Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:853
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 ottobre 2025 (
1
)
Causa C
‑
571/24
YO,
CT
contro
[OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di
Kreis Bergstraße
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del Land, Berlino-Brandeburgo, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato, arrivato in qualità di minore non accompagnato, con i suoi ascendenti diretti di primo grado – Minore non accompagnato divenuto maggiorenne in una data anteriore alla concessione dello status di rifugiato e alla pronuncia della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Conseguenze da trarre da tale sentenza quanto alla data di presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare »
I.
Introduzione
1.
Con il presente rinvio pregiudiziale, la Corte è invitata a precisare le conseguenze che occorre trarre dalla sua sentenza del 12 aprile 2018,
A e S
(
2
), per quanto riguarda il trattamento di una domanda di ricongiungimento familiare presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE (
3
)dai genitori di un giovane cittadino di un paese terzo (in prosieguo: il «soggiornante») (
4
) che, entrato in qualità di minore non accompagnato nel territorio di uno Stato membro, è divenuto maggiorenne durante la procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e ha ottenuto il riconoscimento dello
status
di rifugiato in una data anteriore a quella della pronuncia di tale sentenza.
2.
In detta sentenza, la Corte ha chiarito le condizioni alle quali i minori non accompagnati divenuti maggiorenni durante tale procedura possono richiedere il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare secondo le disposizioni più favorevoli previste dal citato articolo. In particolare, la Corte ha dichiarato che una domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al «minore» interessato è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato (
5
).
3.
Orbene, nella presente causa, il «minore» interessato ha acquisito lo
status
di rifugiato in una data ampiamente anteriore a quella della pronuncia della sentenza
A e S
,
ragion per cui tale termine di tre mesi era scaduto nel momento in cui i suoi genitori, YO e CT, entrambi cittadini siriani residenti in Turchia, hanno inteso far valere il diritto al ricongiungimento familiare previsto all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86. La presente causa si colloca in tale contesto, in quanto il consolato generale di Germania a Istanbul (Turchia) ha respinto la loro domanda con la motivazione che tale diritto si era estinto al raggiungimento della maggiore età da parte del minore e che, in ogni caso, la loro domanda non era stata presentata tempestivamente dopo il riconoscimento dello
status
di rifugiato del loro figlio.
4.
L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del Land, Berlino-Brandeburgo, Germania), giudice del rinvio, chiede, in sostanza, alla Corte se occorra procedere a un adeguamento delle regole da essa stabilite nella sentenza
A e S
e, in particolare, se occorra far decorrere il termine di tre mesi dalla data di pronuncia di tale sentenza o aumentare tale termine. Il governo tedesco suggerisce, nelle sue osservazioni scritte, che la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare sia soggetta ad un limite di età assoluto, a partire dal quale tale adeguamento non sarebbe più possibile.
5.
Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali non condivido l’idea secondo cui, in una situazione particolare come quella di cui trattasi, occorrerebbe condizionare la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare fondata sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 al rispetto di un termine fisso di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza
A e S
. Invece, proporrò alla Corte di ricorrere a una presunzione e, quindi, di adottare un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui
si presume
che il soggiornante sia venuto a conoscenza di tale sentenza.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
L’articolo 1 della direttiva 2003/86 è così formulato:
«Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».
7.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
f) “minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».
8.
Nell’ambito del capo V di detta direttiva, intitolato «Ricongiungimento familiare dei rifugiati», l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), precisa quanto segue:
«Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:
a) autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)».
B.
Diritto tedesco
9.
L’articolo 36 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge relativa al soggiorno, all’attività professionale e all’integrazione degli stranieri nel territorio federale) (
6
), del 30 luglio 2004 (
7
) (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Ricongiungimento dei genitori e di altri familiari», al paragrafo 1 così dispone:
«Ai genitori di un minore straniero titolare di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 25, paragrafo 1 o paragrafo 2, prima frase, prima alternativa, di un titolo di residenza permanente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, o, in seguito al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, di un titolo di residenza permanente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, dev’essere rilasciato un permesso di soggiorno, in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, e all’articolo 29, paragrafo 1, punto 2, se nessun genitore avente l’affidamento del minore soggiorna in Germania».
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
10.
Il soggiornante è un cittadino siriano di origine curda, nato il 31 gennaio 1999. Egli è entrato nel territorio tedesco il 6 agosto 2015, all’età di sedici anni. Rappresentato da una tutrice, ha presentato una domanda di protezione internazionale il 3 giugno 2016, quando aveva diciassette anni e quattro mesi. Gli è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato con decisione del 15 maggio 2017 del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) all’età di diciotto anni e tre mesi.
11.
I genitori del soggiornante non hanno presentato domanda di ricongiungimento familiare al termine della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, in quanto il loro figlio è stato più volte informato dalla sua tutrice, dal suo avvocato nonché da diverse autorità e organizzazioni competenti in materia di stranieri che, conformemente alla giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il diritto dei genitori al ricongiungimento con il loro figlio riconosciuto come rifugiato, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, esisteva solo fino alla data in cui quest’ultimo era divenuto maggiorenne (
8
). Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto di tale giurisprudenza e della prassi decisionale delle autorità che ne è derivata all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, le domande di ricongiungimento familiare fondate sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 non avevano alcuna prospettiva di successo per i rifugiati che si trovavano in una siffatta situazione.
12.
Nella sentenza
A e S
, la Corte ha dichiarato che il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello
status
di rifugiato (
9
). In un caso del genere, secondo la Corte, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un «termine ragionevole» e, in linea di principio, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al «minore» interessato è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato (
10
).
13.
Dopo aver preso conoscenza di tale sentenza e basandosi su quest’ultima, il soggiornante, con lettera del 24 aprile 2018, ha chiesto all’autorità competente in materia di stranieri dell’amministrazione nazionale, all’ambasciata di Germania in Turchia e al consolato generale di Germania a Istanbul il rilascio di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle. Egli ha altresì chiesto, in via cautelare, la
restitutio in integrum
in relazione al termine di tre mesi che, in linea di principio, deve essere rispettato in un caso del genere secondo la sentenza
A e S
. Dal canto loro, i suoi genitori hanno chiesto, con lettera dell’11 luglio 2018 indirizzata all’ambasciata di Germania ad Ankara (Turchia) e al consolato generale di Germania a Istanbul, il rilascio di visti per il ricongiungimento familiare. Il 20 novembre 2018 essi si sono recati al consolato generale di Istanbul per presentare personalmente la loro domanda.
14.
Con decisioni del 10 aprile 2019, il consolato generale di Germania a Istanbul ha respinto tali domande con la motivazione che il diritto al ricongiungimento familiare dei genitori di un rifugiato sussiste solo fino al raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo e che, in ogni caso, questi ultimi non avevano presentato la loro domanda tempestivamente dopo il riconoscimento dello
status
di rifugiato di loro figlio.
15.
Con sentenza del 30 marzo 2021, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) ha respinto il ricorso proposto dai genitori del soggiornante avverso la decisione del consolato generale di Germania a Istanbul che li riguardava. In primo luogo, esso ha dichiarato che il diritto al ricongiungimento familiare non poteva essere basato né sull’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, il quale richiede che il soggiornante sia minorenne alla data della decisione amministrativa, né sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, il quale implica che la loro domanda sia presentata entro il termine di tre mesi dal riconoscimento dello
status
di rifugiato prescritto dalla sentenza
A e S
. In secondo luogo, esso ha ritenuto che nulla giustificasse la proroga del termine o il differimento del
dies a quo
di quest’ultimo. In terzo luogo, esso ha dichiarato che non erano ipotizzabili né una
restitutio in integrum
né una «tolleranza» per forza maggiore, in quanto la circostanza che i ricorrenti si fossero astenuti dall’agire in tempo utile per il fatto che la loro domanda era destinata ad essere respinta non costituiva un motivo di impedimento ammissibile.
16.
Nell’ambito del loro appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del Land, Berlino-Brandeburgo), i ricorrenti hanno sostenuto che il mancato rispetto del termine di tre mesi risultante dalla sentenza
A e S
non poteva essere loro opposto in quanto tale termine poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui gli interessati ne avevano avuto conoscenza. Orbene, ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché i ricorrenti non potevano sapere, prima della pubblicazione di tale sentenza, che, nonostante il fatto che il loro figlio fosse diventato maggiorenne, essi avevano diritto al ricongiungimento familiare con quest’ultimo. Infatti, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) aveva fino ad allora dichiarato, in quanto giudice superiore a livello nazionale, che il ricongiungimento familiare dei genitori con un minore rifugiato, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’AufenthG, presupponeva, conformemente alla direttiva 2003/86, che il figlio fosse ancora minorenne alla data di presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare. Inoltre, il rispetto del termine di tre mesi dal riconoscimento dello
status
di rifugiato per la presentazione di una siffatta domanda non era richiesto in precedenza, essendo stato stabilito soltanto dalla Corte mediante detta sentenza.
17.
Tenendo conto degli argomenti esposti dai ricorrenti, il giudice del rinvio si interroga sulle modalità con le quali questi ultimi potevano avvalersi del diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dopo la pronuncia della sentenza
A e S
.
18.
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del Land, Berlino-Brandeburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si applichi il termine di tre mesi a decorrere dal riconoscimento dello
status
di rifugiato, che deve essere rispettato, secondo la sentenza [
A e S
], per una domanda di ricongiungimento familiare presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, quando il soggiornante aveva meno di 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma raggiunge la maggiore età nel corso della procedura di asilo, anche se detto termine era già scaduto quando è stata pronunciata [tale sentenza], ma in base alla prassi delle autorità amministrative dell’epoca e alla giurisprudenza dei giudici di ultima istanza nel medesimo Stato membro, un rifugiato già maggiorenne non aveva la possibilità di presentare con successo una domanda di ricongiungimento familiare.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in siffatte ipotesi, il termine inizi a decorrere solo in un momento successivo o se trovi in tal caso applicazione un termine più lungo».
19.
I ricorrenti, il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti e interessati hanno partecipato all’udienza tenutasi il 18 settembre 2025, nel corso della quale hanno risposto inoltre ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
20.
Con le sue questioni pregiudiziali, che a mio avviso occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare le conseguenze da trarre dalla sentenza
A e S
quanto al trattamento di una domanda di ricongiungimento familiare presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dai genitori di un minore non accompagnato divenuto maggiorenne durante la procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e al quale è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato in una data ampiamente anteriore a quella della pronuncia di tale sentenza. In particolare, la Corte è invitata a determinare le modalità di applicazione del termine di presentazione di una siffatta domanda di ricongiungimento familiare in detta situazione.
21.
Prima di procedere all’esame di tale questione e al fine di determinarne con precisione la portata, ritengo essenziale ricordare il contesto in cui si inserisce la presente causa.
22.
Da un lato, la Corte non ha limitato gli effetti della sentenza
A e S
nel tempo (
11
).
23.
D’altro lato, sottolineo che, ai sensi di una giurisprudenza costante, una sentenza pregiudiziale ha un valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo (
12
). L’interpretazione che la Corte ha fornito in via pregiudiziale dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 nella sentenza
A e S
, e che è stata confermata dalla sentenza del 30 gennaio 2024,
Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato)
(
13
), ha chiarito e precisato il significato e la portata di tale articolo, quale doveva o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla sua entrata in vigore.
24.
A questo proposito, ricordo che la Corte ha dichiarato che una prassi amministrativa e giudiziaria, come quella che è stata fatta valere contro i ricorrenti nel caso di specie, e che fa dipendere il diritto al ricongiungimento familiare fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dalla data in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato, è contraria al diritto dell’Unione (
14
) per tre motivi:
– in primo luogo, perché una siffatta prassi, in quanto fa dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui a tale disposizione dalla maggiore o minore celerità del trattamento della domanda di protezione internazionale da parte dalle autorità nazionali competenti, compromette l’effetto utile di detta disposizione;
– in secondo luogo, perché tale prassi, in quanto dissuade tali autorità dal trattare in via prioritaria le domande di protezione internazionale provenienti da minori non accompagnati, contrasta con l’obiettivo di concedere una protezione particolare ai rifugiati, specialmente ai minori non accompagnati, e viola l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e
– in terzo luogo, perché detta prassi è contraria ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, in quanto rende assolutamente impossibile per il minore interessato prevedere se beneficerà del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori.
25.
La presente causa fornisce un’illustrazione delle conseguenze di una siffatta prassi amministrativa e giudiziaria.
26.
Infatti, il soggiornante ha presentato la sua domanda di protezione internazionale all’età di diciassette anni e quattro mesi, vale a dire ad un’età prossima alla maggiore età, il che avrebbe giustificato un esame celere di tale domanda. Tuttavia, sebbene gli Stati membri siano regolarmente chiamati a trattare con priorità le domande di protezione internazionale dei minori non accompagnati, al fine di tenere conto della loro particolare vulnerabilità, la procedura di esame della domanda del soggiornante è durata undici mesi, vale a dire un tempo ben più lungo di quelli abituali e contrario alle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE (
15
). Durante tale procedura, il minore interessato è quindi naturalmente divenuto maggiorenne e, di conseguenza, in applicazione della prassi amministrativa e giudiziaria vigente a quel tempo in Germania, i suoi genitori, residenti in Turchia, hanno perso il diritto di presentare una domanda di ricongiungimento familiare sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86.
27.
Orbene, a seguito della pronuncia della sentenza
A e S
, da cui derivava l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della prassi amministrativa e giudiziaria di cui trattasi nel procedimento principale, il principio di effettività imponeva alle autorità tedesche competenti di garantire la piena effettività del diritto al ricongiungimento familiare fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 disapplicando tale prassi ai fini dell’esame della domanda di ricongiungimento familiare presentata dai ricorrenti (
16
).
28.
Pertanto, il consolato generale di Germania a Istanbul non poteva respingere la domanda presentata dai ricorrenti con la motivazione che un siffatto diritto esisteva soltanto fino al raggiungimento della maggiore età del loro figlio. Inoltre, esso non poteva contestare loro il fatto di non aver presentato la loro domanda tempestivamente dopo il riconoscimento dello
status
di rifugiato del soggiornante. Infatti, è evidente che, in una situazione come quella di cui trattasi, che si è concretizzata prima della pronuncia della sentenza
A e S
, non si può opporre ai ricorrenti la scadenza di un termine di cui né il
dies a quo
né la durata erano stati ancora formalmente stabiliti nel momento in cui l’autorità nazionale competente ha riconosciuto lo
status
di rifugiato del loro figlio. A mio avviso, l’assenza di un termine chiaramente definito rende quindi irricevibile l’argomento secondo cui tale termine sarebbe stato oltrepassato (
17
).
29.
Spetta al giudice del rinvio, investito del ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto del consolato generale di Germania a Istanbul, garantire la piena efficacia dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 ai fini della risoluzione della controversia pendente dinanzi ad esso. In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ciò renderebbe necessario eliminare le conseguenze illegittime di una siffatta violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, rimediare ai danni che quest’ultima ha causato alle persone interessate (
18
).
30.
È a tal fine che detto giudice interroga la Corte.
31.
Nel caso di specie, è assodato che la misura più idonea a ripristinare, quanto meno con effetto per il futuro, la situazione di diritto e di fatto in cui persone come i ricorrenti si sarebbero trovate in assenza della prassi amministrativa e giudiziaria di cui trattasi, consisterebbe nell’ammettere la ricevibilità della domanda di ricongiungimento familiare da esse presentata dopo la pronuncia della sentenza
A e S
. Tuttavia, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], non si tratta di consentire a tutti i rifugiati che avevano lo
status
di minori non accompagnati al momento del loro ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante, ma che sono divenuti maggiorenni nel corso della procedura di esame della loro domanda di protezione internazionale, di invocare il beneficio di tale sentenza senza alcun limite temporale dopo la sua pronuncia. Infatti, tenuto conto del decorso inesorabile del tempo, questi ultimi possono aver raggiunto un’età sufficientemente avanzata che non giustifica più necessariamente il riconoscimento agli stessi del diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86.
32.
Di conseguenza, è essenziale fissare il termine entro il quale una siffatta domanda di ricongiungimento familiare doveva essere presentata, dopo la data di pronuncia della sentenza
A e S
, nonché il dies a quo di tale termine.
33.
Il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco concordano, in sostanza, sulla fissazione di un termine di tre mesi a partire dalla data di pronuncia della sentenza
A e S
. Secondo il governo tedesco, è essenziale far decorrere tale termine dalla data in cui il giovane maggiorenne poteva
obiettivamente
venire a conoscenza di tale sentenza, al fine di garantire un trattamento identico e prevedibile di tutti i richiedenti. Tale governo si oppone quindi a che detto termine decorra dalla data in cui il giovane maggiorenne poteva
effettivamente
venirne a conoscenza, per il motivo che una siffatta modalità sarebbe contraria al principio della parità di trattamento e alle esigenze di certezza del diritto. [OSCURATO:PERSONA] ha una posizione più sfumata, in quanto propone di tenere conto delle circostanze particolari in cui il ritardo nella presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare può essere «obiettivamente scusabile». Quanto ai ricorrenti, essi suggeriscono di far decorrere tale termine di tre mesi a partire dalla scadenza di un termine di due settimane decorrente dalla data di pronuncia di detta sentenza, termine che consentirebbe a chiunque di venire a conoscenza della sentenza stessa.
34.
Sottolineo che è pacifico che, in una situazione particolare come quella di cui trattasi, la domanda di ricongiungimento familiare debba essere presentata entro un termine ragionevole. Nessuno lo mette in dubbio. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza
A e S
, sarebbe «incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 che un rifugiato che aveva lo
status
di minore non accompagnato al momento della sua domanda [di protezione internazionale] ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura possa invocare il beneficio di tale disposizione senza alcun limite temporale al fine di ottenere un ricongiungimento familiare» (
19
).
35.
Tuttavia, non mi sembra ragionevole adottare un termine di tre mesi a partire dalla data di pronuncia della sentenza
A e S
, come proposto in particolare dal governo tedesco. Infatti, sebbene tale soluzione sembri essere ispirata a quella elaborata dalla Corte in tale sentenza, la situazione in cui si trovano i ricorrenti non è paragonabile a quella in cui si trovavano i ricorrenti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza.
36.
In tale causa, il termine di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, di tre mesi a partire dal giorno del riconoscimento dello
status
di rifugiato, si spiega alla luce del fatto che, al richiedente protezione internazionale, la decisione di riconoscimento del suo
status
di rifugiato viene notificata in quanto si tratta di una decisione individuale. Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2011/95/UE (
20
), quest’ultimo è informato dallo Stato membro ospitante dei diritti e degli obblighi connessi al suo
status
, tra i quali il diritto al ricongiungimento familiare riconosciuto all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Di conseguenza, l’interessato è pienamente informato, in una lingua a lui comprensibile, delle iniziative che ha l’onere di adottare senza indugio per far valere efficacemente il suo diritto al ricongiungimento familiare fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva.
37.
Per contro, la situazione è molto diversa in un caso come quello di cui trattasi. Infatti, la sentenza
A e S
non è stata notificata né portata ufficialmente a conoscenza del soggiornante o dei suoi genitori, poiché nessuno di loro era parte del procedimento che ha dato luogo a tale sentenza. Dalla discussione svoltasi in udienza risulta che detta sentenza ha ricevuto una certa pubblicità in Germania, in particolare nell’ambito del mondo associativo, ed è vero che il soggiornante e i suoi genitori hanno dimostrato una particolare attenzione e diligenza presentando le loro domande di ricongiungimento familiare entro il termine di tre mesi dalla pronuncia della medesima sentenza. Tuttavia, non ritengo che il loro caso particolare si presti a generalizzazioni. Tenuto conto della diversità delle situazioni che possono presentarsi, non ci si può ragionevolmente attendere che un giovane maggiorenne rifugiato, il quale non beneficia più obbligatoriamente di una rappresentanza e di una presa in carico da parte del suo tutore legale e pertanto non è più necessariamente informato e consigliato da personale qualificato, venga a conoscenza della sentenza
A e S
nel giorno della sua pubblicazione, ne tragga le conseguenze giuridiche e intraprenda senza indugio le iniziative volte ad ottenere il ricongiungimento familiare, ben potendo la sua conoscenza della lingua e delle procedure dello Stato membro ospitante essere tenue.
38.
Ciò vale a maggior ragione nei confronti di genitori residenti nel paese d’origine o in un altro paese terzo.
39.
Imporre a tali giovani maggiorenni rifugiati o ai loro genitori gli stessi requisiti imposti nella sentenza
A e S
, richiedendo che questi ultimi facciano imperativamente valere i loro diritti al ricongiungimento familiare entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia di tale sentenza, mi sembra irragionevole tenuto conto della situazione molto particolare in cui essi si trovano e che rende obiettivamente scusabile la presentazione tardiva della loro domanda.
40.
Tuttavia, non ritengo soddisfacente neanche adottare un termine di tre mesi dalla data in cui il soggiornante è effettivamente venuto a conoscenza della sentenza
A e S
. Anzitutto, tale data non è facilmente individuabile dall’autorità nazionale competente, la quale è peraltro esposta al rischio di comportamenti abusivi da parte degli interessati. Inoltre, detta data potrebbe essere particolarmente lontana nel tempo, cosicché una siffatta soluzione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi della disciplina prevista all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86. Infine, tale soluzione non soddisferebbe il requisito della certezza del diritto e darebbe manifestamente luogo ad un trattamento diverso dei soggiornanti, in quanto il
dies a quo
di tale termine varierebbe a seconda delle circostanze individuali. Su tale punto, condivido quindi i timori espressi dal governo tedesco.
41.
Al fine di evitare tali ostacoli, propongo di ricorrere a una presunzione e quindi di far decorrere tale termine di tre mesi dalla data in cui si presume che il soggiornante sia venuto a conoscenza della sentenza
A e S
. Alla luce delle difficoltà specifiche che il giovane rifugiato può aver dovuto superare per essere pienamente informato della giurisprudenza della Corte, è ragionevole presumere che quest’ultimo abbia potuto venirne a conoscenza al termine di un periodo di sei mesi dalla pronuncia di tale sentenza (
21
).
42.
Il ricorso a una siffatta presunzione consente, in una situazione come quella di cui trattasi, di far valere efficacemente il diritto al ricongiungimento familiare fondato sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 e garantisce al contempo che gli obiettivi di tale regime non siano pregiudicati, limitando nel tempo l’applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui beneficiano i minori non accompagnati ai fini del ricongiungimento familiare.
43.
Stabilendo tale presunzione, la Corte opporrebbe ai soggiornanti il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza, pur ammettendo che questi ultimi non dispongono necessariamente degli strumenti sufficienti per essere immediatamente e pienamente informati della giurisprudenza della Corte. Semplificando l’onere della prova, essa consentirebbe all’autorità nazionale competente di stabilire una data a partire dalla quale decorre il termine di tre mesi per presentare una domanda di ricongiungimento familiare in tale situazione, garantendo in tal modo la certezza del diritto, e in particolare la prevedibilità della norma, nonché la parità di trattamento dei richiedenti il ricongiungimento familiare.
44.
Tuttavia, alla luce dell’importanza degli interessi in gioco, detta presunzione non dovrebbe impedire all’autorità nazionale competente di tenere conto di tutte le circostanze specifiche di ciascun caso e, all’occorrenza, di determinare in quale misura una domanda di ricongiungimento familiare, presentata dopo la scadenza di tale termine, possa essere considerata ricevibile alla luce della natura dei motivi che spiegano tale ritardo e della diligenza dimostrata dal soggiornante o dai suoi familiari.
45.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dai genitori di un minore non accompagnato, divenuto maggiorenne durante la procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e al quale è stato riconosciuto lo
status
di rifugiato in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza
A e S
, debba essere presentata entro un termine di tre mesi decorrente dalla data in cui si presume che il soggiornante o i suoi familiari siano venuti a conoscenza di tale sentenza, vale a dire, dalla scadenza di un termine di sei mesi decorrente dalla data di pronuncia di detta sentenza.
46.
Quanto alla proposta formulata dal governo tedesco nelle sue osservazioni, secondo cui l’accoglimento di tale domanda di ricongiungimento familiare dovrebbe essere soggetto ad un limite assoluto di età di ventuno anni, in modo tale da garantire il mantenimento del legame con lo
status
di minore, ritengo che, nell’ambito della presente causa, non sia necessario e neanche opportuno che la Corte statuisca su una siffatta proposta.
47.
In primo luogo, una regola generale secondo cui una domanda di ricongiungimento familiare fondata sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere presentata prima che il rifugiato abbia raggiunto l’età di ventuno anni costituisce una norma di diritto sostanziale dell’Unione. Orbene, si deve constatare che, sebbene il legislatore dell’Unione preveda l’età minima del soggiornante all’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva al fine di prevenire i matrimoni forzati, esso non ha stabilito una norma di tale natura all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva. Pertanto, in assenza di una base giuridica, non ritengo che spetti alla Corte stabilire una siffatta norma, a meno di voler agire da legislatore. Non è neppure opportuno riconoscere agli Stati membri la libertà di stabilire tale norma, poiché la diversità delle normative nazionali relative alla presa in carico di tale categoria specifica di rifugiati, denominata «categoria di transizione», rischierebbe di compromettere l’armonizzazione perseguita dal legislatore dell’Unione (
22
).
48.
In secondo luogo, la fissazione di un limite assoluto di età di ventuno anni nel contesto dell’attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 porterebbe la Corte ad ampliare l’oggetto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. Infatti, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione dei minori non accompagnati che raggiungono la maggiore età nel corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale (
23
), occorrerebbe interrogarsi sulla portata di una norma standardizzata alla luce della giurisprudenza della Corte (
24
). Inoltre, occorrerebbe interrogarsi sulle modalità di tale norma e, in particolare, sull’età a partire dalla quale tale giovane adulto può, in linea di principio, essere considerato sufficientemente autonomo e in grado di provvedere alle proprie esigenze da vivere da solo nello Stato membro ospitante. Orbene, una siffatta riflessione meriterebbe con ogni evidenza la consultazione del legislatore dell’Unione e degli Stati membri.
V.
Conclusione
49.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del Land, Berlino-Brandeburgo, Germania) nei seguenti termini:
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di minore non accompagnato nel territorio di uno Stato membro, sia divenuto maggiorenne durante la procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e abbia ottenuto lo
status
di rifugiato nonché i diritti connessi a tale
status
in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza del 12 aprile 2018,
A e S
A e S
(C‑550/16, EU:C:2018:248), la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un termine di tre mesi decorrente dalla data in cui si presume che il soggiornante o i suoi familiari siano venuti a conoscenza di tale sentenza, vale a dire, dalla scadenza di un termine di sei mesi decorrente dalla data di pronuncia di detta sentenza.
1
Lingua originale: il francese.
2
C‑550/16; in prosieguo: la «sentenza A e S», EU:C:2018:248.
3
Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
4
Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, il «soggiornante» è «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare».
5
V. sentenza
A e S
(punto 61).
6
BGBl. 2004 I, pag. 1950.
7
Nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162), come modificata da ultimo dall’articolo 3 della legge dell’8 maggio 2024 (BGBl. 2024 I, n. 152).
8
Il giudice del rinvio menziona la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 18 aprile 2013, 10 C 9/12, punti 17 e segg.
9
V. sentenza
A e S
(punto 64 e dispositivo).
10
V. sentenza
A e S
(punto 61).
11
V. sentenza del 6 marzo 2007,
Meilicke e a.
(C‑292/04, EU:C:2007:132, punti da 34 a 37).
12
V. sentenze del 18 novembre 2021,
État belge (Addestramento dei piloti)
(C‑413/20, EU:C:2021:938, punto 58), e del 10 marzo 2022,
Grossmania
(C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 41 e giurisprudenza citata).
13
C‑560/20, EU:C:2024:96.
14
V. sentenza del 30 gennaio 2024,
Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato)
(C‑560/20, EU:C:2024:96, punti 35, 51 e 57).
15
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status
di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. V., inoltre, paragrafo 7, lettera b), di tale articolo 31.
16
V. sentenze del 9 marzo 1978,
Simmenthal
(106/77, EU:C:1978:49, punto 24); del 10 marzo 2022,
Grossmania
(C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 64 e giurisprudenza citata), e del 1º agosto 2025,
Alace e Canpelli
(C‑58/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 63).
17
V., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019,
Călin
(C‑676/17, EU:C:2019:700, punti da 50 a 57). Condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] (punto 31 delle sue osservazioni).
18
V. sentenza del 10 marzo 2022,
Grossmania
(C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 63 e giurisprudenza citata).
19
Sentenza
A e S
(punto 61).
20
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9). Tale articolo 22 dispone che «[g]li Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello
status
di rifugiato o dello
status
di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo
status
di protezione loro applicabile».
21
Rinvio alle mie considerazioni esposte al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
22
V., a tale riguardo, nota di sintesi della Rete europea sulle migrazioni del novembre 2022, intitolata «Transition vers l’âge adulte des mineurs non accompagnés».
23
Secondo la dottrina e diversi organismi internazionali specializzati, tali giovani adulti rientrano in una categoria specifica di rifugiati, denominata «categoria di transizione». V., a tale riguardo, Viterbo, H., e Ioffe, Y., «[OSCURATO:PERSONA] from Childhood: [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Firenze, vol. 35, n. 3, 2024, pagg. da 647 a 677, in particolare pag. 676. V., inoltre, UNICEF, «Enfants non accompagnés, Mettre l’enfant au centre», novembre 2023; raccomandazione CM/Rec(2019)4 del Comitato dei ministri del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], del 24 aprile 2019, intitolata «L’aide aux jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte», nonché orientamenti allegati a tale raccomandazione (in particolare, punto 27) e guida pratica a detta raccomandazione, intitolata «Atteindre l’âge de 18 ans en toute confiance», aprile 2023 (punto 3.7, pagg. 39 e segg.); documento tematico del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe», giugno 2017, in particolare raccomandazione 7 (pag. 5), nonché Risoluzione 1996 (2014) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati, del 23 aprile 2014, intitolata «Enfants migrants: quels droits à 18 ans?».
24
V., sull’orientamento della Corte relativo alla misura in cui un figlio divenuto maggiorenne continua ad aver bisogno della presenza e delle cure del suo genitore, sentenza dell’8 maggio 2013,
Alarape e Tijani
(C‑529/11, EU:C:2013:290, punto 28 e giurisprudenza citata), relativa al diritto di soggiorno del genitore di un figlio divenuto maggiorenne e che prosegue i propri studi nello Stato membro ospitante, nonché sentenza del 30 settembre 2020,
CPAS de Seraing
(C‑402/19, EU:C:2020:759, punto 42), relativa all’esecuzione di una decisione di rimpatrio di un genitore di un figlio maggiorenne.