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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03910/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24327/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1997/2022 depositata il 28marzo 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Comune di Roma ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alessio per ottenerne il risarcimento dei danni causati da una lottizzazione abusiva per la quale il D'Alessio risultava condannato dal giudice penale di Roma.

Sia il Tribunale di Roma in primo grado che la Corte di appello in secondo hanno rigettato la domanda sul presupposto che il Comune di Roma non aveva prodotto, a parte la sentenza penale di condanna, alcun atto da cui si potesse dedurre la prova del danno subito.

La sentenza di appello è stata annullata da questa Suprema Corte con sentenzan. 18352 / 2014 , l a quale ha s tatuito che una prova del danno era già nella sentenza penale di condanna per la lottizzazione abusiva e tale prova autorizzava dunque i giudici di merito ad una liquidazione in via equitativa.

A seguito di tale decisione,il Comune di Roma ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alessio e [OSCURATO:PERSONA]Alessio, eredi d i [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduto, nonché di sua moglie [OSCURATO:PERSONA].

A ll’esito del giudizio di rinvio,la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio in quanto non era stata parte del giudizio precedente a quello di rinvio, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Alessio,dopo aver effettuato una consulenza d’ufficio, al risarcimento dei danni in una misura che teneva conto del fatto che comunque ella aveva rinunciato all'eredità dal lato materno.È giunta a questa stima altresì considerando tardiva l'eccezione in base alla quale il danno ambientale si trasmette agli eredi soltanto nei limiti del loro effettivo arricchimento.

Contro questa pronuncia ricorre [OSCURATO:PERSONA]Alessio con sette motivi , illustrati anche con memoria;il Comune di Roma resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 311 d.lgs. 1 5 2 / 2006, violazione dell’art. 2055 c.c. e difetto di motivazione. 1.1 Osserva la ricorrente che,nel corso dell'istruttoria, è emerso non solo chealtri soggetti tra gli acquirenti del terreno venduto dal padre avevano effettuato una ulteriore ed autonoma lottizzazione, ma altresì che alcune delle costruzioni realizzate abusivamente erano state sanate dal Comune.

Quest'ultimo in altri termini, da un lato , non aveva vigilato affinché la lottizzazionenon venisse portata ad ulteriori conseguenze, consentendo che si realizzassero nuovi lotti,e, dall’altro, h a concesso la sanatoria a una parte delle opere abusive.

Tutto ciò significa sul piano giuridico che il Comune ha contribuito se non a creare il danno di cui si duole,perlomeno ad aggravarlo , e quest a condotta non è stata tenuta in conto né dal consulente d’ufficio, né d a l giudice di appello in sede di rinvio.Vale a dire , la ricorrente sostiene che, malgrado nella consulenza d’ufficio si dia atto che altri soggetti (non identificati) hanno contribuito ad aggravare il danno, la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto.

In tal modo, il danno ambientale di cui il Comune di Roma si duole sarebbe l’effetto della condotta autonoma e indipendente di altri soggetti, come emerso dalla stessaconsulenza d’ufficio. 1.2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Risulta inammissibile in quanto postula, in realtà , un concorso di colpa del Comune nella produzione o nell’aggravamento del danno, senza però specificare la condotta di concorso, che è indicata come generica, cioè avere consentito successive lottizzazioni, o,meglio, non aver vigilato affinché non si facessero,avere rilasciato sanatorie ecc .

E non viene neppure in d ica to in che modo tale condotta possa avere inciso sul danno.

Inoltre, risulta infondato,in quanto non può vagliarsi la violazione o meno né dell’art. 2055 c.c., né della normativa sul danno ambientale, dal momento che la responsabilità del dante causa della ricorrente è stata accertata con sentenza penale passata in giudicato, ed il giudizio di rinvio, consideratol’annullamento compiuto da questa Suprema Corte, atteneva solo alla possibilità di una stima equitativa di esso.

La precedente sentenza di questa Suprema Corte, infatti , ha annullato quella di merito reput ando che la prova del danno era emersa, e che, essendo tuttavia difficile quantificarlo, il giudice di merito avrebbe dovuto ricorrere ad una valutazione equitativa.

Inoltre, anche ad ammettere una solidarietà tra il dante causa della ricorrente e gli altri assunti coautori del danno, l’azione del Comune di Roma nei confronti del solo dante causa della ricorrente è comunque resa lecita dal fatto che, in caso di obbligati in solido, il creditore può, per l’appunto, chiedere il risarcimento dell’intero ad uno solo di essi.Nel trattare del sesto motivo si darà maggiore conto di tale regola.

Dunque, nel giudizio di rinvio non c’era spazio per un diverso accertamento quanto alla imputazione del danno (art. 1227 c.c.) o quanto alla sua diversa ripartizione tra soggetti responsabili (art.2055 c.c.): il giudizio di rinvio era unicamente destinato alla liquidazione di un pregiudizio che la precedente decisione di questa Suprema Corte ha ritenuto provato sulla base delle precedenti vicende giurisdizionali, ed in primo luogo diquella penale.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 311 d.lgs.n. 152/2006, e successive modificazioni (l. 166/2009), nonché difetto di motivazione. 2.1 La censura riprende il motivo precedente.

La ricorrente sostiene che, considerato che l’eventuale complessivo danno subito dal Comune di Roma non è dovuto interamente alla condotta del padre in quanto in seguito altri privati hanno lottizzato e costruito - con l’omessa vigilanza del Comune - , ella non può rispondere dell’intero.

E ciò in quanto la sopravvenuta normativa sul danno ambientale (art. 5 bis l. 166/2009) prevede che gli eredi dell’autore del danno rispondano solo nei limiti del loro arricchimento.

Imputare loro l’intero danno significherebbe quindi imputare loro anchela parte causata da terzi, d a l quale solo questi ultimihanno tratto profitto.

La ricorrente prende atto del fatto che l’eccezione relativa, ossia l’eccezione di dover rispondere solo nei limiti dell’arricchimento è stata giudicata tardiva dalla Corte di Appello, e contesta tale assunto, sostenendo, da un lato, di averla fatta subito dopo la consulenza d’ufficioe, dall’altro , che non si tratta di una eccezione in senso stretto. 2.2 Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata contiene, oltre a quella di tardività della eccezione, una ulteriore ratio decidendi: che per liquidare il danno occorre applicare la normativa vigente al tempo in cui è stato causato, non rilevando le successive modifichenormative: per l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente e per la definizione di danno ambientale, deve farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, la modificazione introdotta con la legge del 2013 non andrebbe ad incidere sulla responsabilità della convenuta (p. 12 della sentenza).

E questa ratio, da sola idonea a sorreggere la decisione, non è impugnata, fondata o meno che sia.

3. Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1227 c.c., nonché difetto di motivazione. 3.1 Si ripropongonotemi già discussi con gli altri motivi: poiché era emerso che ulteriori soggetti avevano effettuato lottizzazioni successive, e che il Comune non le aveva impedite, ne deriverebbe il concorso di colpa di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella causa del danno.

Sostiene poi la ricorrente che la questione del concorso del danneggiato nella causazione del danno è rilevabile d’ufficio e non è soggetta a termini, ed avrebbe dovuto dunque rilevarsi d’ufficio, in quanto emersa dalla consulenza d’ufficio. 3.2 Il motivo è privo di consistenza.

Esso postula anzitutto che il giudice debba esaminare d’ufficio laquestione del concorso di colpa, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente (Cass. 19218/2018; Cass. 12714/2010).Il che significa che la parte che si duole del mancato operato del giudice deve indicare quali siano quegli elementi di fatto, e non invocarli in manieragenerica (omessa vigilanza del Comune su altri e diversi soggetti non bene identificati; ed omessa vigilanza in che termini, poi).

Comunque ciò che più conta è che il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questionirelative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 16915/2025).

Il che significa che la questione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. non può essere rilevata d’ufficio, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, perché essa attiene, per l’appunto, ad un presupposto necessario e logico, già accertato nella pregressa fase di merito, e non più discutibile.

4. Il quarto motivo prospetta mancato esame delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione. 4.1 Il tema è sempre lo stesso.

Dalla consulenza d’ufficio sarebbe emerso che, oltre ai lotti realizzati dal padre della ricorrente, altri ne sono stati aggiunti da soggetti terzi, e che dunque non tutto il danno da lottizzazione abusiva ricadrebbesul suo dante causa.Sostiene la ricorrente che, proprio perché tale dato era emerso dalla consulenza d’ufficio, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Corte territoriale, che invece lo avrebbe trascurato , rectius , lo avrebbe disatteso senza però motivare il suo dissenso. 4.2 Anche questomotivo è privo di consistenza.

Infatti, innanzitutto, e lo si ripete ulteriormente, non è specificato il fatto asseritamente trascurato dalla corte territoriale, ossia non è chiaro come ed in che termini sia emerso dalla consulenza d’ufficio che vi sia stata ulteriore attività di terzi soggetti, e soprattutto in che misura questa attività abbia inciso sul danno aggravandolo rispetto a quello causato dal dante causa della ricorrente; l’affermazione di tale aggravamento è apodittica e senza alcun riferimento motivato alle conclusioni o alle valutazioni della consulenza d’ufficio.

Ma ciò che più conta,è che il consulente d’ufficio ha stimato il danno subito dal Comune per l’attività del dante causa della ricorrente, e tale stima è stata fatta propria dal giudice d’appello , ritenendola – con motivazione sufficiente- condivisibile.

In altri termini, il motivo di ricorso attribuisce alla corte territoriale di avere immotivatamente dissentito dal consulente d’ufficio, mentre la corte ha aderito alle sue conclusioni, che, si ripete, erano di stima del danno inferto dal dante causa, vi sto che il giudizi o di rinvio era limitato a tale accertamento. 5.Il quinto motivo lamenta violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c. e 18 l . 349/1986. 5.1 Ad avviso della ricorrente il giudice del rinvio avrebbeproceduto ad una stima equitativa del danno, violando le regole che a tale stima presiedono, per due ragioni: in primo luogo, in quanto avrebbe demandato alconsulente d’ufficiotale stima, mentre avrebbe dovuto compierla direttamente , anche perché era stato lo stesso consulente d’ufficio a indicare che l’unico criterio disponibile per valutare l’ammontareera meramente indicativo e che su di esso avrebbe dovuto, perl’appunto, esprimersi il giudice; in secondo luogo, in quanto avrebbe immotivatamente aderito ad essa, limitandosi a prendere atto della consulenza d’ufficio, che però, come si è visto, ha fatto leva su un solo criterio, espressamente indicato come meramente indicativo e dunque non rilevante. 5.2Il motivo è infondato.

Va premesso che oggetto del giudizio di rinvio era, per l’appunto, la stima equitativa.

Come si è detto, questa Suprema Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello, ed aveva ritenuto che vi fossero elementi per dichiarare provatoil danno, e che, considerata la difficoltà di stima, nienteostava a che quel danno si liquidasse equitativamente.

Dunque, il ricorso alla stima equitativa era nel principio di diritto, che stabiliva l’oggetto del giudizio di rinvio.

Ciò detto, nulla vieta al giudice di merito , autorizzato, in tal modo, a procedere ad una stima equitativa, di avvalersi anche dell’ausilio di un consulente.

Qui, peraltro, il giudice ha disposto la consulenza , e il consulente ha segnalato potersi tener e conto di un solo approssimativo elemento; ed il giudice di merito ciò ha condiviso, fornendo la dovuta motivazione sul punto (p. 14 e ss.della sentenza) Né infine può dirsi che, contrariamente a quanto imposto in tali casi, il giudice di merito abbiaespletato stima equitativa pura, in quanto è lo stesso giudice ad escluderlo (p. 13: E’ evidente che il vincolo normativo impone di non poter utilizzare il criterio equitativo puro ), ed inoltre poiché la stima di fatto è stata compiuta non con il criterio equitativo puro (ossia non fondato su criteriobiettivi: ex multis , cfr. Cass. 20895/2015), bensì tenendo in conto criteri di stima dal carattere tendenzialmente obiettivo (costo stimato per il ripristino, con esclusione dei costi di urbanizzazione eventuale evitati, ecc.: v. p. 14 della sentenza).

E l a stessa ricorrente riconosce, ne l motivo successivo, che la stima si è basata, per l’appunto, sul criterio d el costo di ripristino. 6.Il sesto motivo prospetta violazione degli articoli 311, 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché difetto di motivazione. 6.1La ricorrente osserva che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto che dei 173 lotti realizzati abusivamente solo 111 erano addebitabili al suo dante causa, e dunque di tale differenza avrebbe dovuto tenersi conto; e non l’avrebbe fatto.

Il C omune , poi, avrebbe dovuto citare anche gli acquirenti che hanno proceduto autonomamente ad una successiva lottizzazione, in quanto, in base alla normativa sul danno ambientale (art 18 l. n. 349/1996) in caso di concorso nello stesso evento ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale.

Il che escluderebbe la responsabilità solidale. 6.2 Il motivo è infondato.

Quanto alla incidenza della condotta di terzi, si è già detto a proposito dei motivi precedenti.

Va, sia pure incidentalmente, obiettato alla tesi della ricorrente che in realtà la disposizioneda lei citata non esclude la responsabilità solidale in materia ambientale, imponendo quellaparziaria.

Per contro, lo scopo della norma, ossia la necessità che si ponga rimedio mediantebonifica o eliminazione del danno, impone di ritenere non superata la regola della responsabilità solidale (Cons.Stato 1969/ 2025; Cons.

Stato 172/2021).

Inoltre,la censura attiene alla stima equitativa, con la conseguenza che se quella condotta dei terzi non è idonea ad escludere il risarcimento o a limitarlo ex art. 1227 c.c., non lo è a maggior ragione quanto alla stima equitativa di esso.

Ancora una volta va ricordato come l’incidenza della attività dei terzi era fuori dal giudizio di rinvio, che invece doveva vertere solo sulla stima del danno intero subito dal Comune.

E ciò ferma restando la rilevanza di condotte di terzi in un eventuale e diverso giudizio.

7. Con il settimo motivo si prospetta violazione degli articoli 195 e 101 c.p.c 7.1 La ricorrente sostiene che ilconsulente d’ufficio non ha comunicato per tempo ai consulenti di parte i criteri di cui si era avvalso per la stima del danno, indicandoli solo n el la relazione finale e impedendo dunque ai consulenti di parte di contraddire in ordine a tali criteri.

Inoltre, la stessa sentenza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi fatti dai consulenti di partealla consulenza di ufficio. 7.2 Il motivo è inammissibile.

A tacere di ogni considerazione nel suo fondamento, si tratta di eventuali vizi che avrebbero dovuti essere denunciati subito dopo il deposito della consulenzae comunque nel giudizio in cui essa è stata espletata.

Non risulta che ciò sia accaduto, né la ricorrente lo riporta: non dice se ed in che termini ha posto la questione al giudice del rinvio.

Dunque, la censura appare presentata in questa sedeper la prima volta. 8.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, data la particolarità della lunga vicenda, protrattasi per molti anni, risulta equo compensare.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorsocompensando le spese .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24327/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1997/2022 depositata il 28marzo 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Comune di Roma ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alessio per ottenerne il risarcimento dei danni causati da una lottizzazione abusiva per la quale il D'Alessio risultava condannato dal giudice penale di Roma. Sia il Tribunale di Roma in primo grado che la Corte di appello in secondo hanno rigettato la domanda sul presupposto che il Comune di Roma non aveva prodotto, a parte la sentenza penale di condanna, alcun atto da cui si potesse dedurre la prova del danno subito. La sentenza di appello è stata annullata da questa Suprema Corte con sentenzan. 18352 / 2014 , l a quale ha s tatuito che una prova del danno era già nella sentenza penale di condanna per la lottizzazione abusiva e tale prova autorizzava dunque i giudici di merito ad una liquidazione in via equitativa. A seguito di tale decisione,il Comune di Roma ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alessio e [OSCURATO:PERSONA]Alessio, eredi d i [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduto, nonché di sua moglie [OSCURATO:PERSONA]. A ll’esito del giudizio di rinvio,la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio in quanto non era stata parte del giudizio precedente a quello di rinvio, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Alessio,dopo aver effettuato una consulenza d’ufficio, al risarcimento dei danni in una misura che teneva conto del fatto che comunque ella aveva rinunciato all'eredità dal lato materno.È giunta a questa stima altresì considerando tardiva l'eccezione in base alla quale il danno ambientale si trasmette agli eredi soltanto nei limiti del loro effettivo arricchimento. Contro questa pronuncia ricorre [OSCURATO:PERSONA]Alessio con sette motivi , illustrati anche con memoria;il Comune di Roma resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 311 d.lgs. 1 5 2 / 2006, violazione dell’art. 2055 c.c. e difetto di motivazione. 1.1 Osserva la ricorrente che,nel corso dell'istruttoria, è emerso non solo chealtri soggetti tra gli acquirenti del terreno venduto dal padre avevano effettuato una ulteriore ed autonoma lottizzazione, ma altresì che alcune delle costruzioni realizzate abusivamente erano state sanate dal Comune. Quest'ultimo in altri termini, da un lato , non aveva vigilato affinché la lottizzazionenon venisse portata ad ulteriori conseguenze, consentendo che si realizzassero nuovi lotti,e, dall’altro, h a concesso la sanatoria a una parte delle opere abusive. Tutto ciò significa sul piano giuridico che il Comune ha contribuito se non a creare il danno di cui si duole,perlomeno ad aggravarlo , e quest a condotta non è stata tenuta in conto né dal consulente d’ufficio, né d a l giudice di appello in sede di rinvio.Vale a dire , la ricorrente sostiene che, malgrado nella consulenza d’ufficio si dia atto che altri soggetti (non identificati) hanno contribuito ad aggravare il danno, la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto. In tal modo, il danno ambientale di cui il Comune di Roma si duole sarebbe l’effetto della condotta autonoma e indipendente di altri soggetti, come emerso dalla stessaconsulenza d’ufficio. 1.2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Risulta inammissibile in quanto postula, in realtà , un concorso di colpa del Comune nella produzione o nell’aggravamento del danno, senza però specificare la condotta di concorso, che è indicata come generica, cioè avere consentito successive lottizzazioni, o,meglio, non aver vigilato affinché non si facessero,avere rilasciato sanatorie ecc . E non viene neppure in d ica to in che modo tale condotta possa avere inciso sul danno. Inoltre, risulta infondato,in quanto non può vagliarsi la violazione o meno né dell’art. 2055 c.c., né della normativa sul danno ambientale, dal momento che la responsabilità del dante causa della ricorrente è stata accertata con sentenza penale passata in giudicato, ed il giudizio di rinvio, consideratol’annullamento compiuto da questa Suprema Corte, atteneva solo alla possibilità di una stima equitativa di esso. La precedente sentenza di questa Suprema Corte, infatti , ha annullato quella di merito reput ando che la prova del danno era emersa, e che, essendo tuttavia difficile quantificarlo, il giudice di merito avrebbe dovuto ricorrere ad una valutazione equitativa. Inoltre, anche ad ammettere una solidarietà tra il dante causa della ricorrente e gli altri assunti coautori del danno, l’azione del Comune di Roma nei confronti del solo dante causa della ricorrente è comunque resa lecita dal fatto che, in caso di obbligati in solido, il creditore può, per l’appunto, chiedere il risarcimento dell’intero ad uno solo di essi.Nel trattare del sesto motivo si darà maggiore conto di tale regola. Dunque, nel giudizio di rinvio non c’era spazio per un diverso accertamento quanto alla imputazione del danno (art. 1227 c.c.) o quanto alla sua diversa ripartizione tra soggetti responsabili (art.2055 c.c.): il giudizio di rinvio era unicamente destinato alla liquidazione di un pregiudizio che la precedente decisione di questa Suprema Corte ha ritenuto provato sulla base delle precedenti vicende giurisdizionali, ed in primo luogo diquella penale. 2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 311 d.lgs.n. 152/2006, e successive modificazioni (l. 166/2009), nonché difetto di motivazione. 2.1 La censura riprende il motivo precedente. La ricorrente sostiene che, considerato che l’eventuale complessivo danno subito dal Comune di Roma non è dovuto interamente alla condotta del padre in quanto in seguito altri privati hanno lottizzato e costruito - con l’omessa vigilanza del Comune - , ella non può rispondere dell’intero. E ciò in quanto la sopravvenuta normativa sul danno ambientale (art. 5 bis l. 166/2009) prevede che gli eredi dell’autore del danno rispondano solo nei limiti del loro arricchimento. Imputare loro l’intero danno significherebbe quindi imputare loro anchela parte causata da terzi, d a l quale solo questi ultimihanno tratto profitto. La ricorrente prende atto del fatto che l’eccezione relativa, ossia l’eccezione di dover rispondere solo nei limiti dell’arricchimento è stata giudicata tardiva dalla Corte di Appello, e contesta tale assunto, sostenendo, da un lato, di averla fatta subito dopo la consulenza d’ufficioe, dall’altro , che non si tratta di una eccezione in senso stretto. 2.2 Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata contiene, oltre a quella di tardività della eccezione, una ulteriore ratio decidendi: che per liquidare il danno occorre applicare la normativa vigente al tempo in cui è stato causato, non rilevando le successive modifichenormative: per l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente e per la definizione di danno ambientale, deve farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, la modificazione introdotta con la legge del 2013 non andrebbe ad incidere sulla responsabilità della convenuta (p. 12 della sentenza). E questa ratio, da sola idonea a sorreggere la decisione, non è impugnata, fondata o meno che sia. 3. Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1227 c.c., nonché difetto di motivazione. 3.1 Si ripropongonotemi già discussi con gli altri motivi: poiché era emerso che ulteriori soggetti avevano effettuato lottizzazioni successive, e che il Comune non le aveva impedite, ne deriverebbe il concorso di colpa di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella causa del danno. Sostiene poi la ricorrente che la questione del concorso del danneggiato nella causazione del danno è rilevabile d’ufficio e non è soggetta a termini, ed avrebbe dovuto dunque rilevarsi d’ufficio, in quanto emersa dalla consulenza d’ufficio. 3.2 Il motivo è privo di consistenza. Esso postula anzitutto che il giudice debba esaminare d’ufficio laquestione del concorso di colpa, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente (Cass. 19218/2018; Cass. 12714/2010).Il che significa che la parte che si duole del mancato operato del giudice deve indicare quali siano quegli elementi di fatto, e non invocarli in manieragenerica (omessa vigilanza del Comune su altri e diversi soggetti non bene identificati; ed omessa vigilanza in che termini, poi). Comunque ciò che più conta è che il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questionirelative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 16915/2025). Il che significa che la questione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. non può essere rilevata d’ufficio, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, perché essa attiene, per l’appunto, ad un presupposto necessario e logico, già accertato nella pregressa fase di merito, e non più discutibile. 4. Il quarto motivo prospetta mancato esame delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione. 4.1 Il tema è sempre lo stesso. Dalla consulenza d’ufficio sarebbe emerso che, oltre ai lotti realizzati dal padre della ricorrente, altri ne sono stati aggiunti da soggetti terzi, e che dunque non tutto il danno da lottizzazione abusiva ricadrebbesul suo dante causa.Sostiene la ricorrente che, proprio perché tale dato era emerso dalla consulenza d’ufficio, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Corte territoriale, che invece lo avrebbe trascurato , rectius , lo avrebbe disatteso senza però motivare il suo dissenso. 4.2 Anche questomotivo è privo di consistenza. Infatti, innanzitutto, e lo si ripete ulteriormente, non è specificato il fatto asseritamente trascurato dalla corte territoriale, ossia non è chiaro come ed in che termini sia emerso dalla consulenza d’ufficio che vi sia stata ulteriore attività di terzi soggetti, e soprattutto in che misura questa attività abbia inciso sul danno aggravandolo rispetto a quello causato dal dante causa della ricorrente; l’affermazione di tale aggravamento è apodittica e senza alcun riferimento motivato alle conclusioni o alle valutazioni della consulenza d’ufficio. Ma ciò che più conta,è che il consulente d’ufficio ha stimato il danno subito dal Comune per l’attività del dante causa della ricorrente, e tale stima è stata fatta propria dal giudice d’appello , ritenendola – con motivazione sufficiente- condivisibile. In altri termini, il motivo di ricorso attribuisce alla corte territoriale di avere immotivatamente dissentito dal consulente d’ufficio, mentre la corte ha aderito alle sue conclusioni, che, si ripete, erano di stima del danno inferto dal dante causa, vi sto che il giudizi o di rinvio era limitato a tale accertamento. 5.Il quinto motivo lamenta violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c. e 18 l . 349/1986. 5.1 Ad avviso della ricorrente il giudice del rinvio avrebbeproceduto ad una stima equitativa del danno, violando le regole che a tale stima presiedono, per due ragioni: in primo luogo, in quanto avrebbe demandato alconsulente d’ufficiotale stima, mentre avrebbe dovuto compierla direttamente , anche perché era stato lo stesso consulente d’ufficio a indicare che l’unico criterio disponibile per valutare l’ammontareera meramente indicativo e che su di esso avrebbe dovuto, perl’appunto, esprimersi il giudice; in secondo luogo, in quanto avrebbe immotivatamente aderito ad essa, limitandosi a prendere atto della consulenza d’ufficio, che però, come si è visto, ha fatto leva su un solo criterio, espressamente indicato come meramente indicativo e dunque non rilevante. 5.2Il motivo è infondato. Va premesso che oggetto del giudizio di rinvio era, per l’appunto, la stima equitativa. Come si è detto, questa Suprema Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello, ed aveva ritenuto che vi fossero elementi per dichiarare provatoil danno, e che, considerata la difficoltà di stima, nienteostava a che quel danno si liquidasse equitativamente. Dunque, il ricorso alla stima equitativa era nel principio di diritto, che stabiliva l’oggetto del giudizio di rinvio. Ciò detto, nulla vieta al giudice di merito , autorizzato, in tal modo, a procedere ad una stima equitativa, di avvalersi anche dell’ausilio di un consulente. Qui, peraltro, il giudice ha disposto la consulenza , e il consulente ha segnalato potersi tener e conto di un solo approssimativo elemento; ed il giudice di merito ciò ha condiviso, fornendo la dovuta motivazione sul punto (p. 14 e ss.della sentenza) Né infine può dirsi che, contrariamente a quanto imposto in tali casi, il giudice di merito abbiaespletato stima equitativa pura, in quanto è lo stesso giudice ad escluderlo (p. 13: E’ evidente che il vincolo normativo impone di non poter utilizzare il criterio equitativo puro ), ed inoltre poiché la stima di fatto è stata compiuta non con il criterio equitativo puro (ossia non fondato su criteriobiettivi: ex multis , cfr. Cass. 20895/2015), bensì tenendo in conto criteri di stima dal carattere tendenzialmente obiettivo (costo stimato per il ripristino, con esclusione dei costi di urbanizzazione eventuale evitati, ecc.: v. p. 14 della sentenza). E l a stessa ricorrente riconosce, ne l motivo successivo, che la stima si è basata, per l’appunto, sul criterio d el costo di ripristino. 6.Il sesto motivo prospetta violazione degli articoli 311, 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché difetto di motivazione. 6.1La ricorrente osserva che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto che dei 173 lotti realizzati abusivamente solo 111 erano addebitabili al suo dante causa, e dunque di tale differenza avrebbe dovuto tenersi conto; e non l’avrebbe fatto. Il C omune , poi, avrebbe dovuto citare anche gli acquirenti che hanno proceduto autonomamente ad una successiva lottizzazione, in quanto, in base alla normativa sul danno ambientale (art 18 l. n. 349/1996) in caso di concorso nello stesso evento ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il che escluderebbe la responsabilità solidale. 6.2 Il motivo è infondato. Quanto alla incidenza della condotta di terzi, si è già detto a proposito dei motivi precedenti. Va, sia pure incidentalmente, obiettato alla tesi della ricorrente che in realtà la disposizioneda lei citata non esclude la responsabilità solidale in materia ambientale, imponendo quellaparziaria. Per contro, lo scopo della norma, ossia la necessità che si ponga rimedio mediantebonifica o eliminazione del danno, impone di ritenere non superata la regola della responsabilità solidale (Cons.Stato 1969/ 2025; Cons. Stato 172/2021). Inoltre,la censura attiene alla stima equitativa, con la conseguenza che se quella condotta dei terzi non è idonea ad escludere il risarcimento o a limitarlo ex art. 1227 c.c., non lo è a maggior ragione quanto alla stima equitativa di esso. Ancora una volta va ricordato come l’incidenza della attività dei terzi era fuori dal giudizio di rinvio, che invece doveva vertere solo sulla stima del danno intero subito dal Comune. E ciò ferma restando la rilevanza di condotte di terzi in un eventuale e diverso giudizio. 7. Con il settimo motivo si prospetta violazione degli articoli 195 e 101 c.p.c 7.1 La ricorrente sostiene che ilconsulente d’ufficio non ha comunicato per tempo ai consulenti di parte i criteri di cui si era avvalso per la stima del danno, indicandoli solo n el la relazione finale e impedendo dunque ai consulenti di parte di contraddire in ordine a tali criteri. Inoltre, la stessa sentenza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi fatti dai consulenti di partealla consulenza di ufficio. 7.2 Il motivo è inammissibile. A tacere di ogni considerazione nel suo fondamento, si tratta di eventuali vizi che avrebbero dovuti essere denunciati subito dopo il deposito della consulenzae comunque nel giudizio in cui essa è stata espletata. Non risulta che ciò sia accaduto, né la ricorrente lo riporta: non dice se ed in che termini ha posto la questione al giudice del rinvio. Dunque, la censura appare presentata in questa sedeper la prima volta. 8.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, data la particolarità della lunga vicenda, protrattasi per molti anni, risulta equo compensare. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsocompensando le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 03910/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris