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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09168/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foggia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/07/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo e della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso denominato «Società foggiana» oltre che del reato-fine di cui al capo 24) per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina «in epoca antecedente al 20 novembre 2017 fino al mese di marzo 2018», anch'esso aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo. .ILZU.

Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente partecipe dell'associazione indicata, nella forma pluriaggravata, nonostante egli ne fosse vittima, con minacce ed intimidazioni mafiose da parte del vertice, come risulta dalla conversazione ambientale del 20 novembre 2017.

Ciò vale anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nel reato-fine, risultando l'obbligo di Soccio di approvvigionarsi dalla mafia foggiana e alle sue condizioni.

Il ricorso, inoltre, censura l'erronea delimitazione temporale della condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio in esame, da ritenersi cessata il 23 novembre 2018 - data dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del vertice - stante la definitiva interruzione della gestione monopolistica della consorteria a Foggia e, conseguentemente, dell'apporto di Soccio in assenza di sue successive condotte.

Né può valere a sostenere la perduranza del vincolo l'esito della nota del 28 luglio 2023 dei carabinieri di Foggia dimostrativa del solo spaccio di [OSCURATO:PERSONA].

L'accoglimento dei motivi di ricorso impone la rivalutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari.

2. Il motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza è manifestamente infondato.

Il Tribunale, in base alle puntuali e riscontrate risultanze investigative, ha collocato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA], detto Pinuccio il Sanmarchese, nel più ampio contesto di un organigramma associativo, di cui aveva piena 2 P' consapevolezza, volto alla gestione monopolistica del mercato di stupefacenti a Foggia da parte della criminalità mafiosa locale.

2.1. Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha accertato il ruolo di partecipe del ricorrente sulla base di elementi tra loro univocamente convergenti, costituiti da: a) le conversazioni intercettate (riportate alle pagg. 34-43) che fanno esplicito riferimento al suo consapevole inserimento nella catena di distribuzione di cocaina nell'ambito del cosiddetto Sistema e con uno "stipendio" (pag. 45), alla sua costante interlocuzione con i soggetti apicali della compagine mafiosa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e al versamento nelle casse dell'associazione di somme mensili per il sostentamento degli associati della "Società foggiana"; b) l'inserimento nella lista sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA] - al vertice del "Sistema" - con indicazione della cifra 50 relativa alla quantità mensile fornitagli dal sodalizio; c) le dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già appartenenti alla mafia foggiana, secondo i quali nessuno era costretto a commettere delitti in materia di stupefacenti, ma chi lo faceva doveva operare per conto del sodalizio mafioso, pena il ricorso a ritorsioni, pur con la completa gestione della locale piazza di spaccio (pagg. 45-47).

2.2. A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso, che non contesta né l'esistenza di un'associazione a delinquere, operante a Foggia, dedita al narcotraffico, né la commissione del reato-fine di cui al capo 24), propone solo censure volte ad ipotizzare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, quale quella di essere Soccio una vittima dell'associazione e costretto ad operare per conto del clan e alle sue condizioni, lettura che contrasta con gli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati.

2.3. Il motivo di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse.

Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fucito, Rv. 275028).

3. Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari deve essere accolto.

L'ordinanza impugnata, a fronte della mancanza di manifestazioni positive di pericolosità del ricorrente per un periodo di tempo lungo, ha dato atto della doppia ve,44 presunzione di cui all' art. 275 cod. proc. pen. e ssenza di elementi idonei a 3 fr vincerla, valorizzando la natura del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro contestato «fino all'attualità».

Come questa Corte ha di recente osservato (Sez. 6, n. 11146 del 24/01/2023), la particolare stabilità nel tempo di alcune associazioni criminali richiede un più approfondito onere argomentativo in ordine al requisito dell'attualità allorché si sia in presenza del decorso di un considerevole arco temporale dai fatti contestati non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di una sua perdurante pericolosità.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non ha vinto la presunzione dì perdurante pericolosità dell'indagato, privo di ruoli apicali, alla luce dell'assenza di elementi di fatto, successivi al novembre 2018, riferibili a Soccio.

Infatti, a detta data era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere dei componenti del cd direttorio dai quali Soccio dipendeva e le successive attività di indagine, risultanti dalla nota del 28 luglio 2023 dei carabinieri di Foggia, dimostravano la prosecuzione dell'attività associativa, con immediata riorganizzazione delle varie "batterie" della società foggiana, ma non anche la riferibilità di questa al ricorrente il cui ultimo reato-fine risaliva al marzo 2018.

4. Alla stregua di tali argomenti l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art.309, comma 7 cod.proc.pen., risultando gli altri profili del ricorso inammissibili P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foggia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/07/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo e della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso denominato «Società foggiana» oltre che del reato-fine di cui al capo 24) per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina «in epoca antecedente al 20 novembre 2017 fino al mese di marzo 2018», anch'esso aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo. .ILZU. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente partecipe dell'associazione indicata, nella forma pluriaggravata, nonostante egli ne fosse vittima, con minacce ed intimidazioni mafiose da parte del vertice, come risulta dalla conversazione ambientale del 20 novembre 2017. Ciò vale anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nel reato-fine, risultando l'obbligo di Soccio di approvvigionarsi dalla mafia foggiana e alle sue condizioni. Il ricorso, inoltre, censura l'erronea delimitazione temporale della condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio in esame, da ritenersi cessata il 23 novembre 2018 - data dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del vertice - stante la definitiva interruzione della gestione monopolistica della consorteria a Foggia e, conseguentemente, dell'apporto di Soccio in assenza di sue successive condotte. Né può valere a sostenere la perduranza del vincolo l'esito della nota del 28 luglio 2023 dei carabinieri di Foggia dimostrativa del solo spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. L'accoglimento dei motivi di ricorso impone la rivalutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari. 2. Il motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza è manifestamente infondato. Il Tribunale, in base alle puntuali e riscontrate risultanze investigative, ha collocato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA], detto Pinuccio il Sanmarchese, nel più ampio contesto di un organigramma associativo, di cui aveva piena 2 P' consapevolezza, volto alla gestione monopolistica del mercato di stupefacenti a Foggia da parte della criminalità mafiosa locale. 2.1. Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha accertato il ruolo di partecipe del ricorrente sulla base di elementi tra loro univocamente convergenti, costituiti da: a) le conversazioni intercettate (riportate alle pagg. 34-43) che fanno esplicito riferimento al suo consapevole inserimento nella catena di distribuzione di cocaina nell'ambito del cosiddetto Sistema e con uno "stipendio" (pag. 45), alla sua costante interlocuzione con i soggetti apicali della compagine mafiosa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e al versamento nelle casse dell'associazione di somme mensili per il sostentamento degli associati della "Società foggiana"; b) l'inserimento nella lista sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA] - al vertice del "Sistema" - con indicazione della cifra 50 relativa alla quantità mensile fornitagli dal sodalizio; c) le dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già appartenenti alla mafia foggiana, secondo i quali nessuno era costretto a commettere delitti in materia di stupefacenti, ma chi lo faceva doveva operare per conto del sodalizio mafioso, pena il ricorso a ritorsioni, pur con la completa gestione della locale piazza di spaccio (pagg. 45-47). 2.2. A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso, che non contesta né l'esistenza di un'associazione a delinquere, operante a Foggia, dedita al narcotraffico, né la commissione del reato-fine di cui al capo 24), propone solo censure volte ad ipotizzare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, quale quella di essere Soccio una vittima dell'associazione e costretto ad operare per conto del clan e alle sue condizioni, lettura che contrasta con gli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati. 2.3. Il motivo di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fucito, Rv. 275028). 3. Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari deve essere accolto. L'ordinanza impugnata, a fronte della mancanza di manifestazioni positive di pericolosità del ricorrente per un periodo di tempo lungo, ha dato atto della doppia ve,44 presunzione di cui all' art. 275 cod. proc. pen. e ssenza di elementi idonei a 3 fr vincerla, valorizzando la natura del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro contestato «fino all'attualità». Come questa Corte ha di recente osservato (Sez. 6, n. 11146 del 24/01/2023), la particolare stabilità nel tempo di alcune associazioni criminali richiede un più approfondito onere argomentativo in ordine al requisito dell'attualità allorché si sia in presenza del decorso di un considerevole arco temporale dai fatti contestati non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di una sua perdurante pericolosità. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non ha vinto la presunzione dì perdurante pericolosità dell'indagato, privo di ruoli apicali, alla luce dell'assenza di elementi di fatto, successivi al novembre 2018, riferibili a Soccio. Infatti, a detta data era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere dei componenti del cd direttorio dai quali Soccio dipendeva e le successive attività di indagine, risultanti dalla nota del 28 luglio 2023 dei carabinieri di Foggia, dimostravano la prosecuzione dell'attività associativa, con immediata riorganizzazione delle varie "batterie" della società foggiana, ma non anche la riferibilità di questa al ricorrente il cui ultimo reato-fine risaliva al marzo 2018. 4. Alla stregua di tali argomenti l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art.309, comma 7 cod.proc.pen., risultando gli altri profili del ricorso inammissibili P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sen
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