CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtùdi procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indicato indirizzodi p.e.c.-controricorrente-1 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21508/2024Numero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21138/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1789/2024,depositata il 14/6/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata inepigrafe, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (SRCM) avverso la sentenza delTribunale di Varese n. 1235/2022, che aveva accolto la domanda delinefficacia ex art. 67, comma 1, n. 2, l.f. del pagamento di euro165.242,90 effettuato il 26/5/2017 da [OSCURATO:SOCIETA].(committente) in favore di SRCM. Secondo la Corte distrettuale, ilpagamento era stato eseguito nel «periodo sospetto», con un mezzoanomalo (delegazione di pagamento) senza che SRCM avesse fornitola prova di non conoscere lo stato di insolvenza della debitrice.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato ladecisione con ricorso per cassazione, illustrato da memoria.3. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando parimenti memoria.4. Le parti hanno depositato istanza congiunta di definizione delgiudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere,con spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il giudizio va definito in conformità alla richiesta delle parti,a seguito di sopravvenuto accordo transattivo.2. — Questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con unaccordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materiadel contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della2 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21508/2024Numero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21138/2026Data pubblicazione 22/06/2026sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in unadelle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenutodelle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilitàsopravvenuta dello stesso. (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980;conf. Cass. Sez. 3, 19/04/2023, n. 10483).3. — Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materiadel contendere, tale da determinare l’inefficacia della sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 1, 30/04/2026, n. 12099).4. — Le spese del presente giudizio di legittimità, inconsiderazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quantorichiesto, vanno integralmente compensate.5. — Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudicedell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza delpresupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato dicui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quandola pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma(integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare attodell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia nonrientri, come nel caso di specie, in alcuna delle predette fattispecie(Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenutoaccordo fra le parti, con cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata; compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026La PresidentePaola Vella3 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio