CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 16308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23950/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- Avverso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3170/2017 depositata il 30/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.23950/2018 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Bari, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le opposizioni proposte da don [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessata scuola materna “[OSCURATO:PERSONA]” avverso il decreto ingiuntivo n. 7852 del 14/17.10.1994 nonché avverso l’ordinanza ingiunzione n. 83 del 15.5.1997, con le quali l’[OSCURATO:PERSONA] rivendicava il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per le posizioni di tutto il personale impiegato presso la predetta struttura per il periodo 1989 – 1993, il cui versamento era stato parzialmente evaso dall’ingiunta in persona del suo legale rappresentante; la Corte territoriale procedendo all’esegesi delle norme disciplinanti la materia, ha stabilito che l’art. 5 co. 16 e 17 della l. n. 863 del 1984,che prevede il cd. minimale contributivo, ossia la soglia minima base per la determinazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro - pari al 4% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore da ciascun anno determinato su base giornaliera - opera per i soli lavoratori che prestano attività in misura non superiore a quattro ore giornaliere ( art. 5, co.16 della legge n. 863 del 1984); che, nel caso in esame, era stato accertato in sede ispettiva che i lavoratori interessati erano impiegati per un numero di ore superiore a quello stabilito dalla leggee quindi, per tale motivo, la norma agevolativa non poteva essere invocata a beneficiodella scuola materna ”[OSCURATO:PERSONA]”; la cassazione della sentenzaè domandata da don [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessata scuola materna “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato aisensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 5, comma 20, della Legge n. 863/84”; parte ricorrente sostiene che in ragione della deroga prevista dalla norma in epigrafe,per la quale - in attesa di un riordino organico della disciplina del settore -non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 7,co.1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. con modificazioni in l. n. 638/1983, che fissa il minimale contributivo al 7,50% degli importi dal 1° gennaio dell’anno considerato, la condizione relativa alla durata massima dell’orario di lavoro giornaliero prevista dal comma 16della stessa legge non opera in quanto il richiamato co.20 , scaturito dalle modifiche in sede di conversione de l decreto legge , aveva definitivamente abbandonato ogniscriminante riferita all’orario di lavoro, ciò anche al fine di uniformare – nel periodo transitorio – la contribuzione fra tutti i dipendenti operanti nell’ambito dell’istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale; il motivo è infondato; non può essere condivisa la tesi in diritto che parte ricorrente vorrebbe sostenere al fine di evitare la condanna al pagamento delle differenze contributive evase; come ponecorrettamente in luce la sentenza d ’ appello ( pag. 3 ) , l’art. 5 co.20 del d.l. n. 726 del 1984 esclude l’applicabilità del minimale stabilito dall’art. 7 d.l. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983 in aumento dal 4% al 7,50%, proprio al fine di salvaguardare da tale aumento (e riportare alla vecchia e più favorevole aliquota del 4%) i soli datori del settore dell’istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale i quali, nel periodo transitorio, occupavano lavoratori con orario ridotto; peraltro, come affermato da questa Corte(Cass. n. 10633 del 2006 ), alla stregua della disposizione speciale introdotta dall'art. 5, sedicesimo e diciassettesimo comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984 -non abrogata, né derogata, neanche implicitamente, dalla disposizione generale in materia di minimale (art.1 d.l.n.338 del 1989, conv. in legge n.389 del 1989) -per i lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, che non abbian o stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale nei settori quali quello dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi (indicato dal primo comma dell'art. 7 del d.l.12 settembre 1983, n. 463, conv., con modif., nella legge 11 novembre 1983, n. 638), è fissato nella misura del quattro per centodell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l' "orario ridotto" rispetto a quello pieno; attenendosi alSupremo Insegnamento, nel caso di specie , ciò che app are fermo è l’accertamento del giudice del merito circa il superamento del limite delle 4 ore giornaliere richiesto dalla legge ai fini del godimento della riduzione contributiva ed insindacabile in sede di legittimità; sicché,bene hanno fatto i giudici del merito a negare il beneficio, condannando la scuola a versare l’intera contribuzione, attesa la mancanza del requisito temporale riferito all’orario di lavoro, richiesto dalla legge quale elemento necessario al fine di usufruire della contribuzione al “minimo dei minimi”; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso