CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31965/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.966/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro ,che la rappresenta e dife nde -resistente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1 354 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 30 . 11 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il fallimento di GS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., previa dichiarazione di inammissibilità della domanda prenotativa di conc ordato preventivo,per il completamento della quale (con la proposta , il piano e l’ulteriore documentazione necessaria ) era stato concesso un termine, poi prorogato su istanza della società. GS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando in particolare la pretesa illegittimità della dichiarazione di fallimento, in quantointervenuta all’esito di una convocazione erroneamente disposta ai sensi dell’art.173 legge fall. LaCorte d’Appello di Catanzaro rigettò il reclamo . Contro la sentenza della corte territoriale GS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il fallimentoè rimasto intimato, mentre la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato «controricorso» « al solo fine di partecipare alla discussione orale ed avere notizia dell’evolversi del procedimento,riservando ogni eventuale replica e difesa in sede di discussione orale che dovesserendersi necessaria». [OSCURATO:SOCIETA]. ha inoltre depositato memoria neltermine di legge anteriorealla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione di legge sub specie art. 24 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 15 legge fall., art. 162 legge fall. art. 173 legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrent e si duole che la corte d’appello non abbia ravvisato una lesione del diritto di difesa nella circostanza che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo convocato la società con erroneo riferimento all’art. 173 legge fall. (disposizione applicabile dopo l’ammissione del concordato preventivo e non anche nella fase prenotativa), avrebbe indotto la società stessa e il suo difensore «a fare affidamento nell’applicazione di quella procedura la quale prevede che affinché venga dichiarato il fallimento è necessaria una istanza presentata dal creditore o dal Pubblico Ministero». 2. Il secondo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione di legge sub specieart. 24 Cost., art. 15 legge fall., art. 162 legge fall., art. 173 legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La ricorrenteribadisce la tesi secondo cui il tribunale , in sede di convocazione disposta a seguito della segnalazione da parte del commissario giudiziale di irregolarità di gestione e omissioni informative, non avrebbe potuto dichiarare il fallimento in assenza di un’istanza in tal senso del pubblico ministero o di un creditore. 3. Entrambi i motivi di ricorso sonoinammissibili, perché le censure mosse alla sentenza impugnata non si confrontano con la motivazione della corte territorialee si limitano a ribadire le infondate tesi già infruttuosamente poste a sostegno del reclamo. 3.1. Occorre precisare (si tratta della vicenda processuale così come narrata nella sentenza impugnata , ma anche nel ricorso per cassazione)che contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata proposta istanza per la dichiarazione di fallimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e che il relativo procedimento era stato riunito a quello successivamente avviato dalla società debitrice presentando la domanda prenotativa di ammissione al concordato preventivo. In seguito a quest’ultima domanda, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaconcesso e poi prorogato un termine per il deposito della proposta e del piano che sarebbe venuto a scadenza il 14 aprile (2 02 2 ) ; sennonché, in data 6 aprile venne disposta la convocazione della società per il 21 dello stesso mese, in seguito alla segnalazione, da parte del commissario giudiziale, di irregolarità di gestione e violazioni degli obblighi informativi (di cui all’art. 161, comma 8, legge fall.).All’esito di quell’udienza il tribunale dichiarò inammissibile la domanda di concordato preventivo (sia pure con improprio riferimento alla revoca di un’ammissione mai avvenuta, così come nella convocazione era stato erroneamente richiamato l’art. 173 legge fall.) e pronunciò il fallimento della società. 3.2. Come ha osservato la corte territoriale, non sono contestatené la sussistenza delle irregolarità e delle omissioni informative denunciate dal commissario giudiziale, né la circostanza che, al momento della dichiarazione di fallimento, era ormai inutilmente scaduto il termine prorogato per la presentazione della proposta e del piano. Ciò posto, il giudice a quoha anche chiarito, a un lato, che la sentenza di fallimento è stata pronunciata su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., la cui trattazione era stata riunita a quella della domanda di concordato (al fine di dare la giusta priorità a quest’ultima); dall’altro lato, che l’errato riferimento all’art. 173 legge fall.nel decreto di convocazione non aveva in alcun modo intaccato il diritto di difesa della debitrice , essendo noto il contesto in cui la convocazione era stata disp osta ed essendo stati indicati i motivi della convocazione. 3.3. Invece di confrontarsi con tale lineare iter argomentativo, la ricorrentesi limita a riproporre –senza alcuno sforzodi rintracciarne una base normativa – la tesi secondo cui la convocazione avrebbe dovuto comportare addirittura una sospensione (e quindi una ulteriore proroga) del termine concesso (e già prorogato) per la presentazione della proposta e del piano, in attesa della definizione del «subprocedimento ex art. 173 legge fall.».Ma è evidente che non esiste un autonomo subprocedimento ex art. 173 legge fall.–tale per cui si debbano sospendere e ritardare le decisioni sulla domanda di concordato preventivo e sull’istanza di fallimento – e che la convocazione per contestare irregolarità di gestione e omissioni informative ha al contrario la funzione di accelerare quelle decisioni, sia quando la convocazione viene disposta prima dell’ammissione al concordato (artt. 161, comma 8, e 162 legge fall.), sia quandoavviene in un momento successivo (art. 173 legge fall.) . Del tutto inconferente e incomprensibile – prima ancora che infondata –risulta, pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la convocazione ai sensi dell’art. 173 legge fall. avrebbe «indotto l’odierna parte ricorrente a fare affidamento nell’applicazione di quella procedura la quale prevede che affinchévenga dichiarato il fallimento è necessaria una istanza presentata dal creditore o dal Pubblico Ministero». 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , in quanto il fallimento è rimasto intimato e la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con un atto che, seppure formalmente denominato «controricorso»,non contiene alcuna argomentazione difensiva, tant’è che è stato esplicitamente presentato «al solo fine di partecipare alla discussione orale ed avere notizia dell’evolversi del procedimento»; né diversa e più ampia difesa è stata svolta nella memoria depositata prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio, nella quale, anzi, la parte ha dichiarato «la propria posizione di “neutralità” rispetto ai motivi di ricorso». 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d