CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso si articola su due motivi con i quali il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e l'eccessività della pena irrogata per il reato di furto aggravato. Considerato che si tratta di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio, nonostante lo stesso sia sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi di logicità. Inoltre, le questioni proposte sono già state adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente omette di confrontarsi. Quanto alle attenuanti generiche, deve osservarsi che il provvedimento impugnato motiva sufficientemente la scelta di confermare il giudizio di equivalenza fra le stesse e le aggravanti, valorizzando la reale e grave entità del fatto ed i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato ( una condanna per associazione a del inquere e 24 furti). Lo stesso deve affermarsi con riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena, oggetto di valutazione e di considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche da parte della Corte territoriale, e pertanto non censurabili davanti alla Suprema Corte. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dee ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]