CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 12867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16840-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di ANTONINO D'AMICO; -intimata - avverso la sentenza n. 140/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1203/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di opposizione ad [OSCURATO:PERSONA] tecnico preventivo obbligatorio, interesse ad agire R.G.N.16840/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2024 CC accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA]Amico, deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era in possesso, alla data della domanda amministrativa, del requisito sanitario utile ai fini della pensione ordinaria d’inabilità; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, e dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per non avere il Tribunale dichiarato il difetto d’interesse dell’odierna intimata ad agire per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie del suo dante causa; che, a sostegno della censura, l’INPS ha rappresentato che, avendo il de cuius presentato la domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione d’inabilità in data 9.3.2006 ed essendo deceduto il successivo 16.3.2006, il ricorso giudiziario depositato il 15.5.2017 doveva reputarsi irrimediabilmente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, con conseguente l’estinzione dell’unico rateo di pensione in ipotesi maturato (rectius, dell’unico rateo che il de cuius avrebbe potut o maturare qualora fosse sopravvissuto fino al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia fino al 1°.4.2006, a tale data dovendo per legge fissarsi la decorrenza della prestazione richiesta);che, con il secondo motivo, l’INPS si duole di omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del rateo de quo; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che il Tribunale adito ha disatteso l’eccezione di decadenza anzitutto sul rilievo che l’INPS non aveva comprovato la data di comunicazione del diniego della prestazione e, in secondo luogo, richiamando l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la pronuncia resa all’esito dell’accertamento preventivo obbligatorio riguarderebbe soltanto il c.d. requisito sanitario utile ai fini della prestazione, ma non anche il diritto alla prestazione medesima; che, sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. presuppone, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale richiesto in vista di una certa prestazione previdenziale o assistenziale risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, che difetta allorché siano prima facie carenti altri presupposti necessari ai fini della predetta prestazione (così Cass. nn. 2857 del 2020, 14629 del 2021 e innumerevoli successive conformi); che, avuto riguardo al costante orientamento di questa Corte secondo cui la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo –a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventigiorni dalla data di pr esentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7, l. n. 533/1973, e di quello di centottantagiorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, l. n. 88/1989 – determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo all’uopo irrilevante sia la decisione tardiva dell’ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 15969 del 2017), è indiscutibile che, alla data del deposito del ricorso giudiziario volto all’accertamento del requisito sanitario utile per la pensione d’inabilità, l’unico rateo (eventualmente) maturato dal de cuius si era estinto per intervenuta decadenza, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data della domanda amministrativa; che, non avendo erroneamente il Tribunale dichiarato la carenza d’interesse ad agire, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3°, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta (Cass. n. 2591 del 1972); che nulla va pronunciato sulle spese del processo, sussistendo agli atti del ricorso introduttivo del giudizio dichiarazione dell’intimata resa ai fini dell’esonero ex art. 152 att. c.p.c.; P. Q. M. La Corte accoglie il primo mot