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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 30600/2024

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presso il Tribunale di Venezia nei confronti di A. E. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Venezia avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Venezia in data 05/02/2024, all'esito della convalida dell'arresto obbligatorio di A. E. per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., ha senza alcuna motivazione disposto la restituzione degli attial P.m., perché si proceda nelle forme ordinarie, omettendo di dare corso al giudizio direttissimo e di adottare le richieste misure cautelari.

Segnala il ricorrente che il provvedimento è abnorme, in quanto a seguito della disposta convalida/ il giudizio direttissimo costituiva forma obbligata di giudizio, senza alcuna possibilità di diversa valutazione, peraltro non espressa, essendosi determinata in tal modo una situazione slegata da presupposti di legge, tale da produrre una stasi del procedimento indebitamente regredito al di fuori dei casi previsti, il tutto in assenza di qualsivoglia determinazione in ordine alle richieste e consentite misure cautelari.

2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va invero rilevato come nel caso di specie il Tribunale, investito della richiesta di convalida di arresto obbligatorio, abbia convalidato l'arresto di E .A. l, eseguito per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., ma abbia, nel contempo, restituito, senza alcuna motivazione, gli atti al P.m., perché si procedesse con le forme ordinarie, omettendo di dare corso all'obbligatorio rito direttissimo.

Su tali basi l'atto di restituzione degli atti deve considerarsi abnorme, secondo quanto prospettato dal P.m. ricorrente.

3. Deve al riguardo osservarsi che il tema dell'abnormità dei provvedimenti ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite, che hanno fatto riferimento a tale tipo di patologia, pur non specificamente individuata e definita dal codice di rito, ciò che è dipeso da una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità».

La necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle 2prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

Tali peculiarità dell'atto abnorme concorrono peraltro, in negativo, a definirne restrittivamente la nozione, dovendosi trattare di situazioni correlate alle più diverse situazioni processuali e sfuggite per la loro peculiarità ad una diversa disciplina, dovendosi escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione.

4. Proprio muovendo da tali considerazioni le Sezioni Unite hanno elaborato una nozione di atto abnorme, che è stata progressivamente affinata.

Alla considerazione che il provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (Sez.

U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, in motivazione), è seguita la compiuta elaborazione di un articolato principio.

Si è infatti affermato che si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Si è precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (seguendo l'evoluzione delle pronunce, si segnalano Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355, riferita ad un caso di abnormità funzionale, implicante una situazione di stasi, a seguito del diniego di competenza da parte sia del g.i.p. sia del p.m.; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; nel medesimo alveo devono inquadrarsi anche la sentenza Quarantelli, in precedenza richiamata, nonché Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, secondo le quali anche nel caso di atto abnorme valgono i termini per la proposizione dell'impugnazione, salva l'ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e 3rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento).

In tale quadro è venuta in rilievo l'ipotesi della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, e si è rilevato che la stessa costituisce sintomo dell'abnormità dell'atto (Cass., Sez.

U, n. 19 del 18/06/1993, Garonzi, Rv. 194061; Sez.

U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, in motivazione; Sez.

U, n. 10 del 09/07/1997, Baldan, Rv. 208220; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, in motivazione; Sez.

U. n. 22807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, che fa riferimento in particolare all'ipotesi dell'indebita restituzione degli atti al p.m. per il rinnovo della citazione).

Per lo più la regressione indebita è stata considerata quale fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento e dunque inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale, peraltro sul presupposto che costituisca il risultato di attività che si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (così anche la sentenza Minervini).

Ma, nel contempo, deve rilevarsi come la citata sentenza Manca, nel dar rilievo alla regressione anomala, ne segnali il suo porsi fuori del sistema, il che la colloca su un piano interferente anche con l'abnormità strutturale.

5. Il tema della regressione anomala ha formato oggetto di ulteriore, significativa sentenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, deo. 2008, Battistella, Rv. 238240), nella quale, muovendo dal rilievo che la fase dell'udienza preliminare deve assicurare il consolidamento dell'imputazione e valorizzando le indicazioni al riguardo fornite dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 88 del 1994; n. 265 del 1994; 131 del 1995 e 384 del 2006), è stato delineato il percorso virtuoso che il g.u.p. deve seguire nel caso di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, invitando il pubblico ministero a procedere alle integrazioni necessarie, solo in caso di persistente omissione potendo disporre la restituzione degli atti ai fini dell'emissione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Orbene, si è in tale sede rilevato che il potere di controllo demandato al giudice è esercitato oltre ogni limite, dando luogo ad un profilo di abnormità, nel caso di restituzione degli atti ex abrupto, senza previa attivazione del rimedio correttivo, e si è sottolineato che ogni indebita regressione costituisce un serio vulnus all'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica ordinata di atti, in spregio dei valori costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. 4Una così netta affermazione, volta a correlare regressione indebita e abnormità in ragione dell'alterazione della ordinata sequenza procedimentale, muove dal riferimento ad un potere riconosciuto ma esercitato oltre i limiti, ciò che, secondo la consolidata sistematica, espressa delle plurime sentenze richiamate, dovrebbe ricondursi ad un profilo di abnormità funzionale, produttiva di quell'anomalo effetto.

Non può peraltro trascurarsi che l'analisi condotta nella sentenza Battistella non si incentra tanto sulla sussistenza del potere di controllo, quanto sul potere di restituzione, esercitato in uno stadio del procedimento in cui lo stesso non era ancora attribuito al giudice, così da determinare quell'alterazione che si pone al di fuori del sistema processuale e che ancora una volta risulta confinante con il profilo dell'abnormità strutturale.

6. Ma, a fronte della perentoria conclusione, in tema di regressione anomala, espressa dalla sentenza Battistella, la giurisprudenza successiva (in particolare Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ha delineato una nozione di abnormità, da un lato, inserita nel solco ormai consolidato, ma, dall'altro, volta a ridimensionare la possibilità di riconoscere automaticamente valore sintomatico alla regressione del procedimento.

Esaminando il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m., ne ha esclusa l'abnormità, in quanto si tratta di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il p.m. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Si è sottolineato come l'abnormità si traduca in uno sviamento della funzione giurisdizionale, che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento, tanto nel caso di atto strutturalmente eccentrico, quanto nell'ipotesi di atto normativamente disciplinato ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la ragion d'essere, essendo rilevante ai fini dell'abnormità dell'atto l'esistenza o meno del potere di adottarlo.

In tal modo l'abnormità strutturale e quella funzionale sono riconducibili ad un fenomeno unitario, per cui se è riconoscibile l'attribuzione in ordine all'adottabilità di un atto, gli eventuali vizi possono essere solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che ne derivi la regressione del procedimento, diversamente dovendosi ravvisare l'abnormità e l'esigenza di rimozione. 5Si è ribadita la rilevanza dell'abnormità funzionale implicante una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione e si è sottolineato che il sistema è ispirato dal principio di non regressione, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 236 del 2005).

Ma, nel contempo, si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili.

Si è sottolineato il limite logico rappresentato dai vizi innocui in caso di sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia, in quanto sia stato esercitato un potere non spettante, che tuttavia non abbia determinato alcuna anomalia in ragione di attività propulsive legittime.

In tale prospettiva, nel rapporto tra giudice e pubblico ministero si è delimitata l'abnormità strutturale in termini di «esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)».

L'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo: solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente.

Va al riguardo osservato come la sentenza Toni specificamente valorizzi l'analisi e le conclusioni della richiamata sentenza Manca, riferita ad un caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profilo di abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l'unificante definizione che la stessa sentenza Toni fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, che peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che ad essa si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile. 6Le sentenze successive, anche quando hanno ribadito la consolidata nozione di abnormità e fatto riferimento alla distinzione tra abnormità strutturale e funzionale (Sez.

U, n. 40984 del 20/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), non hanno comunque inteso smentire le conclusioni della sentenza Toni o l'hanno espressamente condivisa, in una prospettiva di delimitazione della nozione di atto abnorme (Sez.

U. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807; Sez.

U. n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).

Tali principi sono stati anche più di recente ribaditi (Sez.

U. n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552).

7. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie la restituzione degli atti al P.m. e il sostanziale immotivato diniego del rito direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto si siano tradotti in un profilo di abnormità strutturale, correlato ad un provvedimento che non trova alcuna base giustificativa nell'ordinamento processuale e in relazione al quale la regressione prodotta non discende da un provvedimento astrattamente previsto e tuttavia utilizzato al di fuori dello schema normativo, oltre ogni ragionevole limite, bensì da una radicale violazione dell'ordinata sequenza degli atti contemplata dal codice di rito, tale da alterare dunque l'ordo processus e da costringere il P.m. a dare corso ad una procedura diversa, anche in violazione del principio di ragionevole durata (per l'affermazione dell'abnormità del provvedimento in un caso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 7933 del 08/02/2012, Gynaoe, Rv. 252079).

In definitiva il vizio non si risolve in un profilo di mera illegittimità ma nello stravolgimento dell'ordinato assetto procedimentale, cosicché deve ritenersi sussistente l'interesse concreto e attuale del P.m. ricorrente a dolersi di un provvedimento che non si limita a disporre una regressione, ma dà luogo ad una sequenza diversa da quella stabilita, in un caso di assenza di potere in astratto, ciò che tanto più viene in evidenza in mancanza di qualsivoglia motivazione del provvedimento impugnato.

8. Su tali basi detto provvedimento deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. 7 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaspno Ricci/ rellí [OSCURATO:PERSONA] ett, Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] „ , SEZIONE VI PENALE 2 5 LUG 2024 [OSCURATO:PERSONA]!A [OSCURATO:PERSONA] T)P.I..1 -RIO 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso il Tribunale di Venezia nei confronti di A. E. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Venezia avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Venezia in data 05/02/2024, all'esito della convalida dell'arresto obbligatorio di A. E. per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., ha senza alcuna motivazione disposto la restituzione degli attial P.m., perché si proceda nelle forme ordinarie, omettendo di dare corso al giudizio direttissimo e di adottare le richieste misure cautelari. Segnala il ricorrente che il provvedimento è abnorme, in quanto a seguito della disposta convalida/ il giudizio direttissimo costituiva forma obbligata di giudizio, senza alcuna possibilità di diversa valutazione, peraltro non espressa, essendosi determinata in tal modo una situazione slegata da presupposti di legge, tale da produrre una stasi del procedimento indebitamente regredito al di fuori dei casi previsti, il tutto in assenza di qualsivoglia determinazione in ordine alle richieste e consentite misure cautelari. 2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va invero rilevato come nel caso di specie il Tribunale, investito della richiesta di convalida di arresto obbligatorio, abbia convalidato l'arresto di E .A. l, eseguito per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., ma abbia, nel contempo, restituito, senza alcuna motivazione, gli atti al P.m., perché si procedesse con le forme ordinarie, omettendo di dare corso all'obbligatorio rito direttissimo. Su tali basi l'atto di restituzione degli atti deve considerarsi abnorme, secondo quanto prospettato dal P.m. ricorrente. 3. Deve al riguardo osservarsi che il tema dell'abnormità dei provvedimenti ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite, che hanno fatto riferimento a tale tipo di patologia, pur non specificamente individuata e definita dal codice di rito, ciò che è dipeso da una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità». La necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle 2prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. Tali peculiarità dell'atto abnorme concorrono peraltro, in negativo, a definirne restrittivamente la nozione, dovendosi trattare di situazioni correlate alle più diverse situazioni processuali e sfuggite per la loro peculiarità ad una diversa disciplina, dovendosi escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. 4. Proprio muovendo da tali considerazioni le Sezioni Unite hanno elaborato una nozione di atto abnorme, che è stata progressivamente affinata. Alla considerazione che il provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, in motivazione), è seguita la compiuta elaborazione di un articolato principio. Si è infatti affermato che si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (seguendo l'evoluzione delle pronunce, si segnalano Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355, riferita ad un caso di abnormità funzionale, implicante una situazione di stasi, a seguito del diniego di competenza da parte sia del g.i.p. sia del p.m.; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; nel medesimo alveo devono inquadrarsi anche la sentenza Quarantelli, in precedenza richiamata, nonché Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, secondo le quali anche nel caso di atto abnorme valgono i termini per la proposizione dell'impugnazione, salva l'ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e 3rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento). In tale quadro è venuta in rilievo l'ipotesi della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, e si è rilevato che la stessa costituisce sintomo dell'abnormità dell'atto (Cass., Sez. U, n. 19 del 18/06/1993, Garonzi, Rv. 194061; Sez. U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, in motivazione; Sez. U, n. 10 del 09/07/1997, Baldan, Rv. 208220; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, in motivazione; Sez. U. n. 22807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, che fa riferimento in particolare all'ipotesi dell'indebita restituzione degli atti al p.m. per il rinnovo della citazione). Per lo più la regressione indebita è stata considerata quale fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento e dunque inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale, peraltro sul presupposto che costituisca il risultato di attività che si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (così anche la sentenza Minervini). Ma, nel contempo, deve rilevarsi come la citata sentenza Manca, nel dar rilievo alla regressione anomala, ne segnali il suo porsi fuori del sistema, il che la colloca su un piano interferente anche con l'abnormità strutturale. 5. Il tema della regressione anomala ha formato oggetto di ulteriore, significativa sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, deo. 2008, Battistella, Rv. 238240), nella quale, muovendo dal rilievo che la fase dell'udienza preliminare deve assicurare il consolidamento dell'imputazione e valorizzando le indicazioni al riguardo fornite dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 88 del 1994; n. 265 del 1994; 131 del 1995 e 384 del 2006), è stato delineato il percorso virtuoso che il g.u.p. deve seguire nel caso di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, invitando il pubblico ministero a procedere alle integrazioni necessarie, solo in caso di persistente omissione potendo disporre la restituzione degli atti ai fini dell'emissione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio. Orbene, si è in tale sede rilevato che il potere di controllo demandato al giudice è esercitato oltre ogni limite, dando luogo ad un profilo di abnormità, nel caso di restituzione degli atti ex abrupto, senza previa attivazione del rimedio correttivo, e si è sottolineato che ogni indebita regressione costituisce un serio vulnus all'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica ordinata di atti, in spregio dei valori costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. 4Una così netta affermazione, volta a correlare regressione indebita e abnormità in ragione dell'alterazione della ordinata sequenza procedimentale, muove dal riferimento ad un potere riconosciuto ma esercitato oltre i limiti, ciò che, secondo la consolidata sistematica, espressa delle plurime sentenze richiamate, dovrebbe ricondursi ad un profilo di abnormità funzionale, produttiva di quell'anomalo effetto. Non può peraltro trascurarsi che l'analisi condotta nella sentenza Battistella non si incentra tanto sulla sussistenza del potere di controllo, quanto sul potere di restituzione, esercitato in uno stadio del procedimento in cui lo stesso non era ancora attribuito al giudice, così da determinare quell'alterazione che si pone al di fuori del sistema processuale e che ancora una volta risulta confinante con il profilo dell'abnormità strutturale. 6. Ma, a fronte della perentoria conclusione, in tema di regressione anomala, espressa dalla sentenza Battistella, la giurisprudenza successiva (in particolare Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ha delineato una nozione di abnormità, da un lato, inserita nel solco ormai consolidato, ma, dall'altro, volta a ridimensionare la possibilità di riconoscere automaticamente valore sintomatico alla regressione del procedimento. Esaminando il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m., ne ha esclusa l'abnormità, in quanto si tratta di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il p.m. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Si è sottolineato come l'abnormità si traduca in uno sviamento della funzione giurisdizionale, che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento, tanto nel caso di atto strutturalmente eccentrico, quanto nell'ipotesi di atto normativamente disciplinato ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la ragion d'essere, essendo rilevante ai fini dell'abnormità dell'atto l'esistenza o meno del potere di adottarlo. In tal modo l'abnormità strutturale e quella funzionale sono riconducibili ad un fenomeno unitario, per cui se è riconoscibile l'attribuzione in ordine all'adottabilità di un atto, gli eventuali vizi possono essere solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che ne derivi la regressione del procedimento, diversamente dovendosi ravvisare l'abnormità e l'esigenza di rimozione. 5Si è ribadita la rilevanza dell'abnormità funzionale implicante una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione e si è sottolineato che il sistema è ispirato dal principio di non regressione, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 236 del 2005). Ma, nel contempo, si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili. Si è sottolineato il limite logico rappresentato dai vizi innocui in caso di sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia, in quanto sia stato esercitato un potere non spettante, che tuttavia non abbia determinato alcuna anomalia in ragione di attività propulsive legittime. In tale prospettiva, nel rapporto tra giudice e pubblico ministero si è delimitata l'abnormità strutturale in termini di «esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». L'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo: solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente. Va al riguardo osservato come la sentenza Toni specificamente valorizzi l'analisi e le conclusioni della richiamata sentenza Manca, riferita ad un caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profilo di abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l'unificante definizione che la stessa sentenza Toni fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, che peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che ad essa si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile. 6Le sentenze successive, anche quando hanno ribadito la consolidata nozione di abnormità e fatto riferimento alla distinzione tra abnormità strutturale e funzionale (Sez. U, n. 40984 del 20/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), non hanno comunque inteso smentire le conclusioni della sentenza Toni o l'hanno espressamente condivisa, in una prospettiva di delimitazione della nozione di atto abnorme (Sez. U. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807; Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Tali principi sono stati anche più di recente ribaditi (Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552). 7. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie la restituzione degli atti al P.m. e il sostanziale immotivato diniego del rito direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto si siano tradotti in un profilo di abnormità strutturale, correlato ad un provvedimento che non trova alcuna base giustificativa nell'ordinamento processuale e in relazione al quale la regressione prodotta non discende da un provvedimento astrattamente previsto e tuttavia utilizzato al di fuori dello schema normativo, oltre ogni ragionevole limite, bensì da una radicale violazione dell'ordinata sequenza degli atti contemplata dal codice di rito, tale da alterare dunque l'ordo processus e da costringere il P.m. a dare corso ad una procedura diversa, anche in violazione del principio di ragionevole durata (per l'affermazione dell'abnormità del provvedimento in un caso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 7933 del 08/02/2012, Gynaoe, Rv. 252079). In definitiva il vizio non si risolve in un profilo di mera illegittimità ma nello stravolgimento dell'ordinato assetto procedimentale, cosicché deve ritenersi sussistente l'interesse concreto e attuale del P.m. ricorrente a dolersi di un provvedimento che non si limita a disporre una regressione, ma dà luogo ad una sequenza diversa da quella stabilita, in un caso di assenza di potere in astratto, ciò che tanto più viene in evidenza in mancanza di qualsivoglia motivazione del provvedimento impugnato. 8. Su tali basi detto provvedimento deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. 7 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaspno Ricci/ rellí [OSCURATO:PERSONA] ett, Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] „ , SEZIONE VI PENALE 2 5 LUG 2024 [OSCURATO:PERSONA]!A [OSCURATO:PERSONA] T)P.I..1 -RIO 8
Sentenza Cassazione n. 30600/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris