CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 29530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del Tribunale di Pesaro del 12/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12.12.2025, il Tribunale di Pesaro ha provveduto,in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza presentata ai sensi dell'art.175, comma 2, cod. proc. pen., di restituzione nel termine per impugnare le dueseguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale di Pesaro del 19/4/2005,irrevocabile il 17/7/2005; b) sentenza del Tribunale di Pesaro del 23/2/2009,irrevocabile il 31/10/2009. Le due sentenze sono oggetto di un cumulo delpubblico ministero dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa aveva eccepito la mancata conoscenza effettiva delle sentenze,emesse all'esito di procedimenti nei quali [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace e nonaveva ricevuto la notifica dell'estratto delle sentenze contumaciali.Il Tribunale ha ritenuto l'istanza inammissibile, in quanto risulta noncontroversa la ritualità in cognizione della dichiarazione di contumaciadell'imputato, il quale in un procedimento era assistito da un difensore di fiduciae nell'altro da un difensore d'ufficio.Nel caso di specie, è applicabile la disciplina prevista dal combinato dispostodegli artt. 175, comma 2, 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo, in vigore alladata di deposito delle sentenze, anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 67del 2014.Quanto alla prima sentenza, il Tribunale ha rilevato dagli atti l'avvenutanotifica di copia della sentenza stessa all’imputato, effettuata dai Carabinieri diQuanto alla seconda sentenza, il Tribunale ha rilevato preliminarmente unprofilo di inammissibilità, ricollegabile al decorso del termine di trenta giorni daquello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, previstodall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis.Sotto questo profilo, è risultato dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza dellasentenza almeno a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui gli è stato notificatol'ordine di carcerazione ex art. 663 cod. proc. pen. emesso dal pubblicoministero, avente ad oggetto anche la esecuzione della seconda sentenza. Nederiva che il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 175, comma 2-bis,cod. proc. pen. è decorso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza della inammissibilitàdella richiesta depositata alla difesa solo il 12/11/2025.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in tema diineseguibilità del giudicato.In primo luogo, il ricorso lamenta che la notifica dell'estratto contumacialedella sentenza del 19/4/2005 sia stata eseguita presso un indirizzo errato.In secondo luogo, argomenta che il Tribunale sia incorso in errore,sovrapponendo due situazioni distinte, e cioè la mancata notifica dell'estrattocontumaciale e la situazione di mancata conoscenza di un precedenteprocedimento apparentemente legittima.Nel quadro dei rimedi esperibili avverso una decisione apparentementeesecutiva è iscrivibile l'art. 670 cod. proc. pen., secondo cui il giudicedell'esecuzione può accertare che il provvedimento, pur posto in esecuzione,manca o non è divenuto esecutivo.La difesa contesta che non siano decorsi i termini per proporreimpugnazione e che esista un vizio di conoscenza legale del procedimento. Ilgiudice dell’esecuzione ha improntato la sua decisione ai criteri della rescissionedel giudicato e ne ha applicato i termini, incorrendo in error in procedendo.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 21/4/2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che ilricorso non si confronta con il provvedimento impugnato e non adempie all’oneredi allegazione in ordine agli specifici vizi da cui sarebbe affetta la prima sentenza,mentre con riguardo alla seconda sentenza, correttamente notificata per estrattocontumaciale al difensore d’ufficio, rimaneva solo lo spazio per chiedere laremissione in termini, che però è risultata inammissibile per tardività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Quanto alla prima delle due sentenze in relazione a cui [OSCURATO:PERSONA] hainizialmente presentato istanza al giudice dell’esecuzione, il ricorso avversagenericamente il dirimente rilievo del Tribunale di Pesaro secondo cui l’estrattodella sentenza stessa era stato validamente notificato all’imputato contumace,contestando che invece la notifica mancasse.In questo modo, tuttavia, introduce un argomento nuovo rispetto allaoriginaria richiesta, nella quale si faceva questione esclusivamente di remissionein termini ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone, di contro, la ritualeformazione del titolo e la sua mancata conoscenza incolpevole da parte delcondannato.In ogni caso, la censura è priva di specificità, nel senso che, a fronte dellaespressa attestazione da parte del giudice dell’esecuzione della presenza dellarelata di notifica dell’estratto all’imputato nel fascicolo per il dibattimento (con laprecisa indicazione della data della notifica e dell’organo notificatore), il ricorso silimita a una assertiva negazione della circostanza.2. Anche in ordine alla seconda sentenza, il ricorso lamenta una violazionedell’art. 670 cod. proc. pen., laddove [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto eccepito al giudicedell’esecuzione la mancata formazione del titolo ma solo la sua mancataconoscenza da parte del condannato, tanto è vero che anche in quel caso sichiedeva l’applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen.: nella originaria istanza,infatti, non v’è alcun riferimento testuale e grafico all’art. 670 cod. proc. pen.Va ribadito, a tal proposito, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc.pen. – che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordineall'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo – si distinguedall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il qualepresuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancataconoscenza da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 25556 del 26/4/2023, Kolaj, Rv.284678 – 01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franze', Rv. 251927 - 01).Di conseguenza, quando appunta le proprie censure sulla asserita violazionedell’art. 670 cod. proc. pen., il ricorso è privo della necessaria correlazione con leargomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata e, pertanto, non arrivain alcun modo a confutare la sostanza della decisione di rigetto comeparametrata sul tenore dell’originaria istanza difensiva, ovvero il mancatorispetto dei termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen.Ne discende che il ricorso non si confronta affatto con la questione dellatardività dell’istanza, come rilevata dal giudice dell’esecuzione, e si limita,analogamente a quanto evidenziato per l’altra decisione irrevocabile, a ungenerico richiamo dei principi applicabili in tema di eseguibilità del giudicato,senza alcuna indicazione della loro pertinenza al caso della sentenza del23/2/2009 e degli elementi idonei a sostenere l’assunto difensivo.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]