CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tinelli in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 3732/2015, depositata il 3settembre 2015;Numero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Legnano notificava allasocietà [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (della qualeLeoni Stefano era socio accomandante fino al 2 dicembre 2005)avviso di accertamento n. R1M020D002218/2007, con il qualeveniva accertato induttivamente nei confronti della predettasocietà, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile d’impresa di €261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e recupero nei confrontidella società di maggiori imposte IVA e IRAP, oltre alle relativesanzioni.1.1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante dellaMillennium s.a.s., proponeva ricorso avverso tale avviso diaccertamento (notificatogli in data 22 giugno 2007) dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, consentenza n. 270/36/2008 del 20 novembre 2008, lo rigettava.Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.64/01/2010, depositata il 13 aprile 2010, dichiaravainammissibile il ricorso originario proposto dal Leoni in nome eper conto della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, essendo egli socioaccomandante, risultava impossibilitato a svolgere funzionirappresentative per conto della società. Tale ultima sentenzanon veniva impugnata, passando quindi in cosa giudicata.R.G. N. 6600/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/20261.2. Nelle more del giudizio avverso l’avviso di accertamentosocietario, l’Agenzia delle Entrate notificava, in data 23 maggio2008, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.R2W010300243/2008, relativo ai redditi di partecipazione nellaMillennium s.a.s. per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n.917/1986, per l’annualità 2004.2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Varese la quale, con sentenza n. 80/03/2009,depositata il 10 giugno 2009, lo rigettava.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.63/01/2010, depositata il 12 aprile 2010, rilevato che nonerano stati evocati in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. diKrakovian Marcin e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale socioaccomandatario, rimetteva la causa dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Varese per l’integrazione delcontraddittorio.A seguito quindi di riassunzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nelle more dichiarata fallita, edi [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] diVarese, con sentenza n. 182/03/2014, depositata il 24 marzo2014, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], concompensazione delle spese di lite.4. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 1, con sentenzan. 3732/2015, pronunciata il 13 luglio 2015 e depositata insegreteria il 3 settembre 2015, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.R.G. N. 6600/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/20265. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneLeoni Stefano, sulla base di quattro motivi (ricorso notificatol’8 marzo 2016).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.All’esito dell’adunanza camerale del 19 febbraio 2025 questaCorte emetteva ordinanza interlocutoria n. 16058 del 16giugno 2025, con la quale veniva disposta l’acquisizione deifascicoli dei gradi di merito.Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 111,secondo comma, Cost., nonché dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R.n. 917/1986, in relazione all’arto 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R., rilevando l’asseritopassaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizioavente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito neiconfronti della società di cui Leoni era stato socioaccomandante, aveva, di fatto, inibito al contribuentel’esercizio del diritto di difesa in merito alla pretesa tributariaavanzata nei suoi confronti, avendo omesso di esaminare lediverse censure proposte in punto di illegittimità delladeterminazione del maggior reddito d’impresa, edR.G. N. 6600/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/2026erroneamente ritenuto che lo stesso contribuente avessecompiutamente svolto le proprie difese nel giudizio avente adoggetto l’accertamento societario, non tenendo conto,peraltro, che tale giudizio si era concluso senza l’esame delledifese del Leoni, in quanto ritenuto non legittimato aformulare contestazioni in merito alla legittimità e correttezzadel maggior reddito societario.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5,commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente laC.T.R. aveva ritenuto formatosi il giudicato sul maggiorreddito accertato nei confronti della società, non avendo lastessa Corte, nel separato giudizio riguardante l’accertamentosocietario, preso in esame, e non essendosi pronunciata sulledoglianze sollevate dal socio Leoni in merito alladeterminazione del maggior reddito societario, essendosilimitata ad emettere una pronuncia di inammissibilità perdifetto di legittimazione attiva del ricorrente.1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullitàdella sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindiviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), dello stesso codice di rito.Rileva, in particolare, che, avendo la Corte territorialeritenutosi formato il giudicato sostanziale in ordine alladeterminazione del maggior reddito societario, la stessa Corteaveva omesso di pronunciarsi in merito alle diverse eR.G. N. 6600/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/2026concorrenti censure riguardanti l’accertamento del redditopersonale del socio.1.4. Con il quarto motivo, infine, [OSCURATO:PERSONA] eccepiscenuovamente nullità della sentenza per omessa pronuncia, equindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice.Deduce, in particolare, che, sempre per il preliminare edassorbente assunto secondo cui si sarebbe formato ilgiudicato sostanziale in merito alla determinazione delmaggior reddito della società, la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi in merito alla eccepita illegittimità del metodo diaccertamento del maggior reddito societario.2. Così delineati i motivi di ricorso, in via preliminare edassorbente deve essere dichiarata la nullità del giudizio disecondo grado, per mancata integrazione del contraddittorionei confronti della curatela del fallimento della societàMillennium s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], e dello stesso socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA].In primo grado venne infatti venne infatti ordinatal’integrazione del contraddittorio nei confronti della società edel socio accomandatario, trattandosi di maggiori redditiimputati per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (daultimo, Cass. 27 luglio 2025, n. 21555; Cass. 16 luglio 2025,n. 19741); non risulta invece perfezionata la notificazione delricorso in appello nei confronti degli stessi curatorefallimentare e [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, non essendo stato rispettato illitisconsorzio necessario nel giudizio di appello, deve esseredichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio,R.G. N. 6600/2016 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6600/2016Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 12472/2026Data pubblicazione 04/05/2026per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudiziodi appello, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 6600/2016 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]