che, invece, gli consentiva l'accesso al beneficio, altresì richiamando i precedenti annoverati, tra i quali una condanna per detenzione di monete falsificate. Ha, infine, ritenuto il FIORENZO non meritevole delle generiche a fronte delle modalità concrete dell'azione e dei precedenti penali, ritenendo inoltre il discostamento dal minimo edittale ampiamente giustificato da quanto sopra descritto, oltre che congruo, essendo stata la pena individuata molto al di sotto della media edittale. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. 3.1. Intanto, va precisato che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (sez. 4, n del 6/3/2019, Leonzio, Rv. 275359), le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrando il reato di cui si tratta allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). Ciò è avvenuto nella specie, avendo l'omissione riguardato una componente di reddito prodotta anche dall'imputato e la possidenza di beni in capo al predetto e al coniuge. Per quanto attiene, poi, all'elemento psicologico del reato in contestazione, va ricordato che esso, in linea generale, è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (sez. 4 n. 18103 del 6/3/2017, n.m.; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307) e che, ai fini della sua integrazione, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato (sez. 4, n. 45786 del 4/5/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). L'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, infatti, può assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (sez. 4, n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, RV. 271949; n. 35969 del 29/5/2019, Arlotta, Rv. 276862; sez. 4, n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192; n. 37144 del 5/6/2019, Bonelli, Rv. 277129; sez. 4, n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307, in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto). Ma, nella specie, l'innmutazione del vero ha consentito all'imputato di accedere al beneficio, altrimenti preclusogli, tenuto conto delle componenti non dichiarate (inerenti al suo lavoro e alla possidenza di beni anche in capo al coniuge). A fronte di una motivazione che ha ampiamente spiegato l'irrilevanza di eventuali indicazioni errate, atteso che nessun fraintendimento poteva configurarsi rispetto alla definizione della dichiarazione indicata dallo stesso imputato come "ultima", in relazione all'epoca di presentazione dell'istanza, le doglianze difensive si traducono nella reiterazione di una critica che non tiene in alcun conto il ragionamento formalmente censurato e, comunque, prospetta questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argonnentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudice di primo grado. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).4. Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Quanto all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., la motivazione è del tutto corretta, avendo i giudici territoriali fatto rinvio a parametri legali quali la gravità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato. A fronte di ciò, la difesa ha continuato a opporre l'assenza di un danno per avvenuta revoca del beneficio e di precedenti specifici, difettando pertanto l'abitualità della condotta. Cioè, ancora una volta, ha reiterato l'erroneo approccio critico al ragionamento svolto dai giudici territoriali, del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità e, soprattutto, insindacabile in questa sede, essendo stato il diniego giustificato alla stregua di parametri legali, dovendo il giudizio sulla tenuità dell'offesa essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, c. 1, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678). Quanto, invece, alla dosimetria della pena e al relativo onere motivazionale del giudice, va intanto ribadito che è l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale a richiedere una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, con riferimento specifico alla individuazione del medio edittale, si è già chiarito che esso va calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nella specie, i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione di tali principi, peraltro giustificando la dosimetria della pena, comunque contenuta al di sotto del medio edittale (nella specie pari ad anni tre di reclusione). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]