CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 48682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova concesso a [OSCURATO:PERSONA] poiché egli era risultato non più reperibile presso il domicilio di Arluno, [OSCURATO:PERSONA] XXIII n.8 (indicato nella istanza) e che, come riferito dai Carabinieri, egli si era trasferito per lavoro in Svizzera e non era in grado di riferire quando avrebbe fatto rientro in Italia, nonostante il Tribunale di sorveglianza di Milano avesse appositamente rinviato il procedimento alla udienza del 29 maggio 2023 proprio per consentire al condannato di partecipare alla stessa (cosa non avvenuta); Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca della misura alternativa; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.