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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21146/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1010 ANTONELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e '010 ANTONELLO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 614, 633 cod. pen. e 44 D.P.R. 380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge e vizi motivazionali; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché - come s'appalesa dalla stessa articolazione delle censure — è del tutto versato in fatto e propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1010 ANTONELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e '010 ANTONELLO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 614, 633 cod. pen. e 44 D.P.R. 380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge e vizi motivazionali; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché - come s'appalesa dalla stessa articolazione delle censure — è del tutto versato in fatto e propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris