CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 34155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17176/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio ex art. 86 cod.proc.civ., elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 16; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 133; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 133; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio ex art. 86 cod.proc.civ., elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 16; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8526/2021, depositata il 28/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8585/2017, accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. con cui aveva stipulato, dopo aver rappresentato le sue esigenze professionali di titolare di uno studio legale, in data 18/2/2011 il contratto [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto un pacchetto comprendente due linee telefoniche fisse e tre mobili, oltre al collegamento internet con linea ADSL, previo recesso dal contratto telefonico in essere con il precedente gestore: a) per avere il gestore telefonico convenuto disattivato le due utenze fisse in data 24/3/2011 e averne riattivata una in data 2 maggio 2011 e l’altra in data 26 novembre 2011; b) per avere attivato le utenze mobili solo nel mese di ottobre 2011, causandole disagi, preoccupazioni, perdita di tempo e perdita dei due maggiori clienti dello studio, perdita di chance, danno alla immagine e alla professionalità e perdita di credibilità. Il Tribunale condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine e di euro 10.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre alle spese legali e agli oneri di legge. La Corte d’Appello Roma, con sentenza n. 8526/2021, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata da [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo del difetto di ius postulandiche per violazione degli artt. 342 e 348 bis cod.proc.civ., ha confermato nel merito la sentenza di primo grado, respingendo l’appello proposto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]., e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per la cassazione di detta sentenza formulano due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia erroneamente omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale, dichiarandolo assorbito, perché condizionato. Adduce a supporto di detta censura di aver condizionato l’impugnazione incidentale all’ammissibilità dell’appello principale, perciò, avendo la corte di merito respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata sull’assunto difetto di ius postulandi, atteso che la procura ad litem proveniva dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cioè da un soggetto diverso dalla società appellante, ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva il numero di [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] che è esattamente quello che risulta dall’atto notarile n° 7326 rep. del 23.1.2017 di conferimento dei poteri e revoca da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e avendo disatteso anche l’eccezione di inammissibilità exart. 342 cod.proc.civ., perché l’atto introduttivo soddisfaceva pienamente i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall’art. 342 cod.proc.civ. ed anche quella di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod.proc.civ., avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello incidentale e non già dichiararlo assorbito. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Nullità, invalidità, illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1 n° 5 cpc. Errore in procedendo per anomalia motivazionale in tema di omesso esame dell’appello incidentale ritualmente spiegato dalla ricorrente , per avere il giudice a quo ritenuto assorbito l’appello incidentale con una motivazione viziata da un irriducibile contrasto, avendo giudicato ammissibile l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e ciononostante aver dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto in via subordinata, nel caso in cui l’appello principale fosse stato ritenuto ammissibile . Il tribunale avrebbe erroneamente equiparato la censura di inammissibilità a quella di infondatezza e avrebbe tratto illegittimamente la conclusione che l’appello incidentale dovesse intendersi assorbito. 3) I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. L’assorbimento pronunciato dalla corte d'appello rientra nella categoria degli assorbimenti propri che ricorrono quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno . L'assorbimento si configura come un metodo logico- argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta "assorbente". Non esiste una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro. Nel caso di specie la decisione sulla domanda cd. "assorbita" è divenuta superflua perché la parte non vi aveva più interesse, avendo già con la decisione cd. "assorbente" ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno. Il che non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12193). il fatto che il ricorso incidentale fosse stato formulato come condizionato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale non cancella il fatto che l’odierna ricorrente, con la decisione reiettiva nel merito del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., avesse ottenuto piena tutela delle sue ragioni. Essendo la pronuncia di assorbimento sostanzialmente corretta la ricorrente non ha interesse a censurare la impugnata sentenza neppure sotto il profilo del vizio di motivazione che andrebbe accolta solo ove la pronuncia di assorbimento fosse stata erroneamente assunta(Cass. 01/09/2023, n.25621). 4) [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 cod.civ., in relazione all'art. 360, n.3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo rigettato il secondo e il terzo motivo di appello con cui era stato censurato l’avvenuto accoglimento della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale Attinte da censura sono le seguenti statuizioni: a) quella con cui il giudice a quo ha ammesso il risarcimento del danno all’immagine professionale e alla reputazione dell’appellata intesa nel senso specifico di considerazione del valore e delle capacità del professionista che agisce nel settore della tutela ed assistenza giudiziaria e della consulenza legale; valutabili anche tramite l’esame della sua capacità organizzativa sul piano personale e materiale ; b) quella con cui, relativamente al danno esistenziale, ha ritenuto che anche un inadempimento contrattuale può generare un danno nella sfera non patrimoniale del creditore tanto più quando il contratto abbia una specifica finalità che il medesimo creditore intende esattamente e prontamente perseguire. La prolungata assenza di comunicazione ed i disservizi dimostrati dall’attività istruttoria di 1° grado, avevano inciso in modo significativo anche sulla persona della appellata . La prima statuizione non avrebbe distinto tra inadempimento e conseguenze da esso scaturenti: non derivando il risarcimento del danno in via automatica dall’inadempimento, per ottenere il risarcimento del danno l’appellata avrebbe dovuto fornire la prova del danno, non potendo sopperire la valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presupponendo detta valutazione la prova dell’an debeatur che nel caso di specie era mancata così come era mancata la prova dell’eventuale difficoltà di quantificare il danno asseritamente subito. Peraltro, la corte d'appello non avrebbe considerato che l’appellata era stata telefonicamente sempre raggiungibile nel periodo di lamentato disservizio di una delle linee telefoniche fisse tramite l'altra utenza fissa e le utenze cellulari, oltre che attraverso il servizio ADSL "Internet 7 Mega" attivato il 30/3/2011 con cui poteva comunicare e farsi contattare dai clienti. Quanto al danno esistenziale, la corte d'appello avrebbe fatto riferimento, onde riconoscerlo, a due pronunce di legittimità inconferenti: a) la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile ; b) la sentenza n. 25731/2015 che aveva riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di arbitraria sospensione della fornitura di energia elettrica da parte dell’operatore: cosa ben diversa dalla sospensione (peraltro “parziale”) della fornitura di servizi telefonici. Non avrebbe, invece, considerato l’indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. n. 17894/2020) che esclude espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nel caso di disservizi telefonici e di mancata disponibilità della linea telefonica, in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell’uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativopregiudizio patrimoniale . Non merita censura la statuizione con cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il danno all’immagine professionale e alla reputazione dell’appellata: è pacifico e non necessita di approfondimenti in questa sede che non si debba rispondere di mere condotte pregiudizievoli, ma solo di condotte causative di eventi didanno traducibili in perdite, in senso lato, compensabili; ciò non solo trova corrispondenza sul piano probatorio, come si è detto, ma implica altresì una valutazione (giudiziale) sub specie damnida considerare immanente ad un sistema privatistico come il nostro che, di norma, non affida alla tutela risarcitoria una finalità (meramente) sanzionatoria e che comunque non è incline a permettere che la tutela risarcitoria debordi, apprestando riconoscimento e tutela contro ogni forma di disutilità, di malessere e di disagio provocati da un comportamento altrui (Cass.14/03/2024, n. 6957). Nondimeno, nel caso di specie è evidente che la corte territoriale ha ritenuto provato l’an debeatur e che ha liquidato il danno equitativamente sulla scorta delle allegazioni dell’appellata, in considerazione della intensa attività professionale documentata, esperienza lavorativa maturata nel tempo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e della durata e gravità del disservizio . Ciò esclude che sia incorsa nella violazione di diritto imputatale, perché la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. La decisione della corte territoriale di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire il danno esistenziale contrasta, invece, con la giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie, l’inadempimento del gestore telefonico è stato accertato, ma ciò non basta a dimostrare anche l'effettiva esistenza di ogni pretesa risarcitoria. Occorre ribadire che secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui si intende dare continuità, nei rapporti che rispondono allo schema codicistico classico dell'obbligazione di dare o di facere (non professionale), la causalità materiale, ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta (inadempiente) del debitore, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento (così, in motivazione, Cass. 11/11/2019, nn. 28991-28992, § 1.1.1). Nella misura in cui il danno-evento assorbito nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l'esistenza di un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita. Nel caso di specie, però, l’interesse che si assume leso è estrinseco al contratto nel senso che trasborda dalle utilità ed i vantaggi che siano andati eventualmente perduti in ragione dell’inadempimento (lucro cessante) e/o dai maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa). Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fondatezza, sia pure sulla base di ragionamento probatorio di tipo presuntivo, neppure sviluppato dai ricorrenti, potrà farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno, nel rispetto dei requisiti sopra detti (Cass. 26/07/2024, n. 20941 che si è occupata della pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento del contratto di trasporto aereo). Mette conto precisare anche che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio e ciò in ragione del fatto che non può assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. 31/05/2024, n. 14352). Dall’impugnata sentenza non è dato evincere come il percorso di accertamento e di liquidazione di questa ulteriore posta risarcitoria che il giudice a quo ha etichettato danno esistenziale si sia dipanato: nulla è stato detto quanto alle ripercussioni negative sul valore della persona cagionate dall’inadempimento del gestore telefonico e del tutto omesso è ogni riferimento al soddisfacimento degli oneri -di allegazione e probatori - da parte della contraente delusa: onere che non può certamente essere adempiuto attraverso enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, basate sulla mera potenzialità lesiva del comportamento colposo del gestore telefonico. 5) Va dunque accolto il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;va rigettato il ricorso principale. 6) Alla fondatezza nei suindicati termini del ricorso incidentale consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. 7) Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso principale . C assa in relazione