CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23944/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] B.V. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 1503/2020, depositata in data 23 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 16 settembre 2008 le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (consolidante) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata), Revocazione (Ord. 1503/2020 Corte di Cassazione) presentavano istanza di rimborso per IRES 2004 a mezzo della dichiarazione ultratardiva presentata, mediante la compilazione delle righe CN19 (esposizione del credito in dichiarazione) e CN23 (richiesta espressa di rimborso in dichiarazione); l’istanza veniva reiterata in data 16 dicembre 2010. L’Ufficio, direzione provinciale di Mantova, con provvedimenti di diniego nn. 37370-37367/2011, negava il rimborso sul presupposto della tardività dell’istanza presentata, ai sensi degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 602, n. 1973, oltre il termine decadenziale di 48 mesi. 2. Avverso i provvedimenti di diniego, le società contribuenti proponevano distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Mantova; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Mantova, con sentenza n. 151/01/2012, accoglieva i ricorsi riuniti delle società contribuenti, ritenendo dovuto il rimborso per IRES, pagata oltre gli interessi anatocistici. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia –sez. staccata di Brescia. Si costituivano le società contribuenti con controdeduzioni. Tale commissione, con sentenza n. 458/67/2014, depositata in data 27.01.2014, respingeva il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione; si costituiva la società contribuente con controricorso. La Corte, con ordinanza n. 1503 del 23 gennaio 2020, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo delle società contribuenti. 6. Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ordinaria. L’agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 per la quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod.proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla revocazione ai sensi dell’art. 391-bis e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa» la ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nell’ordinanza impugnata, la Corte, a pg. 3, avrebbe erroneamente statuito che “dalla decisione impugnata si evince che il credito era stato esposto nella dichiarazione dei redditi, ma non si afferma che accanto alla sua esposizione, le società avessero fatto esplicita richiesta di rimborso”. 2. Il motivo è inammissibile. Opina la ricorrente che la Corte avrebbe affermato che la C.t.r. lombarda avrebbe verificato unicamente l’esposizione del credito di imposta in dichiarazione, ma avrebbe omesso di verificare se la dichiarazione contenesse anche l’espressa domanda di rimborso; sicché la statuizione è inficiata da errore di fatto in quanto dalla lettura della sentenza della C.t.r. si evince chiaramente che il giudice di appello aveva verificato sia l’esposizione del credito che l’esplicita richiesta di rimborso in dichiarazione. 2.1. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del2022). 2.2. Nella fattispecie in esame, non sussiste l’errore revocatorio piuttosto apparendo che la ricorrente tenta di investire la Corte delle doglianze già in precedenza prospettate. Nell’ordinanza n. 1503/2020, si evince chiaramente che la Corte ha fondato la propria decisione sulla mancanza di prova contraria da parte dei contribuenti che non hanno mai riprodotto in giudizio la parte della dichiarazione da cui evincere l’espressa richiesta di rimborso e non solo la mera esposizione del credito e non avevano mai indicato in quale atto ed in quale parte del fascicolo di primo grado ciò fosse riportato; vieppiù che la Corte aveva rilevato che la contribuente, per supportare le proprie doglianze, avrebbe dovuto allegare la documentazione afferente al momento dell’esecuzione dei versamenti al fine di verificare se la dichiarazione ultratardiva fosse stata o meno presentata. Sul precipuo punto, la Corte ha rilevato che la decisione di secondo grado difettava, in motivazione, di riferimenti probatori. 2.3. Di poi, il motivo manca di decisività perché, nell’ordinanza impugnata, chiaramente si espone che la richiesta di rimborso era stata fatta ben oltre i termini di decadenza decorrenti dal manifestarsi del credito di imposta e tale dato non è oggetto del presente giudizio di revocazione. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misu