CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1010 ANTONELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e '010 ANTONELLO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 614, 633 cod. pen. e 44 D.P.R. 380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge e vizi motivazionali; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché - come s'appalesa dalla stessa articolazione delle censure — è del tutto versato in fatto e propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente