CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.CALIGIURI Alfonso ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e di euro 600 di ammenda. 2. Assume violazione di legge per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omesso avviso ai sensi dell'art.114 disp.att. C.d.S. e per difetto di allegazione circa la data dell'omologazione e della taratura dello strumento per l'accertamento alcolimetrico. 3.11 ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali dati abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). 3.1 Quanto alla carenza dell'avviso ex art.114 disp.att. cod.proc.pen. il motivo di ricorso omette totalmente di confrontarsi con la logica e non contraddittoria motivazione della sentenza impugnata la quale ha evidenziato come il verbale delle operazioni riporti che l'accertamento era stato preceduto dall'avviso di legge e come il verbalizzante abbia confermato tale circostanza in sede di esame dibattimentale (sez.4, n.35844 del 28.6.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281976). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]