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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38533/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CAVALLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Roma che lo hoi ri conosci uto colpevole della detenzione di circa 145 di stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 305 invo- lucri e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione della responsabilità, assumendo l'illogicità della trama motivazionale nella parte in cui aveva riconosciuto di individuare nel CA- VALLO il giovane che era stato osservato dalle forze dell'ordine rovistare nei pressi del nascondiglio ove la droga era stata rinvenuta; con una seconda arti- colazione si duole della mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

Con una terza articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e privo di confronto con la trama argomentativa della sentenza impugnata che risulta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, priva di illogicità evidenti e di contraddittorietà, non prestandosi pertanto al sindacato di legittimità proposto in questa sede. 3.1 In particolare il primo motivo di ricorso risulta generico, in fatto e privo di analisi censoria degli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata laddove la individuazione del CAVALLO risulta essere avvenuta sulla base di un'accurata attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva portato alla identifica- zione del CAVALLO, soggetto già noto alle forze dell'ordine in ragione dei prece- denti penali, quale il giovane che si era avvicinato rovistando nei pressi del luogo in cui la rilevante scorta di stupefacente era stata poi rinvenuta e sequestrata, riconoscimento confortato dall'appariscente abbigliamento del prevenuto che era stato poi fermato dopo un modesto lasso temporale, e non smentito dalle generiche dichiarazioni del teste a discarico che ha dichiarato di essersi intrat- tenuta per circa quindici minuti con il Cavallo prima del fermo. 3.2 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, volto alla riqualificazione dei fatti sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

Sul punto la sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta argi, essere sottoposta ad ulteriore scrutinio da parte del giudice di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ri- produttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente nonché le modalità della condotta monitorata (quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata, modalità di presentazione sud- divisa in numerosi involucri con indicazione delle quantità onde consentirne un agevole smistamento) e il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito in ragione della capacità di rifornimento.

Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di inci- denza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione com- plessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).0r- bene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente/imito alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva. 3.2 Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazio- nale, che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione, dei precedenti specifici e dei carichi pendenti di cui il CAVALLO risulta gravato (sez.

U, n.35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838; sez.2, n.10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv.284425)..

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CAVALLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Roma che lo hoi ri conosci uto colpevole della detenzione di circa 145 di stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 305 invo- lucri e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione della responsabilità, assumendo l'illogicità della trama motivazionale nella parte in cui aveva riconosciuto di individuare nel CA- VALLO il giovane che era stato osservato dalle forze dell'ordine rovistare nei pressi del nascondiglio ove la droga era stata rinvenuta; con una seconda arti- colazione si duole della mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90. Con una terza articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e privo di confronto con la trama argomentativa della sentenza impugnata che risulta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, priva di illogicità evidenti e di contraddittorietà, non prestandosi pertanto al sindacato di legittimità proposto in questa sede. 3.1 In particolare il primo motivo di ricorso risulta generico, in fatto e privo di analisi censoria degli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata laddove la individuazione del CAVALLO risulta essere avvenuta sulla base di un'accurata attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva portato alla identifica- zione del CAVALLO, soggetto già noto alle forze dell'ordine in ragione dei prece- denti penali, quale il giovane che si era avvicinato rovistando nei pressi del luogo in cui la rilevante scorta di stupefacente era stata poi rinvenuta e sequestrata, riconoscimento confortato dall'appariscente abbigliamento del prevenuto che era stato poi fermato dopo un modesto lasso temporale, e non smentito dalle generiche dichiarazioni del teste a discarico che ha dichiarato di essersi intrat- tenuta per circa quindici minuti con il Cavallo prima del fermo. 3.2 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, volto alla riqualificazione dei fatti sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. Sul punto la sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta argi, essere sottoposta ad ulteriore scrutinio da parte del giudice di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ri- produttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente nonché le modalità della condotta monitorata (quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata, modalità di presentazione sud- divisa in numerosi involucri con indicazione delle quantità onde consentirne un agevole smistamento) e il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito in ragione della capacità di rifornimento. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di inci- denza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione com- plessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).0r- bene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente/imito alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva. 3.2 Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazio- nale, che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione, dei precedenti specifici e dei carichi pendenti di cui il CAVALLO risulta gravato (sez. U, n.35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838; sez.2, n.10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv.284425).. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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