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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 42805/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Teramo in data 14/6/21, con motivazione contestuale, comunicata al RG. in data 17/12/2021.

Visto l'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso è stato depositata in data 5 gennaio 2022 (essendo evidentemente imputabile a svista il riferimento contenuto nell'attestazione di deposito, in calce alla sentenza, alla data del 5/1/2021).

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di cui all'art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Teramo in data 14/6/21, con motivazione contestuale, comunicata al RG. in data 17/12/2021. Visto l'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso è stato depositata in data 5 gennaio 2022 (essendo evidentemente imputabile a svista il riferimento contenuto nell'attestazione di deposito, in calce alla sentenza, alla data del 5/1/2021). Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di cui all'art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris