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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16353/2025

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] Michelina, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli - Sez. dist.

Marano, in data 07/12/1999 (irrev. il 21/04/2000), in relazione ai reati urbanistici e a quello di violazione dei sigilli meglio specificati in rubrica, a lei ascritti in concorso con IZZO Giulio.

Il Tribunale, con la predetta sentenza, aveva altresì ordinato l'abbattimento delle opere abusive.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto perfezionamento della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza alla ricorrente.

Si censura la sentenza per aver deciso nonostante le ricerche dell'originario fascicolo processuale avessero dato esito negativo, e l'annotazione a margine della sentenza facesse indistinto riferimento ad una notifica dell'estratto contumaciale in data 21/03/2000, senza precisare a quale dei due imputati si facesse riferimento.

Si richiama inoltre l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e sovranazionale in tema di contumacia, sottolineando la necessità che l'imputato sia posto in condizione di esercitare personalmente il potere di appellare: aspetti che il Tribunale aveva superato con una motivazione approssimativa e comunque inidonea a sopperire al mancato rinvenimento della prova della notifica.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando gli elementi evidenziati dal Tribunale a sostegno del perfezionamento della notifica, o comunque dell'infondatezza della richiesta: il ricovero anteriore alla data indicata nel frontespizio; il ragionevole buon esito dato il periodo di riposo in casa successivo al ricovero; la stessa prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva escluso la notifica, ma solo precisato di "non ricordarla"; la proposizione nel 2015 di altro incidente di esecuzione, con cui era stata sollecitata la sola revoca dell'ordine di demolizione, con espressi richiami alla sentenza e alla sua irrevocabilità, del tutto privi di rilievi critici sulla notifica dell'estratto contumaciale.

Su tali basi, il P.G. ha concluso per l'infondatezza del ricorso, osservando che "l'annotazione della notifica dell'estratto contumaciale nel frontespizio della sentenza, in difetto di diversa indicazione, deve intendersi riferita a entrambi gli imputati, peraltro residenti allo stesso indirizzo.

Il ricovero documentato è precedente alla data della notifica e dunque non ingenera dubbi sulla notifica stessa (neppure esclusa dall'istante, che ha solo dedotto di non ricordarla) e sulla attestazione della irrevocabilità della sentenza.

In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di termini per la proposizione della richiesta della declaratoria di non esecutività del titolo non significa che non si debba valutare se siano intervenuti fatti inequivocamente espressivi della accettazione degli effetti dell'atto (Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006; Sez. 1, n. 32263 del 30/10/2020, Rv. 279904 - 01, in tema di ricorso per la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna proposto successivamente all'accoglimento della domanda di riabilitazione)".2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Al di là dei termini meramente dubitativi con cui la ricorrente prospetta il mancato perfezionamento della notifica (affermando di "non ricordare"), pur in presenza di un'attestazione, a margine della sentenza, dell'avvenuta notifica dell'estratto, quel che assume rilievo dirimente - rendendo ultroneo ogni approfondimento in ordine alle ricerche svolte per il reperimento del fascicolo processuale - è l'avvenuta proposizione nel 2015, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di altro incidente di esecuzione volto a sollecitare la revoca dell'ingiunzione a demolire, depositato pochi giorni prima della presentazione, al comune di Giugliano, di un'istanza di sanatoria (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge anche che la predetta istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fondata unicamente sul decorso del tempo, venne rigettata dal Giudice dell'esecuzione, con provvedimento divenuto irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).

Ciò che interessa evidenziare, peraltro, è il fatto che in quel procedimento la [OSCURATO:PERSONA], sul piano formale, aveva indicato con assoluta precisione non solo gli estremi dell'ordine di esecuzione, ma anche la data della sentenza di condanna (07/12/1999) e quella della sua irrevocabilità (21/03/2000).

Sul piano sostanziale, l'istanza di revoca era stata motivata dalla [OSCURATO:PERSONA] non certo sulla base di eccezioni relative alla sua tempestiva conoscenza e sulla concreta possibilità di impugnarla, bensì esclusivamente - come già accennato - alla luce del tempo trascorso, osservando in particolare che l'ingiunzione "era la conseguenza di una sentenza irrevocabile da oltre quindici anni" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Tali risultanze non hanno formato oggetto di alcuna effettiva e concreta confutazione da parte della difesa.

Risulta pertanto evidente l'assoluta insussistenza degli estremi per accogliere la richiesta della ricorrente di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza, emessa nei suoi confronti in data 07/12/1999, dalla Sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli: sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di ben conoscere al momento della proposizione, nel 2015, di altro incidente di esecuzione.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.3 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] Michelina, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli - Sez. dist. Marano, in data 07/12/1999 (irrev. il 21/04/2000), in relazione ai reati urbanistici e a quello di violazione dei sigilli meglio specificati in rubrica, a lei ascritti in concorso con IZZO Giulio. Il Tribunale, con la predetta sentenza, aveva altresì ordinato l'abbattimento delle opere abusive. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto perfezionamento della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza alla ricorrente. Si censura la sentenza per aver deciso nonostante le ricerche dell'originario fascicolo processuale avessero dato esito negativo, e l'annotazione a margine della sentenza facesse indistinto riferimento ad una notifica dell'estratto contumaciale in data 21/03/2000, senza precisare a quale dei due imputati si facesse riferimento. Si richiama inoltre l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e sovranazionale in tema di contumacia, sottolineando la necessità che l'imputato sia posto in condizione di esercitare personalmente il potere di appellare: aspetti che il Tribunale aveva superato con una motivazione approssimativa e comunque inidonea a sopperire al mancato rinvenimento della prova della notifica. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando gli elementi evidenziati dal Tribunale a sostegno del perfezionamento della notifica, o comunque dell'infondatezza della richiesta: il ricovero anteriore alla data indicata nel frontespizio; il ragionevole buon esito dato il periodo di riposo in casa successivo al ricovero; la stessa prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva escluso la notifica, ma solo precisato di "non ricordarla"; la proposizione nel 2015 di altro incidente di esecuzione, con cui era stata sollecitata la sola revoca dell'ordine di demolizione, con espressi richiami alla sentenza e alla sua irrevocabilità, del tutto privi di rilievi critici sulla notifica dell'estratto contumaciale. Su tali basi, il P.G. ha concluso per l'infondatezza del ricorso, osservando che "l'annotazione della notifica dell'estratto contumaciale nel frontespizio della sentenza, in difetto di diversa indicazione, deve intendersi riferita a entrambi gli imputati, peraltro residenti allo stesso indirizzo. Il ricovero documentato è precedente alla data della notifica e dunque non ingenera dubbi sulla notifica stessa (neppure esclusa dall'istante, che ha solo dedotto di non ricordarla) e sulla attestazione della irrevocabilità della sentenza. In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di termini per la proposizione della richiesta della declaratoria di non esecutività del titolo non significa che non si debba valutare se siano intervenuti fatti inequivocamente espressivi della accettazione degli effetti dell'atto (Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006; Sez. 1, n. 32263 del 30/10/2020, Rv. 279904 - 01, in tema di ricorso per la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna proposto successivamente all'accoglimento della domanda di riabilitazione)".2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al di là dei termini meramente dubitativi con cui la ricorrente prospetta il mancato perfezionamento della notifica (affermando di "non ricordare"), pur in presenza di un'attestazione, a margine della sentenza, dell'avvenuta notifica dell'estratto, quel che assume rilievo dirimente - rendendo ultroneo ogni approfondimento in ordine alle ricerche svolte per il reperimento del fascicolo processuale - è l'avvenuta proposizione nel 2015, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di altro incidente di esecuzione volto a sollecitare la revoca dell'ingiunzione a demolire, depositato pochi giorni prima della presentazione, al comune di Giugliano, di un'istanza di sanatoria (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge anche che la predetta istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fondata unicamente sul decorso del tempo, venne rigettata dal Giudice dell'esecuzione, con provvedimento divenuto irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). Ciò che interessa evidenziare, peraltro, è il fatto che in quel procedimento la [OSCURATO:PERSONA], sul piano formale, aveva indicato con assoluta precisione non solo gli estremi dell'ordine di esecuzione, ma anche la data della sentenza di condanna (07/12/1999) e quella della sua irrevocabilità (21/03/2000). Sul piano sostanziale, l'istanza di revoca era stata motivata dalla [OSCURATO:PERSONA] non certo sulla base di eccezioni relative alla sua tempestiva conoscenza e sulla concreta possibilità di impugnarla, bensì esclusivamente - come già accennato - alla luce del tempo trascorso, osservando in particolare che l'ingiunzione "era la conseguenza di una sentenza irrevocabile da oltre quindici anni" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Tali risultanze non hanno formato oggetto di alcuna effettiva e concreta confutazione da parte della difesa. Risulta pertanto evidente l'assoluta insussistenza degli estremi per accogliere la richiesta della ricorrente di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza, emessa nei suoi confronti in data 07/12/1999, dalla Sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli: sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di ben conoscere al momento della proposizione, nel 2015, di altro incidente di esecuzione. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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