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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1977

Cassazione n. 36858/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1977 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/09/2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Palermo il 29/11/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso, nel quale la difesa deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito.

Lo stesso, infatti, al di là di generiche affermazioni quanto all'insufficienza della motivazione della sentenza, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 04/07/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1977 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/09/2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Palermo il 29/11/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso, nel quale la difesa deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito. Lo stesso, infatti, al di là di generiche affermazioni quanto all'insufficienza della motivazione della sentenza, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 36858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris