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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45260/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore frL generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 11/12/2017 del Tribunale di Matera di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il capo d'imputazione (capo A), al Farsane e all'Addoum il predetto reato di lesioni personali aggravate era stato contestato «perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta non identificata, cagionavano a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], aggredendoli con un'asta di ferro e colpendoli con calci e pugni, lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in sette e cinque giorni, come da certificato medic[o] in atti. [OSCURATO:PERSONA] di Bernalda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Sempre secondo il capo d'imputazione (capo B), al solo Addoum era contestato anche il reato di danneggiamento, «per aver danneggiato la merce di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [...] [OSCURATO:PERSONA] e da costoro esposta su una bancarella, colpendola violentemente e scaraventandola per aria. [OSCURATO:PERSONA] di Bernalda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». [OSCURATO:PERSONA] era altresì contestata la «recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata «per inosservanza, erronea e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria ex art. 192 c. 2 c.p.p.», nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di lesioni personali.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Potenza sarebbe incorsa nei vizi (1 1 denunciati per avere ritenuto elemento idoneo e sufficiente, al fine di attribuirgli la commissione del fatto delittuoso, la dichiarazione fatta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nella denuncia da essa presentata il 14 agosto 2013 (e acquisita al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.), secondo cui l'Addoum, nell'aggressione ai danni delle due persone offese, era stato aiutato «sicuramente dal titolare di una bancarella posta più giù, tale Farsane», senza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] fosse stato «mai identificato o individuato in riconoscimento fotografico».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.„ violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata «per inosservanza, erronea e illogica applicazione dell'art. 521 c.p.p. nel rispetto del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e dell'art. 132 c.p. in ordine ai motivi che hanno determinato il giudicante a quantificare e determinare la pena finale».

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, come già dedotto con l'atto di appello, la sentenza del Tribunale di Matera, poi confermata dalla Corte d'appello di Potenza, avrebbe determinato la pena attribuendogli non solo il reato, a lui contestato, di lesioni personali, ma anche il reato, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], di danneggiamento.Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che, anche a valore ritenere che i giudici di merito abbiano determinato la pena attribuendogli il solo contestato reato di lesioni personali, gli stessi non avrebbero comunque dato conto delle ragioni che li avevano indotti ad irrogargli la pena base di sei mesi di reclusione e ad aumentare tale pena a quella finale di un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01).

La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, .lonovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01).

In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez.

F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01).

Nel caso in esame, ad essere utilizzata dalla Corte d'appello di Potenza è stata la dichiarazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - resa nella denuncia dalla stessa presentata il 14 agosto 2013 e acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. (come risulta dalla pag. 1 della sentenza di primo grado) - di avere, in occasione del fatto delittuoso, direttamente visivamente riconosciuto, con certezza («sicuramente»), il Farsane, del quale aveva una personale pregressa conoscenza in quanto titolare di una bancarella vicina alla propria, come la persona che, unitamente all'Addoum, aveva aggredito lei stessa e il marito cagionando loro le lesioni di cui all'imputazione.

A tale riconoscimento si deve senz'altro attribuire valore di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dalla Corte d'appello di Potenza - che ha ritenuto l'attendibilità della dichiarazione della Akter e, in particolare, l'«incontrovertibil[ità]» del predetto riconoscimento da lei operato, in considerazione della «precisa individuazione proprio dell'imputato» - non può essere sindacata in questa sede di legittimità.

Il riconoscimento visivo diretto dell'imputato da parte della persona offesa, che aveva dello stesso una personale pregressa conoscenza, espresso, come si è visto, in termini di certezza, rendeva poi evidentemente superfluo procedere a riconoscimento fotografico. 2.

Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Il Tribunale di Matera, con la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Potenza, aveva così determinato la pena: «ritenuti tutti i reati ascritti in rubrica uniti sotto il vincolo della continuazione, desumendosi il medesimo disegno criminoso dalla contestualità logica e cronologica dei fatti contestati e, più grave tra di essi, il delitto previsto e punito dall'art. 635 comma 2° in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. contestato sub capo B) di imputazione in rubrica, fissare per entrambi i prevenuti la pena base della reclusione di mesi sei, così determinata senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., aumentata ex art. 81 c.p. quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], alla pena finale di mesi otto mentre, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], applicato l'aumento per la contestata recidiva [«reiterata, infraquinquennale e specifica»: ex art. 99 c.p., alla pena finale di anni uno».

Da tale motivazione, appare evidente come i giudici di merito abbiano irrogato al Farsane una pena per entrambi i reati di cui ai capi d'imputazione (lesioni personali aggravate e danneggiamento) e, quindi, anche per il reato di danneggiamento, individuato come la violazione più grave («ritenuti tutti i reati ascritti in rubrica uniti sotto il vincolo della continuazione, [...] e, più grave tra di essi, il delitto previsto e punito dall'art. 635 comma 2° in relazione all'art. 625 n.7 c.p. contestato sub capo B) di imputazione in rubrica, fissare per entrambi i prevenuti la pena base della reclusione di mesi sei», «aumentata ex art. 81 c.p. [...] quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]»), nonostante quest'ultimo reato non fosse stato contestato al Farsane ma solo all'Addoum.

In secondo luogo, la stessa motivazione neppure distingue l'aumento operato per la (non sussistente) continuazione e per la ritenuta recidiva.

3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla più vicina Corte d'appello di Salerno.

Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del Farsame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Salerno.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore frL generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del 11/12/2017 del Tribunale di Matera di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione (capo A), al Farsane e all'Addoum il predetto reato di lesioni personali aggravate era stato contestato «perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta non identificata, cagionavano a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], aggredendoli con un'asta di ferro e colpendoli con calci e pugni, lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in sette e cinque giorni, come da certificato medic[o] in atti. [OSCURATO:PERSONA] di Bernalda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Sempre secondo il capo d'imputazione (capo B), al solo Addoum era contestato anche il reato di danneggiamento, «per aver danneggiato la merce di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [...] [OSCURATO:PERSONA] e da costoro esposta su una bancarella, colpendola violentemente e scaraventandola per aria. [OSCURATO:PERSONA] di Bernalda, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». [OSCURATO:PERSONA] era altresì contestata la «recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata «per inosservanza, erronea e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria ex art. 192 c. 2 c.p.p.», nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di lesioni personali. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Potenza sarebbe incorsa nei vizi (1 1 denunciati per avere ritenuto elemento idoneo e sufficiente, al fine di attribuirgli la commissione del fatto delittuoso, la dichiarazione fatta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nella denuncia da essa presentata il 14 agosto 2013 (e acquisita al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.), secondo cui l'Addoum, nell'aggressione ai danni delle due persone offese, era stato aiutato «sicuramente dal titolare di una bancarella posta più giù, tale Farsane», senza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] fosse stato «mai identificato o individuato in riconoscimento fotografico». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.„ violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata «per inosservanza, erronea e illogica applicazione dell'art. 521 c.p.p. nel rispetto del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e dell'art. 132 c.p. in ordine ai motivi che hanno determinato il giudicante a quantificare e determinare la pena finale». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, come già dedotto con l'atto di appello, la sentenza del Tribunale di Matera, poi confermata dalla Corte d'appello di Potenza, avrebbe determinato la pena attribuendogli non solo il reato, a lui contestato, di lesioni personali, ma anche il reato, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], di danneggiamento.Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che, anche a valore ritenere che i giudici di merito abbiano determinato la pena attribuendogli il solo contestato reato di lesioni personali, gli stessi non avrebbero comunque dato conto delle ragioni che li avevano indotti ad irrogargli la pena base di sei mesi di reclusione e ad aumentare tale pena a quella finale di un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01). La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, .lonovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01). In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Nel caso in esame, ad essere utilizzata dalla Corte d'appello di Potenza è stata la dichiarazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - resa nella denuncia dalla stessa presentata il 14 agosto 2013 e acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. (come risulta dalla pag. 1 della sentenza di primo grado) - di avere, in occasione del fatto delittuoso, direttamente visivamente riconosciuto, con certezza («sicuramente»), il Farsane, del quale aveva una personale pregressa conoscenza in quanto titolare di una bancarella vicina alla propria, come la persona che, unitamente all'Addoum, aveva aggredito lei stessa e il marito cagionando loro le lesioni di cui all'imputazione. A tale riconoscimento si deve senz'altro attribuire valore di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dalla Corte d'appello di Potenza - che ha ritenuto l'attendibilità della dichiarazione della Akter e, in particolare, l'«incontrovertibil[ità]» del predetto riconoscimento da lei operato, in considerazione della «precisa individuazione proprio dell'imputato» - non può essere sindacata in questa sede di legittimità. Il riconoscimento visivo diretto dell'imputato da parte della persona offesa, che aveva dello stesso una personale pregressa conoscenza, espresso, come si è visto, in termini di certezza, rendeva poi evidentemente superfluo procedere a riconoscimento fotografico. 2. Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono. Il Tribunale di Matera, con la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Potenza, aveva così determinato la pena: «ritenuti tutti i reati ascritti in rubrica uniti sotto il vincolo della continuazione, desumendosi il medesimo disegno criminoso dalla contestualità logica e cronologica dei fatti contestati e, più grave tra di essi, il delitto previsto e punito dall'art. 635 comma 2° in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. contestato sub capo B) di imputazione in rubrica, fissare per entrambi i prevenuti la pena base della reclusione di mesi sei, così determinata senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., aumentata ex art. 81 c.p. quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], alla pena finale di mesi otto mentre, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], applicato l'aumento per la contestata recidiva [«reiterata, infraquinquennale e specifica»: ex art. 99 c.p., alla pena finale di anni uno». Da tale motivazione, appare evidente come i giudici di merito abbiano irrogato al Farsane una pena per entrambi i reati di cui ai capi d'imputazione (lesioni personali aggravate e danneggiamento) e, quindi, anche per il reato di danneggiamento, individuato come la violazione più grave («ritenuti tutti i reati ascritti in rubrica uniti sotto il vincolo della continuazione, [...] e, più grave tra di essi, il delitto previsto e punito dall'art. 635 comma 2° in relazione all'art. 625 n.7 c.p. contestato sub capo B) di imputazione in rubrica, fissare per entrambi i prevenuti la pena base della reclusione di mesi sei», «aumentata ex art. 81 c.p. [...] quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]»), nonostante quest'ultimo reato non fosse stato contestato al Farsane ma solo all'Addoum. In secondo luogo, la stessa motivazione neppure distingue l'aumento operato per la (non sussistente) continuazione e per la ritenuta recidiva. 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla più vicina Corte d'appello di Salerno. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del Farsame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Salerno. Dichi