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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2020

Cassazione n. 36439/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8), fatti commessi nell'ottobre 2015; a [OSCURATO:PERSONA] sono contestati i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e munizioni (capo 2), e della ricettazione di un fucile di provenienza furtiva (capo 3), fatti accertati il 5 novembre 2014 e di concorso in violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4), fatto commesso il 26.1.2015.

Con sentenza pronunciata in data 20.11.2018 il Tribunale di Benevento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, ed ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reati ascritti al capo 2, limitatamente a un fucile, a una pistola calibro 38 e a cinque munizioni calibro 12, e al capo 4, qualificato come minaccia aggravata, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed C 9000 di multa, e lo ha assolto dal capo 3 e dalle residue fattispecie di cui al capo

2. Con sentenza pronunciata in data 13.1.2020 la Corte di appello di Napoli, adita con impugnazione delle difese e del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza di primo grado; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 3 perché estinto per prescrizione e lo ha assolto dal capo 4 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta per il capo 2 in anni tre di reclusione ed C 6000 di multa, mentre ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai reati di estorsione, la prova della penale • responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sulle dichiarazioni delle due persone offese. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, proseguendo una prassi che anche suo padre aveva seguito, aveva corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] un compenso per la "guardiania" dei fondi coltivati; sopravvenute difficoltà economiche, aveva interrotto il versamento del denaro ed aveva poi subito la sottrazione di diverse piante di ulivo.

Richieste al [OSCURATO:PERSONA] spiegazioni per quanto accaduto si era sentito rispondere che, riprendendo a pagare, non avrebbe subito il taglio delle piante di vite.

Egli aveva quindi ripreso a corrispondere il compenso al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver appreso che nella sua zona era necessario corrispondere un compenso per evitare il taglio delle piante di vite ad opera di ignoti; di essersi quindi rivolto a tal fine a [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che con il versamento della somma di C 180 avrebbe evitato di subire il taglio delle viti.Con riguardo alla imputazione, ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], di detenzione illegale di un fucile e di una pistola calibro 38, dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] era emerso che gli stessi avevano la disponibilità di armi da sparo ("le scoppiette"), una delle quali era una pistola calibro

38. In data 5.11.2014, poi, i carabinieri rinvenivano in un casolare abbandonato un fucile; si accertava inoltre che detto casolare era frequentato da [OSCURATO:PERSONA], come desumibile dalla localizzazione gps della sua autovettura e come testimoniato dal mIlo [OSCURATO:PERSONA], il quale, appostato, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi in auto dalla stradina che portava unicamente al menzionato casolare.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

2.1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha, con il primo motivo, denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento oggettivo dei reati ascritti.

Quanto alla condotta di minaccia, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essere stato minacciato dall'imputato, mentre con riguardo al capo 8 la sentenza di appello non aveva motivato.

Non era nemmeno emerso che le persone offese fossero state coartate nella volontà.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della testimonianza delle persone offese, la cui attendibilità non era stata vagliata.

In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] a dibattimento aveva dichiarato circostanze diverse da quelle esposte con la denuncia ai carabinieri e da una intercettazione era emersa l'estraneità dell'imputato rispetto al taglio delle piante di ulivo che la persona offesa aveva subito.

Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva reso a dibattimento dichiarazioni tra loro contraddittorie e anche rispetto a quanto dichiarato ai carabinieri.

Con il terzo motivo viene denunciata la nullità dei decreti di proroga della intercettazione ambientale disposta nella caserma Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e nella casa circondariale di Benevento, e la inutilizzabilità degli esiti della intercettazione ambientale disposta sulla auto Kia sportage.

In data 10.9.2015 il pubblico ministero aveva chiesto la proroga di intercettazioni, il cui termine era già scaduto in data 6.9.2015.Le intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Benevento erano state autorizzate, su richiesta del pubblico ministero in data 14.3.2017, pur oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari e con motivazione solo apparente. • La difesa alle udienze in data 29.3.2018 e 18.9.2018 aveva eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali.

Ccin il quarto motivo si denuncia violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.

Dall'istruttoria dibattimentale non era emersa prova alcuna di una condotta di minaccia da parte dell'imputato, e comunque, con riguardo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non era stata determinata alcuna diminuzione patrimoniale.

2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nel porticato dell'abitazione dell'imputato stesso.

L'intercettazione era stata disposta in violazione dell'art. 266 cod. proc. pen. essendo il porticato pertinenza dell'abitazione, luogo nel quale non era in corso la programmazione di alcun reato.

Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto di motivazione della condanna in ordine al capo

2. La Corte di appello, dichiarata la inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali (RIT 315/14 e 350/14), non aveva verificato la tenuta della motivazione della condanna per il capo 2 una volta espunte dal compendio probatorio utilizzabile le predette intercettazioni.

Infatti, residuava solo la prova costituita dagli esiti delle intercettazioni di cui al RIT 242/14, irrilevanti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non era stato considerato che il fucile era stato trovato in un casolare abbandonato, che l'imputato era stato in carcere sino all'anno 2012 e che i proprietari dell'arma non avevano mai denunciato il furto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quanto alla definizione del compendio probatorio, il terzo motivo, che denuncia la inutilizzabilità di intercettazioni ambientali, è articolato genericamente.La difesa sostiene che talune intercettazioni, identificate con il numero rit 175/15 e 369/14, sarebbero state illegittimamente disposte o prorogate e quindi i relativi esiti sarebbero non utilizzabili.

Sul punto, la sentenza di appello ha rilevato che tali mezzi di prova non erano stati utilizzati a fondamento del giudizio di colpevolezza.

Il motivo è articolato genericamente.

La giurisprudenza ha precisato che "è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez.

Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dato che "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez.

Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249).

Il motivo, per di più a fronte di motivàPM espressamente dichiara che gli esiti delle menzionate intercettazioni non erano stati utilizzati, non argomenta in ordine alla decisività di quelle intercettazioni rispetto al giudizio formulato, carenze che rendono la doglianza articolata in termini solo generici.

1.2. Con i motivi primo, secondo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza delle persone offese e alla qualificazione giuridica dei fatti.

Quanto alla verifica della attendibilità dei due testimoni, il motivo secondo denuncia che sarebbe stata omessa, nonostante fosse emersa la contraddizione rispetto alle precedenti dichiarazioni e l'assenza di riscontri. 'La sentenza di appello ha specificamente vagliato la credibilità dei testimoni, dando atto che agli stessi erano state fatte diverse contestazioni di difformità rispetto a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari e osservando che, da una parte, i testimoni erano condizionati dal timore di ritorsioni da parte dell'accusato e, dall'altra, che nel corso dell'esame dibattimentale le incongruenze erano state approfondite e superate in un racconto che dava conto con adeguata chiarezza dei fatti sui quali l'esame si era focalizzato, Veniva quindi ritenuta la piena attendibilità dei due testi.

Il ricorso prescinde da tale motivazione e reitera gli argomenti critici in relazione alle due testimonianze, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione di merito sul punto, ben al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazioné nel giudizio di legittimità.

Con i motivi primo e quarto la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'accertamento del fatto, in quanto dalle testimonianze delle due persone offese si poteva ricavare l'accertamento, al più, di una fattispecie di violenza privata e di tentata estorsione.

Anche questi motivi hanno contenuto di merito.

La sentenza di appello ha espressamente richiamato la concorde sentenza di primo grado, che (alle pagine 126-128) ha dato conto, per esteso, delle dichiarazioni testimoniali delle due persone offese, attestanti, non solo la relazione necessitata tra il pagamento del compenso all'imputato e la sicurezza dell'attività agricola ma anche, il personale intervento dell'imputato affinchè il consueto compenso fosse continuamente erogato.

I motivi hanno proposto una lettura alternativa dei dati probatori, valorizzando le modalità prive di violenza diretta dell'intervento dell'imputato, nella prospettiva di un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso non ha proposto alcuna critica alla struttura della motivazione, ma ha espresso un motivato dissenso dal quel giudizio, in una prospettiva che è propria dei giudizi di merito, e non consentita in quello di legittimità.

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto al compendio probatorio, il secondo motivo denuncia la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al rit 242/14.

Viene posta questione in ordine alla qualifica del luogo dove erano state disposte, trattandosi di una pertinenza di una casa di abitazione.

Sul punto, le sentenze di merito, sulla base della documentazione fotografica, hanno ritenuto che non potesse essere qualificato come luogo di privata dimora essendo accessibile ai terzi ("area aperta, accessibile dall'esterno").

Il motivo di ricorso ha contestato la fondatezza di tale accertamento, osservando che quel portico era parte integrante dell'abitazione essendo "senza soluzione di continuità con la camera posta a piano terra".

Il motivo ha contenuto di merito.

A fronte della motivazione data dalle sentenze di merito, che hanno valorizzato l'accesso libero da parte dei terzi, il ricorso ha proposto una diversa lettura dei dati disponibili, privilegiando la prossimità tra portico e abitazione.

La difesa, dunque, sollecita il collegio a prendere posizione su una questione di fatto, che, come tale, non rientra nella cognizione propria del giudizio di legittimità.

2.2. I motivi secondo e terzo riguardano la motivazione del giudizio di colpevolezza.

Le sentenze di merito hanno evidenziato che il contenuto delle intercettazioni era significativo della disponibilità in capo all'imputato di armi comuni da sparo; tale prova era risultata specifica con riguardo ad una pistola calibro 38, specificamente nominata in una conversazione, e con riferimento ad un fucile, materialmente rinvenuto dai carabinieri in un casolare abbandonato, ma frequentato dall'imputato.

I motivi hanno contenuto di merito.

Il motivo secondo deduce che il secondo giudice, dichiarata la inutilizzabilità di alcune intercettazioni, non avrebbe rinnovato il giudizio di colpevolezza in relazione alle prove residue, che erano prive di valenza probatoria.

Il motivo terzo deduce che non vi era alcun elemento di prova della riferibilità del fucile, sequestrato in un casolare abbandonato, all'imputato.

I motivi, dunque, prescindendo dalla motivazione delle sentenze di merito, propongono una personale lettura delle prove, sollecitando il collegio ad una rivisitazione del giudizio di merito, in una prospettiva estranea al giudizio di legittimità.

3. Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 7 e 8), fatti commessi nell'ottobre 2015; a [OSCURATO:PERSONA] sono contestati i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e munizioni (capo 2), e della ricettazione di un fucile di provenienza furtiva (capo 3), fatti accertati il 5 novembre 2014 e di concorso in violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4), fatto commesso il 26.1.2015. Con sentenza pronunciata in data 20.11.2018 il Tribunale di Benevento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, ed ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reati ascritti al capo 2, limitatamente a un fucile, a una pistola calibro 38 e a cinque munizioni calibro 12, e al capo 4, qualificato come minaccia aggravata, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed C 9000 di multa, e lo ha assolto dal capo 3 e dalle residue fattispecie di cui al capo 2. Con sentenza pronunciata in data 13.1.2020 la Corte di appello di Napoli, adita con impugnazione delle difese e del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza di primo grado; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 3 perché estinto per prescrizione e lo ha assolto dal capo 4 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta per il capo 2 in anni tre di reclusione ed C 6000 di multa, mentre ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai reati di estorsione, la prova della penale • responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sulle dichiarazioni delle due persone offese. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, proseguendo una prassi che anche suo padre aveva seguito, aveva corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] un compenso per la "guardiania" dei fondi coltivati; sopravvenute difficoltà economiche, aveva interrotto il versamento del denaro ed aveva poi subito la sottrazione di diverse piante di ulivo. Richieste al [OSCURATO:PERSONA] spiegazioni per quanto accaduto si era sentito rispondere che, riprendendo a pagare, non avrebbe subito il taglio delle piante di vite. Egli aveva quindi ripreso a corrispondere il compenso al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver appreso che nella sua zona era necessario corrispondere un compenso per evitare il taglio delle piante di vite ad opera di ignoti; di essersi quindi rivolto a tal fine a [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che con il versamento della somma di C 180 avrebbe evitato di subire il taglio delle viti.Con riguardo alla imputazione, ascritta al solo [OSCURATO:PERSONA], di detenzione illegale di un fucile e di una pistola calibro 38, dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] era emerso che gli stessi avevano la disponibilità di armi da sparo ("le scoppiette"), una delle quali era una pistola calibro 38. In data 5.11.2014, poi, i carabinieri rinvenivano in un casolare abbandonato un fucile; si accertava inoltre che detto casolare era frequentato da [OSCURATO:PERSONA], come desumibile dalla localizzazione gps della sua autovettura e come testimoniato dal mIlo [OSCURATO:PERSONA], il quale, appostato, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi in auto dalla stradina che portava unicamente al menzionato casolare. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha, con il primo motivo, denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'elemento oggettivo dei reati ascritti. Quanto alla condotta di minaccia, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essere stato minacciato dall'imputato, mentre con riguardo al capo 8 la sentenza di appello non aveva motivato. Non era nemmeno emerso che le persone offese fossero state coartate nella volontà. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della testimonianza delle persone offese, la cui attendibilità non era stata vagliata. In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] a dibattimento aveva dichiarato circostanze diverse da quelle esposte con la denuncia ai carabinieri e da una intercettazione era emersa l'estraneità dell'imputato rispetto al taglio delle piante di ulivo che la persona offesa aveva subito. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva reso a dibattimento dichiarazioni tra loro contraddittorie e anche rispetto a quanto dichiarato ai carabinieri. Con il terzo motivo viene denunciata la nullità dei decreti di proroga della intercettazione ambientale disposta nella caserma Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e nella casa circondariale di Benevento, e la inutilizzabilità degli esiti della intercettazione ambientale disposta sulla auto Kia sportage. In data 10.9.2015 il pubblico ministero aveva chiesto la proroga di intercettazioni, il cui termine era già scaduto in data 6.9.2015.Le intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Benevento erano state autorizzate, su richiesta del pubblico ministero in data 14.3.2017, pur oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari e con motivazione solo apparente. • La difesa alle udienze in data 29.3.2018 e 18.9.2018 aveva eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. Ccin il quarto motivo si denuncia violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Dall'istruttoria dibattimentale non era emersa prova alcuna di una condotta di minaccia da parte dell'imputato, e comunque, con riguardo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non era stata determinata alcuna diminuzione patrimoniale. 2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nel porticato dell'abitazione dell'imputato stesso. L'intercettazione era stata disposta in violazione dell'art. 266 cod. proc. pen. essendo il porticato pertinenza dell'abitazione, luogo nel quale non era in corso la programmazione di alcun reato. Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto di motivazione della condanna in ordine al capo 2. La Corte di appello, dichiarata la inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali (RIT 315/14 e 350/14), non aveva verificato la tenuta della motivazione della condanna per il capo 2 una volta espunte dal compendio probatorio utilizzabile le predette intercettazioni. Infatti, residuava solo la prova costituita dagli esiti delle intercettazioni di cui al RIT 242/14, irrilevanti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non era stato considerato che il fucile era stato trovato in un casolare abbandonato, che l'imputato era stato in carcere sino all'anno 2012 e che i proprietari dell'arma non avevano mai denunciato il furto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto alla definizione del compendio probatorio, il terzo motivo, che denuncia la inutilizzabilità di intercettazioni ambientali, è articolato genericamente.La difesa sostiene che talune intercettazioni, identificate con il numero rit 175/15 e 369/14, sarebbero state illegittimamente disposte o prorogate e quindi i relativi esiti sarebbero non utilizzabili. Sul punto, la sentenza di appello ha rilevato che tali mezzi di prova non erano stati utilizzati a fondamento del giudizio di colpevolezza. Il motivo è articolato genericamente. La giurisprudenza ha precisato che "è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dato che "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249). Il motivo, per di più a fronte di motivàPM espressamente dichiara che gli esiti delle menzionate intercettazioni non erano stati utilizzati, non argomenta in ordine alla decisività di quelle intercettazioni rispetto al giudizio formulato, carenze che rendono la doglianza articolata in termini solo generici. 1.2. Con i motivi primo, secondo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza delle persone offese e alla qualificazione giuridica dei fatti. Quanto alla verifica della attendibilità dei due testimoni, il motivo secondo denuncia che sarebbe stata omessa, nonostante fosse emersa la contraddizione rispetto alle precedenti dichiarazioni e l'assenza di riscontri. 'La sentenza di appello ha specificamente vagliato la credibilità dei testimoni, dando atto che agli stessi erano state fatte diverse contestazioni di difformità rispetto a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari e osservando che, da una parte, i testimoni erano condizionati dal timore di ritorsioni da parte dell'accusato e, dall'altra, che nel corso dell'esame dibattimentale le incongruenze erano state approfondite e superate in un racconto che dava conto con adeguata chiarezza dei fatti sui quali l'esame si era focalizzato, Veniva quindi ritenuta la piena attendibilità dei due testi. Il ricorso prescinde da tale motivazione e reitera gli argomenti critici in relazione alle due testimonianze, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione di merito sul punto, ben al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazioné nel giudizio di legittimità. Con i motivi primo e quarto la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'accertamento del fatto, in quanto dalle testimonianze delle due persone offese si poteva ricavare l'accertamento, al più, di una fattispecie di violenza privata e di tentata estorsione. Anche questi motivi hanno contenuto di merito. La sentenza di appello ha espressamente richiamato la concorde sentenza di primo grado, che (alle pagine 126-128) ha dato conto, per esteso, delle dichiarazioni testimoniali delle due persone offese, attestanti, non solo la relazione necessitata tra il pagamento del compenso all'imputato e la sicurezza dell'attività agricola ma anche, il personale intervento dell'imputato affinchè il consueto compenso fosse continuamente erogato. I motivi hanno proposto una lettura alternativa dei dati probatori, valorizzando le modalità prive di violenza diretta dell'intervento dell'imputato, nella prospettiva di un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso non ha proposto alcuna critica alla struttura della motivazione, ma ha espresso un motivato dissenso dal quel giudizio, in una prospettiva che è propria dei giudizi di merito, e non consentita in quello di legittimità. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al compendio probatorio, il secondo motivo denuncia la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al rit 242/14. Viene posta questione in ordine alla qualifica del luogo dove erano state disposte, trattandosi di una pertinenza di una casa di abitazione. Sul punto, le sentenze di merito, sulla base della documentazione fotografica, hanno ritenuto che non potesse essere qualificato come luogo di privata dimora essendo accessibile ai terzi ("area aperta, accessibile dall'esterno"). Il motivo di ricorso ha contestato la fondatezza di tale accertamento, osservando che quel portico era parte integrante dell'abitazione essendo "senza soluzione di continuità con la camera posta a piano terra". Il motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione data dalle sentenze di merito, che hanno valorizzato l'accesso libero da parte dei terzi, il ricorso ha proposto una diversa lettura dei dati disponibili, privilegiando la prossimità tra portico e abitazione. La difesa, dunque, sollecita il collegio a prendere posizione su una questione di fatto, che, come tale, non rientra nella cognizione propria del giudizio di legittimità. 2.2. I motivi secondo e terzo riguardano la motivazione del giudizio di colpevolezza. Le sentenze di merito hanno evidenziato che il contenuto delle intercettazioni era significativo della disponibilità in capo all'imputato di armi comuni da sparo; tale prova era risultata specifica con riguardo ad una pistola calibro 38, specificamente nominata in una conversazione, e con riferimento ad un fucile, materialmente rinvenuto dai carabinieri in un casolare abbandonato, ma frequentato dall'imputato. I motivi hanno contenuto di merito. Il motivo secondo deduce che il secondo giudice, dichiarata la inutilizzabilità di alcune intercettazioni, non avrebbe rinnovato il giudizio di colpevolezza in relazione alle prove residue, che erano prive di valenza probatoria. Il motivo terzo deduce che non vi era alcun elemento di prova della riferibilità del fucile, sequestrato in un casolare abbandonato, all'imputato. I motivi, dunque, prescindendo dalla motivazione delle sentenze di merito, propongono una personale lettura delle prove, sollecitando il collegio ad una rivisitazione del giudizio di merito, in una prospettiva estranea al giudizio di legittimità. 3. Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 36439/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris