CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato. La Corte di merito„ con motivazione esaustiva e priva di manifesta illogicità (vedi pagg. 7 ed 8), ha dato seguito al principio di diritto secondo cui la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest'ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all'utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell'interlocutore e la serietà della proposta commerciale e nell'impossibiltà di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell'obbligo negoziale da parte dell'agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01). rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è aspecifico; i giudici di appello hanno, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Sez. 3, n. 29674 del 03/06/2021, Caterino, Rv. 281719 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Co9gl4e Estens