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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 10630/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-controCERALDI GIUSEPPE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2129/01/24 depositata il 26/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2129/01/24 del 26/03/2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2)accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 112/10/23 della Corte diNumero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026giustizia tributaria di primo grado di Caserta (di seguito CGT1), cheaveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’intimazione di pagamento n. 02820229003128990000, avente adoggetto IVA relativa agli anni d’imposta 1991 e 1992.1.1.

La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziandoche: a) il contribuente era a conoscenza della pretesa impositiva,avendo impugnato la cartella di pagamento notificata nel 2011 eprodromica all’intimazione di pagamento oggetto del giudizio; b)l’Ufficio aveva «dimostrato che [erano] stati posti in essere ulterioriconfronti del contribuente della sola pretesa impositiva riconosciutacon la sopra citata cartella, in particolare l’interruzione del termine diprescrizione decennale determinato dalla notifica della intimazione dipagamento n. 02820199006517077000, consegnata nelle maniproprie al contribuente in data 10/07/2019»; c) per ciò checoncerneva, invece, interessi e sanzioni il termine quinquennale diprescrizione risultava decorso.2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate - Riscossionerestavano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2, daun lato, riconosciuto l’avvenuta notifica, nel 2019, di un’intimazione dipagamento non impugnata e, dall’altro, comunque conosciuto dellaprescrizione maturata tra la notifica della cartella di pagamento e lanotifica dell’intimazione impugnata, quando avrebbe dovuto limitarsia conoscere dei soli vizi propri dell’intimazione impugnata, ossia della2 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026sola prescrizione decorrente dal precedente atto autonomamenteimpugnabile e non impugnato (intimazione del 2019).1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2953 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente applicato il terminedi prescrizione quinquennale, quando all’intera pretesa erariale sisarebbe dovuto applicare il termine lungo decennale in forza dell’actioiudicati, riguardando l’iscrizione a ruolo somme la cui debenzasarebbe stata accertata con due sentenze passate in giudicato.2.

Il primo motivo è fondato e assorbente del secondo motivo.2.1.

La CGT2 dà atto sia della regolare notificazione della cartelladi pagamento n. 02820050012548500, tempestivamente impugnatadal contribuente, sia della notificazione, in data 10/07/2019,dell’intimazione di pagamento n. 02820199006517077000, relativa almedesimo credito recato dalla predetta cartella.

Afferma, poi, che taleultima intimazione di pagamento costituirebbe atto interruttivo dellasola pretesa impositiva e non anche di sanzioni e interessi.2.2.

In realtà, avendo ricevuto la notifica di una pregressaintimazione di pagamento, il contribuente avrebbe dovuto impugnaredetta intimazione, facendo valere, oltre ad eventuali vizi propridell’atto, anche la prescrizione della sorte capitale, delle sanzioni edegli interessi eventualmente maturata tra la data di notificazionedella cartella e quella di notificazione dell’intimazione di pagamento.2.3.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’impugnazione dell’intimazione di pagamento costituisce un onere,non già una facoltà (cfr. Cass. n. 6436 del 11/03/2025); con laconseguenza che, non avendo il contribuente impugnato l’intimazionedi pagamento n. 02820199006517077000 (costituente valido attointerruttivo non solo con riferimento alla pretesa, ma anche perinteressi e sanzioni), egli non può più far valere la prescrizione3 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026maturata antecedentemente alla notifica della predetta intimazione,ma solo la prescrizione eventualmente maturata da detta notifica(10/07/2019) alla notificazione dell’intimazione di pagamento oggiimpugnata.2.4.

Tale prescrizione non è, all’evidenza, maturata, non essendodecorso – dal 10/07/2019 al 12/04/2022 (data di notificadell’intimazione di pagamento impugnata, per come evincibile dallasentenza impugnata, pag. 2) – nemmeno il termine prescrizionale dicinque anni previsto per interessi e sanzioni (Cass. n. 7486 del08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023), indipendentementedall’esistenza di sentenze passate in giudicato (e, dunque, delcomputo del diverso termine generale di prescrizione decennale: exmultis, Cass.

S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del09/08/2016).3.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, lacausa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorsoproposto dal contribuente anche con riferimento ad interessi esanzioni.3.1.

In ragione del principio di soccombenza, il sig.

Ceraldi vacondannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto diun valore della lite dichiarato di euro 148.472,73.3.2.

Nulla per le spese tra ricorrente e AER, assumendo dette partila stessa posizione processuale, mentre sussistono giusti motivi,riconnessi al pregresso contrasto giurisprudenziale in ordine altermine di prescrizione di interessi e sanzioni e alla devoluzione soloparziale della lite a questo giudice di legittimità, per confermare la4 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026compensazione delle spese relative ai gradi di merito già disposta dalgiudice di appello.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso propostodall’intimato; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella ricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;dichiara compensate tra tutte le parti le spese relative ai gradi dimerito.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-controCERALDI GIUSEPPE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2129/01/24 depositata il 26/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2129/01/24 del 26/03/2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2)accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 112/10/23 della Corte diNumero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026giustizia tributaria di primo grado di Caserta (di seguito CGT1), cheaveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’intimazione di pagamento n. 02820229003128990000, avente adoggetto IVA relativa agli anni d’imposta 1991 e 1992.1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziandoche: a) il contribuente era a conoscenza della pretesa impositiva,avendo impugnato la cartella di pagamento notificata nel 2011 eprodromica all’intimazione di pagamento oggetto del giudizio; b)l’Ufficio aveva «dimostrato che [erano] stati posti in essere ulterioriconfronti del contribuente della sola pretesa impositiva riconosciutacon la sopra citata cartella, in particolare l’interruzione del termine diprescrizione decennale determinato dalla notifica della intimazione dipagamento n. 02820199006517077000, consegnata nelle maniproprie al contribuente in data 10/07/2019»; c) per ciò checoncerneva, invece, interessi e sanzioni il termine quinquennale diprescrizione risultava decorso.2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate - Riscossionerestavano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2, daun lato, riconosciuto l’avvenuta notifica, nel 2019, di un’intimazione dipagamento non impugnata e, dall’altro, comunque conosciuto dellaprescrizione maturata tra la notifica della cartella di pagamento e lanotifica dell’intimazione impugnata, quando avrebbe dovuto limitarsia conoscere dei soli vizi propri dell’intimazione impugnata, ossia della2 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026sola prescrizione decorrente dal precedente atto autonomamenteimpugnabile e non impugnato (intimazione del 2019).1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2953 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente applicato il terminedi prescrizione quinquennale, quando all’intera pretesa erariale sisarebbe dovuto applicare il termine lungo decennale in forza dell’actioiudicati, riguardando l’iscrizione a ruolo somme la cui debenzasarebbe stata accertata con due sentenze passate in giudicato.2. Il primo motivo è fondato e assorbente del secondo motivo.2.1. La CGT2 dà atto sia della regolare notificazione della cartelladi pagamento n. 02820050012548500, tempestivamente impugnatadal contribuente, sia della notificazione, in data 10/07/2019,dell’intimazione di pagamento n. 02820199006517077000, relativa almedesimo credito recato dalla predetta cartella. Afferma, poi, che taleultima intimazione di pagamento costituirebbe atto interruttivo dellasola pretesa impositiva e non anche di sanzioni e interessi.2.2. In realtà, avendo ricevuto la notifica di una pregressaintimazione di pagamento, il contribuente avrebbe dovuto impugnaredetta intimazione, facendo valere, oltre ad eventuali vizi propridell’atto, anche la prescrizione della sorte capitale, delle sanzioni edegli interessi eventualmente maturata tra la data di notificazionedella cartella e quella di notificazione dell’intimazione di pagamento.2.3. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’impugnazione dell’intimazione di pagamento costituisce un onere,non già una facoltà (cfr. Cass. n. 6436 del 11/03/2025); con laconseguenza che, non avendo il contribuente impugnato l’intimazionedi pagamento n. 02820199006517077000 (costituente valido attointerruttivo non solo con riferimento alla pretesa, ma anche perinteressi e sanzioni), egli non può più far valere la prescrizione3 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026maturata antecedentemente alla notifica della predetta intimazione,ma solo la prescrizione eventualmente maturata da detta notifica(10/07/2019) alla notificazione dell’intimazione di pagamento oggiimpugnata.2.4. Tale prescrizione non è, all’evidenza, maturata, non essendodecorso – dal 10/07/2019 al 12/04/2022 (data di notificadell’intimazione di pagamento impugnata, per come evincibile dallasentenza impugnata, pag. 2) – nemmeno il termine prescrizionale dicinque anni previsto per interessi e sanzioni (Cass. n. 7486 del08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023), indipendentementedall’esistenza di sentenze passate in giudicato (e, dunque, delcomputo del diverso termine generale di prescrizione decennale: exmultis, Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del09/08/2016).3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, lacausa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorsoproposto dal contribuente anche con riferimento ad interessi esanzioni.3.1. In ragione del principio di soccombenza, il sig. Ceraldi vacondannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto diun valore della lite dichiarato di euro 148.472,73.3.2. Nulla per le spese tra ricorrente e AER, assumendo dette partila stessa posizione processuale, mentre sussistono giusti motivi,riconnessi al pregresso contrasto giurisprudenziale in ordine altermine di prescrizione di interessi e sanzioni e alla devoluzione soloparziale della lite a questo giudice di legittimità, per confermare la4 di 5Numero registro generale 20993/2024Numero sezionale 6965/2025Numero di raccolta generale 10630/2026Data pubblicazione 22/04/2026compensazione delle spese relative ai gradi di merito già disposta dalgiudice di appello. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso propostodall’intimato; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella ricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;dichiara compensate tra tutte le parti le spese relative ai gradi dimerito.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI5 di 5
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