Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37875/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un motociclo Honda SH, parcheggiato lungo la via pubblica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

Il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

La sentenza impugnata dà atto che, con l'atto di gravame, l'imputato aveva richiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, salvo poi affermare, in modo contraddittorio, che l'appello era limitato al punto del trattamento sanzionatorio.

Analoga manifesta discrasia si rinvenirebbe nelle ragioni addotte per negare la particolare tenuità del danno: la sentenza fa riferimento a beni sottratti dall'interno di una autovettura, mentre si procede per il furto di un motociclo.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnato risulta del tutto priva di pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello dei punti oggetto di devoluzione.

2.1. Con uno specifico motivo di appello l'imputato contestava la propria responsabilità osservando come la mera circostanza valorizzata dal Tribunale (fornire aiuto all'autore materiale del furto nello spostamento del motociclo) non fosse di per sé sola indicativa della consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo.

La Corte di appello omette di fornire qualunque risposta al riguardo, sostenendo, erroneamente, che l'appellante non aveva contestato la responsabilità, ma aveva proposto solo censure in punto di trattamento sanzionatorio.

2.2. È del tutto incongrua anche la considerazione posta a base del diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., laddove fa riferimento a beni contenuti all'interno di una autovettura quando invece il caso in esame riguarda il furto di un motociclo.

3. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un motociclo Honda SH, parcheggiato lungo la via pubblica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. La sentenza impugnata dà atto che, con l'atto di gravame, l'imputato aveva richiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, salvo poi affermare, in modo contraddittorio, che l'appello era limitato al punto del trattamento sanzionatorio. Analoga manifesta discrasia si rinvenirebbe nelle ragioni addotte per negare la particolare tenuità del danno: la sentenza fa riferimento a beni sottratti dall'interno di una autovettura, mentre si procede per il furto di un motociclo. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnato risulta del tutto priva di pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello dei punti oggetto di devoluzione. 2.1. Con uno specifico motivo di appello l'imputato contestava la propria responsabilità osservando come la mera circostanza valorizzata dal Tribunale (fornire aiuto all'autore materiale del furto nello spostamento del motociclo) non fosse di per sé sola indicativa della consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo. La Corte di appello omette di fornire qualunque risposta al riguardo, sostenendo, erroneamente, che l'appellante non aveva contestato la responsabilità, ma aveva proposto solo censure in punto di trattamento sanzionatorio. 2.2. È del tutto incongrua anche la considerazione posta a base del diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., laddove fa riferimento a beni contenuti all'interno di una autovettura quando invece il caso in esame riguarda il furto di un motociclo. 3. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di N
Sentenza Cassazione n. 37875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris