CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ordine di censure, con cui si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.l.vo n. 74 del 2000, risulta privo della necessaria specificità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalle conformi decisioni dei giudici di merito, che le hanno disattese valorizzando, da un lato, il rinvenimento presso soggetti terzi di fatture emesse dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01), nonché, d'altro lato (ovvero in relazione all'elemento psicologico), la certa applicabilità dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale» (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110 - 01); ritenuto che alle medesime conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto al motivo concernente il superamento della soglia di punibilità per il reato di cui all'art. 5 d.l.vo n. 74, avendo la Corte d'Appello, per un verso, richiamato adesivamente le valutazioni del primo giudice, a loro volta imperniate sugli accertamenti della G.d.F. (cfr. sul punto Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01), e per altro verso evidenziato che quelle valutazioni non erano state in alcun modo confutate, dal ricorrente, con deduzioni concretamente idonee a rendere inattendibile la quantificazione del reddito; ritenuto infine che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte valorizzato - in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, in linea con il primo giudice - la gravità della condotta e il contegno dell'imputato: valutazioni incensurabili in questa sede secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, secondo il quale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (v. sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Ritenuto che pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 ge