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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08188/2026

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DAMO-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-intimata-e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-SEZ.DIST.BRESCIA n. 839/2022 depositata il 07/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 30 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] R.L. era attinta via PEC da intimazione di pagamento n.02220179006326138000 relativamente a diverse cartelle.1.1.

Già in precedenza lo era stata da intimazione n.02220169006075459000 relativamente ad alcune delle cartelle oggettodell’intimazione n. 02220179006326138000, che aveva impugnato, in unoalle cartelle, nanti la CTP di Brescia, la quale, con sentenza n. 221/2017,aveva accolto il ricorso.

La contribuente aveva proposto appello sullespese e l’agente della riscossione sul merito.

La CTR della Lombardia-Sez.distaccata di Brescia, con sentenza n. 898/23/2019, aveva dichiaratoinammissibile il primo e fondato il secondo.

Ricorsa la sentenza percassazione, il procedimento assumeva dinanzi a questa S.C. il n.28755/2019 R.G., tuttora pendente.2.

Tornando all’intimazione n. 02220179006326138000, che occupa ilCollegio, essa pure, con le sottostanti cartelle, veniva dalla contribuenteimpugnata innanzi alla CTP di Brescia, la quale, con sentenza n.285/4/2018, rigettava il ricorso.3.

Proposto dalla contribuente appello, la CTR della Lombardia, con lasentenza in epigrafe, lo rigettava, essenzialmente osservando:- allo stato, non può dichiararsi alcuna violazione del principio del “nebis in eadem” […].

Ci si riferisce al primo giudizio di cui alla sentenza dellaCTP di Brescia sez. 4 n. 221/2017 pronunciata il 08/02/2017, favorevolealla società appellante, concernente alcune cartelle di pagamentocomprese nell’avviso di intimazione n. 02220169006075459000.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026Attualmente la controversia risulta “sub iudice” e pertanto risultairrilevante ai fini della decisione del presente giudizio essendo provvisoria;- risulta […] effettuato dai Giudici della competente CommissioneTributaria Provinciale, l’esame della documentazione in atti che haconsentito la verifica della regolarità delle notifiche effettuate, dellecartelle di pagamento il cui pagamento è stato intimato con l’avvisooggetto della presente controversia;- la Commissione osserva tra l’altro, che non risulta contestata daparte della società appellante la presentazione di istanze di rateazione el’esistenza di pignoramenti a seguito di mancati pagamenti.

Talicircostanze contrastano evidentemente con le affermazioni dell’appellantedi non essere a conoscenza delle cartelle di pagamento – in quanto mainotificate – contenute nell’avviso di intimazione, e non risultano neanchesollevate eccezioni e difese, pur ammesse per effetto del richiamato 3°comma dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92, con riferimento alle cartellemedesime, che avrebbero potuto consentire un esame del merito, dellalegittimità e fondatezza delle pretese erariali;- l’atto in esame è impugnabile solo per vizi propri e non è titoloautonomo per la riscossione delle imposte, tributi e tasse iscritti a ruolo epertanto l’eccezione di prescrizione dei tributi e degli oneri conseguenzialied accessori, formulata dall’appellante[,] non può essere accolta perchésollevata in sede impropria.

Dette eccezioni andavano infatti sollevatenell’eventuale sede di impugnazione dei ruoli e[,] per essi, delle cartelle dipagamento indicate specificatamente sull’avviso in esame ovvero in sededi esecuzione forzata dinanzi [a]l competente organo giudiziario nellaspecie rappresentato dal Tribunale Civile.4.

Proponeva la contribuente ricorso per cassazione con sei motivi;l’evocata Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata; tuttaviaresisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.

Ildifensore della contribuente depositava istanza di decisione, oltrechémemoria volta a sollecitare la trattazione in pubblica udienza.

Il P.M.presso questa S.C., in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA],depositava requisitoria volta ad instare per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non sussistono i presupposti per il rinvio della trattazione dellacausa in pubblica udienza, giacché, alla luce di quel che emergerà in sededi trattazione dei motivi, nessuna nuova questione è posta all’attenzionedi questa S.C.1.1.

Il controricorso dell’Agenzia delle entrate, nonostante che allamedesima, non parte in secondo grado, non sia stato notificato il ricorsoper cassazione, costituisce – nulla peraltro al riguardo osservando lacontribuente – legittimo esercizio della legittimazione passiva dellamedesima [atteso che “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle dipagamento e ruoli esattoriali [resta ferma] la legittimazione passiva siadell'Agenzia delle entrate-Riscossione che dell'ente impositore” (Cass. n.7716 del 2022)].1.2.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente persovrapponibilità di censure.2.

Primo motivo: “Nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 337, comma secondo, c.p.c. richiamato dall’art. 49 d.lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 39 comma 1-bis d.lgs. n. 546/1992, perché lactr non ha sospeso il processo in attesa che si concludesse il processo conoggetto la sentenza della ctp Brescia n. 221/2017 della precedenteintimazione; tutto in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.”.2.1.

Secondo motivo: “Sulla richiesta di sospensione, ex art. 337comma 2 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della necessaria econnessa decisione definitiva del giudice sulla precedente intimazione diNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026pagamento attualmente ‘sub iudice’ avanti a questa eccellentissimaSuprema Corte di cassazione, rg n. 28755/2019”.3.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.3.1.

Laddove fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialitàtecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passatain giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria aisensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere propostasubito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata,in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.(Cass., Sez.

U., n. 21763 del 2021).La sospensione, pertanto, è meramente discrezionale.3.2.

Il primo è manifestamente infondato altresì sotto il profilo dellaomessa motivazione, avendo la sentenza impugnata espressamenteofferto giustificazione alla decisione assunta (sul corretto rilievo che“attualmente la controversia risulta “sub iudice” e pertanto risultairrilevante ai fini della decisione del presente giudizio essendoprovvisoria”).4.

Terzo motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 36 n. 3 e dell’art.24 d.lgs. n. 546/1992, per omess[i] esame e pronuncia della ctrsull’eccezione sollevata dalla società contribuente nell’atto d’appello, con ilmotivo II, relativa alla lesione del diritto di difesa per la non formulazionedi motivi aggiunti; tutto in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.”.4.1.

Il motivo è imperniato sulla seguente questione, “funditus”illustrata a pagina 5 del ricorso come segue: “La costituzione delRiscossore avveniva”, addì 15 gennaio 2018, “in via telematica e partericorrente nell’immediatezza rilevava alla CTP che, vista la legittimacostituzione cartacea della Società contribuente, il sistema SIGIT nonpermette di poter visualizzare e scaricare, sia l'atto di costituzione dicontroparte, sia i documenti da questa prodotti.

Quindi, con memoriaNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026illustrativa depositata il giorno 09 marzo 2018 (tramite plicoraccomandato n. 05255532057-6), si dava atto di tale oggettivaimpossibilità e che solo in data 15 febbraio 2018 è stato possibile ricevere,dalla cancelleria, copia della memoria di costituzione di controparte e deirelativi documenti prodotti.

Precisamente si chiedeva: ‘Considerando chenella fase d’appello non è ammessa la formulazione dei motivi aggiunti, siinsiste perché il pregiato Consesso voglia rinviare l’udienza già fissata peril 19 marzo 2018 a successiva data al fine di permettere a parte ricorrentedi formulare ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992’.

Pertanto,considerando che l'udienza era già stata fissata per il 19 marzo 2018, siformulava istanza, ex art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, perrinviar[la]”.5.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.5.1.

È inammissibile perché l’affermazione secondo cui “solo in data 15febbraio 2018 è stato possibile ricevere, dalla cancelleria, copia dellamemoria di costituzione di controparte”, affermazione che dunque paventaun ritardo di Cancelleria, senza chiarire quale fosse la richiesta rivoltale equando lo sia stata, è meramente tale, siccome non corredatadocumentalmente.

Inoltre, sulla medesima china, è formulato in guisa didolersi dell’omessa rimessione in termini per causa non imputabile,istanza tuttavia palesemente mai articolata.5.2.

È, ad ogni modo, manifestamente infondato, in quanto – comerilevato nella condivisa proposta di definizione agevolata – non ricorre ilvizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto conla pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto diquest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito;nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazionelogica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenuteidonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessarial'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementiNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662 del 2020); nella specie,il giudice di appello si è pronunciato sulle eccezioni articolate da parteappellante, ritenendo che le stesse fossero “ab origine” sprovviste difondamento (esplicitando che “non risultano neanche sollevate eccezioni edifese, pur ammesse per effetto del richiamato 3° comma dell’art. 19 delD. lgs 546/92, con riferimento alle cartelle medesime, che avrebberopotuto consentire un esame del merito, della legittimità e fondatezza dellepretese erariali”): il medesimo, pertanto, ha (altresì) implicitamenterigettato la richiesta di formalizzazione di motivi aggiunti.6.

Quarto motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 per omesso e/o carente esame epronuncia sugli specifici motivi d’appello relativi alla non notifica dellecartelle di pagamento, in particolare per quelle inviate con pec; tutto inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3”.6.1.

“La società contribuente eccepiva la errata notifica di tutte lecartelle impugnate tramite l’intimazione di pagamento n.02220179006326138000”.

“Successivamente, con la memoria del 25maggio 2021 […] si illustravano tali motivi d’appello: ‘I. cartelleimpugnate: assenza di prova di notifica […];

II. sulla istanza di dilazionenon prova la notifica e non equivale ad accettazione del debito, nonche’sugli atti di pignoramento […];

III. sulla non comunicazione delle cartelle,per errata notifica a mezzo pec [per essere le mail state inviate da indirizzinon inseriti in pubblici registri] […]’”.7.

Il motivo è manifestamente infondato.La CTR ha offerto chiara e sufficiente risposta, scrivendo che, comerilevato dalla CTP, “l’esame della documentazione in atti” “ha consentito laverifica della regolarità delle notifiche effettuate, delle cartelle dipagamento” e, soprattutto, soggiungendo che la contribuente noncontesta “la presentazione di istanze di rateazione e l’esistenza diNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026pignoramenti a seguito di mancati pagamenti”, circostanze pacificamenteincompatibili con l’asserita mancata conoscenza delle cartelle.La seconda “ratio decidendi” non risulta neppure impugnata.Al riguardo, questa S.C. afferma che “la domanda di rateazione edi definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula disalvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso,configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollegal'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in sensostretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie unaspecifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e laconsapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. n. 9221 del 2024).Aggiungasi, tuzioristicamente, come già rilevato nella proposta didefinizione anticipata, che s’è affermato non esser nulla la notifica delricorso per cassazione effettuata da un indirizzo di posta elettronicacertificata non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente leproprie difese, essendo una maggiore rigidità formale in tema di notifichedigitali richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma nonanche del mittente (Cass., Sez.

U., n. 15979 del 2022).

“Funditus”: “Intema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da partedell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dalregistro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuenteevidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dallaricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diversoda quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18683 del 2023).8.

Quinto motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 36 n. 3 d.lgs. n.546/1992 per non avere la ctr esaminato ed affrontato tutti gli specificiNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026motivi sulla non prova prodotta in giudizio per la notifica delle cartelle dipagamento, nonché sui motivi di prescrizione; tutto in relazione all’art.360, co. 1 n. 4”.9.

Il motivo segue le sorti del precedente dovendosi solo aggiungerequanto segue.9.1.

Incorre in difetto di autosufficienza, di per sé forierod’inammissibilità, in ordine alle non trascritte precise devoluzionieffettuate in secondo e finanche in primo grado.

“A fortiori” – non affattoconfrontandosi con l’affermazione della CTR sulla già acquisita conoscenzadelle cartelle per “la presentazione di istanze di rateazione e l’esistenza dipignoramenti istanze di rateazione e l’esistenza di pignoramenti a seguitodi mancati pagamenti” – non esplicita i riferimenti relativi a ciascunacartella, in specie dal punto di vista del titolo delle riprese, delle impostecoinvolte, della notifica e della relativa data, da rapportarsi (oltreché allaprecedente intimazione per le cartelle comuni a quella che quivi neoccupa) al contenuto ed alla data delle istanze di rateazione e deipignoramenti: in tal guisa, è impedita alcuna delibazione delle censure, ivicompresa, segnatamente, quella inerente la maturazione dellaprescrizione.9.2.

Fermo quanto precede, il giudice di appello – alla stregua diquanto già detto – ha persino esplicitamente pronunciato sulla questionedella corretta notificazione delle cartelle di pagamento e sulla conseguentenon deducibilità delle questioni di prescrizione in sede di impugnazione diintimazione di pagamento.Infine, anche la recriminazione di non avere la sentenza impugnatapronunciato su tutte le difese di parte non coglie nel segno.

Invero, al finedi assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appellonon è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni sottopostegli, essendonecessario e sufficiente che egli – come nella specie – espongaNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenereimplicitamente rigettate tutte le argomentazioni.10.

Sesto motivo: “Sulla questione pregiudiziale alla corte di giustiziaeuropea ex art. 267 TFUE per violazione dell’art. 44 regolamento europeon. 910/2014 (eIDAS), violazione derivata dall’operato dell’Agenzia delleentrate-Riscossione che notifica atti tributari tramite indirizzi pec nonestratti dall’indice ministeriale, in particolare dall’indice IPA e INIPEC”.11.

Il motivo è inammissibile.11.1.

La censura non è ancorata ad alcuno specifico atto: intimazioneoggetto del presente giudizio o pregresse cartelle.Peraltro, in riferimento alle cartelle, cui si riferiscono i motiviprecedenti, che dunque riverberano effetti sul presente incanalandolo neimedesimi binari, la loro conoscenza, come ripetutamente detto, èargomentata dalla CTR anche in funzione della presentazione di istanze dirateazione e dell’esistenza di pignoramenti, alla stregua di “ratiodecidendi” non impugnata; sicché il “thema” della notifica delle cartellerecede, in quanto non decisivo.11.2.

Ad ogni buon conto, sulla dedotta questione pregiudiziale, lamedesima è manifestamente infondata.La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già avuto modo diaffermare che, a termini dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamenton. 910/2014,34. […] a una firma elettronica non possono essere negati gli effettigiuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solomotivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti perfirme elettroniche qualificate.35.

Ne consegue che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali diinvalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale chevieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l’efficacia probatoriadelle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che taliNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisitistabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possaessere considerata una «firma elettronica qualificata».36. […] tale interpretazione è corroborata dall’articolo 2, paragrafo 3,del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 diquest’ultimo, da cui risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effettigiuridici delle firme elettroniche.

Infatti, in forza di tale disposizione, gliStati membri sono liberi di decidere se le comunicazioni e i pareri emessiin particolare dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei soggettipassivi possano presentarsi in forma elettronica e, se del caso,determinare quale tipo di firma elettronica sia richiesto in funzione dellecircostanze.

Il regolamento n. 910/2014 non prevede a quale tipoparticolare di firma elettronica si debba ricorrere nell’ambito dellaredazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisioneamministrativa adottata sotto forma di documento elettronico.

Diconseguenza, spetta agli Stati membri determinare se una siffattadecisione amministrativa richieda esclusivamente una firma elettronicaqualificata e quali siano, eventualmente, le conseguenze del mancatorispetto di tale requisito.Ne consegue che deve essere disattesa la richiesta della contribuentedi rinvio alla Corte di giustizia e, con essa, “a fortiori”, come giàanticipato, la richiesta di trattazione in pubblica udienza, di cui allamemoria.12.

In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis,comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate in euro 6.600, oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 1.100.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DAMO-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-intimata-e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-SEZ.DIST.BRESCIA n. 839/2022 depositata il 07/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 30 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] R.L. era attinta via PEC da intimazione di pagamento n.02220179006326138000 relativamente a diverse cartelle.1.1. Già in precedenza lo era stata da intimazione n.02220169006075459000 relativamente ad alcune delle cartelle oggettodell’intimazione n. 02220179006326138000, che aveva impugnato, in unoalle cartelle, nanti la CTP di Brescia, la quale, con sentenza n. 221/2017,aveva accolto il ricorso. La contribuente aveva proposto appello sullespese e l’agente della riscossione sul merito. La CTR della Lombardia-Sez.distaccata di Brescia, con sentenza n. 898/23/2019, aveva dichiaratoinammissibile il primo e fondato il secondo. Ricorsa la sentenza percassazione, il procedimento assumeva dinanzi a questa S.C. il n.28755/2019 R.G., tuttora pendente.2. Tornando all’intimazione n. 02220179006326138000, che occupa ilCollegio, essa pure, con le sottostanti cartelle, veniva dalla contribuenteimpugnata innanzi alla CTP di Brescia, la quale, con sentenza n.285/4/2018, rigettava il ricorso.3. Proposto dalla contribuente appello, la CTR della Lombardia, con lasentenza in epigrafe, lo rigettava, essenzialmente osservando:- allo stato, non può dichiararsi alcuna violazione del principio del “nebis in eadem” […]. Ci si riferisce al primo giudizio di cui alla sentenza dellaCTP di Brescia sez. 4 n. 221/2017 pronunciata il 08/02/2017, favorevolealla società appellante, concernente alcune cartelle di pagamentocomprese nell’avviso di intimazione n. 02220169006075459000.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026Attualmente la controversia risulta “sub iudice” e pertanto risultairrilevante ai fini della decisione del presente giudizio essendo provvisoria;- risulta […] effettuato dai Giudici della competente CommissioneTributaria Provinciale, l’esame della documentazione in atti che haconsentito la verifica della regolarità delle notifiche effettuate, dellecartelle di pagamento il cui pagamento è stato intimato con l’avvisooggetto della presente controversia;- la Commissione osserva tra l’altro, che non risulta contestata daparte della società appellante la presentazione di istanze di rateazione el’esistenza di pignoramenti a seguito di mancati pagamenti. Talicircostanze contrastano evidentemente con le affermazioni dell’appellantedi non essere a conoscenza delle cartelle di pagamento – in quanto mainotificate – contenute nell’avviso di intimazione, e non risultano neanchesollevate eccezioni e difese, pur ammesse per effetto del richiamato 3°comma dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92, con riferimento alle cartellemedesime, che avrebbero potuto consentire un esame del merito, dellalegittimità e fondatezza delle pretese erariali;- l’atto in esame è impugnabile solo per vizi propri e non è titoloautonomo per la riscossione delle imposte, tributi e tasse iscritti a ruolo epertanto l’eccezione di prescrizione dei tributi e degli oneri conseguenzialied accessori, formulata dall’appellante[,] non può essere accolta perchésollevata in sede impropria. Dette eccezioni andavano infatti sollevatenell’eventuale sede di impugnazione dei ruoli e[,] per essi, delle cartelle dipagamento indicate specificatamente sull’avviso in esame ovvero in sededi esecuzione forzata dinanzi [a]l competente organo giudiziario nellaspecie rappresentato dal Tribunale Civile.4. Proponeva la contribuente ricorso per cassazione con sei motivi;l’evocata Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata; tuttaviaresisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. Ildifensore della contribuente depositava istanza di decisione, oltrechémemoria volta a sollecitare la trattazione in pubblica udienza. Il P.M.presso questa S.C., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],depositava requisitoria volta ad instare per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non sussistono i presupposti per il rinvio della trattazione dellacausa in pubblica udienza, giacché, alla luce di quel che emergerà in sededi trattazione dei motivi, nessuna nuova questione è posta all’attenzionedi questa S.C.1.1. Il controricorso dell’Agenzia delle entrate, nonostante che allamedesima, non parte in secondo grado, non sia stato notificato il ricorsoper cassazione, costituisce – nulla peraltro al riguardo osservando lacontribuente – legittimo esercizio della legittimazione passiva dellamedesima [atteso che “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle dipagamento e ruoli esattoriali [resta ferma] la legittimazione passiva siadell'Agenzia delle entrate-Riscossione che dell'ente impositore” (Cass. n.7716 del 2022)].1.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente persovrapponibilità di censure.2. Primo motivo: “Nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 337, comma secondo, c.p.c. richiamato dall’art. 49 d.lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 39 comma 1-bis d.lgs. n. 546/1992, perché lactr non ha sospeso il processo in attesa che si concludesse il processo conoggetto la sentenza della ctp Brescia n. 221/2017 della precedenteintimazione; tutto in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.”.2.1. Secondo motivo: “Sulla richiesta di sospensione, ex art. 337comma 2 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della necessaria econnessa decisione definitiva del giudice sulla precedente intimazione diNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026pagamento attualmente ‘sub iudice’ avanti a questa eccellentissimaSuprema Corte di cassazione, rg n. 28755/2019”.3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.3.1. Laddove fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialitàtecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passatain giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria aisensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere propostasubito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata,in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.(Cass., Sez. U., n. 21763 del 2021).La sospensione, pertanto, è meramente discrezionale.3.2. Il primo è manifestamente infondato altresì sotto il profilo dellaomessa motivazione, avendo la sentenza impugnata espressamenteofferto giustificazione alla decisione assunta (sul corretto rilievo che“attualmente la controversia risulta “sub iudice” e pertanto risultairrilevante ai fini della decisione del presente giudizio essendoprovvisoria”).4. Terzo motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 36 n. 3 e dell’art.24 d.lgs. n. 546/1992, per omess[i] esame e pronuncia della ctrsull’eccezione sollevata dalla società contribuente nell’atto d’appello, con ilmotivo II, relativa alla lesione del diritto di difesa per la non formulazionedi motivi aggiunti; tutto in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.”.4.1. Il motivo è imperniato sulla seguente questione, “funditus”illustrata a pagina 5 del ricorso come segue: “La costituzione delRiscossore avveniva”, addì 15 gennaio 2018, “in via telematica e partericorrente nell’immediatezza rilevava alla CTP che, vista la legittimacostituzione cartacea della Società contribuente, il sistema SIGIT nonpermette di poter visualizzare e scaricare, sia l'atto di costituzione dicontroparte, sia i documenti da questa prodotti. Quindi, con memoriaNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026illustrativa depositata il giorno 09 marzo 2018 (tramite plicoraccomandato n. 05255532057-6), si dava atto di tale oggettivaimpossibilità e che solo in data 15 febbraio 2018 è stato possibile ricevere,dalla cancelleria, copia della memoria di costituzione di controparte e deirelativi documenti prodotti. Precisamente si chiedeva: ‘Considerando chenella fase d’appello non è ammessa la formulazione dei motivi aggiunti, siinsiste perché il pregiato Consesso voglia rinviare l’udienza già fissata peril 19 marzo 2018 a successiva data al fine di permettere a parte ricorrentedi formulare ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992’. Pertanto,considerando che l'udienza era già stata fissata per il 19 marzo 2018, siformulava istanza, ex art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, perrinviar[la]”.5. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.5.1. È inammissibile perché l’affermazione secondo cui “solo in data 15febbraio 2018 è stato possibile ricevere, dalla cancelleria, copia dellamemoria di costituzione di controparte”, affermazione che dunque paventaun ritardo di Cancelleria, senza chiarire quale fosse la richiesta rivoltale equando lo sia stata, è meramente tale, siccome non corredatadocumentalmente. Inoltre, sulla medesima china, è formulato in guisa didolersi dell’omessa rimessione in termini per causa non imputabile,istanza tuttavia palesemente mai articolata.5.2. È, ad ogni modo, manifestamente infondato, in quanto – comerilevato nella condivisa proposta di definizione agevolata – non ricorre ilvizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto conla pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto diquest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito;nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazionelogica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenuteidonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessarial'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementiNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662 del 2020); nella specie,il giudice di appello si è pronunciato sulle eccezioni articolate da parteappellante, ritenendo che le stesse fossero “ab origine” sprovviste difondamento (esplicitando che “non risultano neanche sollevate eccezioni edifese, pur ammesse per effetto del richiamato 3° comma dell’art. 19 delD. lgs 546/92, con riferimento alle cartelle medesime, che avrebberopotuto consentire un esame del merito, della legittimità e fondatezza dellepretese erariali”): il medesimo, pertanto, ha (altresì) implicitamenterigettato la richiesta di formalizzazione di motivi aggiunti.6. Quarto motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 per omesso e/o carente esame epronuncia sugli specifici motivi d’appello relativi alla non notifica dellecartelle di pagamento, in particolare per quelle inviate con pec; tutto inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3”.6.1. “La società contribuente eccepiva la errata notifica di tutte lecartelle impugnate tramite l’intimazione di pagamento n.02220179006326138000”. “Successivamente, con la memoria del 25maggio 2021 […] si illustravano tali motivi d’appello: ‘I. cartelleimpugnate: assenza di prova di notifica […]; II. sulla istanza di dilazionenon prova la notifica e non equivale ad accettazione del debito, nonche’sugli atti di pignoramento […]; III. sulla non comunicazione delle cartelle,per errata notifica a mezzo pec [per essere le mail state inviate da indirizzinon inseriti in pubblici registri] […]’”.7. Il motivo è manifestamente infondato.La CTR ha offerto chiara e sufficiente risposta, scrivendo che, comerilevato dalla CTP, “l’esame della documentazione in atti” “ha consentito laverifica della regolarità delle notifiche effettuate, delle cartelle dipagamento” e, soprattutto, soggiungendo che la contribuente noncontesta “la presentazione di istanze di rateazione e l’esistenza diNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026pignoramenti a seguito di mancati pagamenti”, circostanze pacificamenteincompatibili con l’asserita mancata conoscenza delle cartelle.La seconda “ratio decidendi” non risulta neppure impugnata.Al riguardo, questa S.C. afferma che “la domanda di rateazione edi definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula disalvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso,configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollegal'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in sensostretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie unaspecifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e laconsapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. n. 9221 del 2024).Aggiungasi, tuzioristicamente, come già rilevato nella proposta didefinizione anticipata, che s’è affermato non esser nulla la notifica delricorso per cassazione effettuata da un indirizzo di posta elettronicacertificata non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente leproprie difese, essendo una maggiore rigidità formale in tema di notifichedigitali richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma nonanche del mittente (Cass., Sez. U., n. 15979 del 2022). “Funditus”: “Intema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da partedell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dalregistro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuenteevidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dallaricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diversoda quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18683 del 2023).8. Quinto motivo: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.richiamato dall’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 36 n. 3 d.lgs. n.546/1992 per non avere la ctr esaminato ed affrontato tutti gli specificiNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026motivi sulla non prova prodotta in giudizio per la notifica delle cartelle dipagamento, nonché sui motivi di prescrizione; tutto in relazione all’art.360, co. 1 n. 4”.9. Il motivo segue le sorti del precedente dovendosi solo aggiungerequanto segue.9.1. Incorre in difetto di autosufficienza, di per sé forierod’inammissibilità, in ordine alle non trascritte precise devoluzionieffettuate in secondo e finanche in primo grado. “A fortiori” – non affattoconfrontandosi con l’affermazione della CTR sulla già acquisita conoscenzadelle cartelle per “la presentazione di istanze di rateazione e l’esistenza dipignoramenti istanze di rateazione e l’esistenza di pignoramenti a seguitodi mancati pagamenti” – non esplicita i riferimenti relativi a ciascunacartella, in specie dal punto di vista del titolo delle riprese, delle impostecoinvolte, della notifica e della relativa data, da rapportarsi (oltreché allaprecedente intimazione per le cartelle comuni a quella che quivi neoccupa) al contenuto ed alla data delle istanze di rateazione e deipignoramenti: in tal guisa, è impedita alcuna delibazione delle censure, ivicompresa, segnatamente, quella inerente la maturazione dellaprescrizione.9.2. Fermo quanto precede, il giudice di appello – alla stregua diquanto già detto – ha persino esplicitamente pronunciato sulla questionedella corretta notificazione delle cartelle di pagamento e sulla conseguentenon deducibilità delle questioni di prescrizione in sede di impugnazione diintimazione di pagamento.Infine, anche la recriminazione di non avere la sentenza impugnatapronunciato su tutte le difese di parte non coglie nel segno. Invero, al finedi assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appellonon è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni sottopostegli, essendonecessario e sufficiente che egli – come nella specie – espongaNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenereimplicitamente rigettate tutte le argomentazioni.10. Sesto motivo: “Sulla questione pregiudiziale alla corte di giustiziaeuropea ex art. 267 TFUE per violazione dell’art. 44 regolamento europeon. 910/2014 (eIDAS), violazione derivata dall’operato dell’Agenzia delleentrate-Riscossione che notifica atti tributari tramite indirizzi pec nonestratti dall’indice ministeriale, in particolare dall’indice IPA e INIPEC”.11. Il motivo è inammissibile.11.1. La censura non è ancorata ad alcuno specifico atto: intimazioneoggetto del presente giudizio o pregresse cartelle.Peraltro, in riferimento alle cartelle, cui si riferiscono i motiviprecedenti, che dunque riverberano effetti sul presente incanalandolo neimedesimi binari, la loro conoscenza, come ripetutamente detto, èargomentata dalla CTR anche in funzione della presentazione di istanze dirateazione e dell’esistenza di pignoramenti, alla stregua di “ratiodecidendi” non impugnata; sicché il “thema” della notifica delle cartellerecede, in quanto non decisivo.11.2. Ad ogni buon conto, sulla dedotta questione pregiudiziale, lamedesima è manifestamente infondata.La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già avuto modo diaffermare che, a termini dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamenton. 910/2014,34. […] a una firma elettronica non possono essere negati gli effettigiuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solomotivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti perfirme elettroniche qualificate.35. Ne consegue che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali diinvalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale chevieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l’efficacia probatoriadelle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che taliNumero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisitistabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possaessere considerata una «firma elettronica qualificata».36. […] tale interpretazione è corroborata dall’articolo 2, paragrafo 3,del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 diquest’ultimo, da cui risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effettigiuridici delle firme elettroniche. Infatti, in forza di tale disposizione, gliStati membri sono liberi di decidere se le comunicazioni e i pareri emessiin particolare dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei soggettipassivi possano presentarsi in forma elettronica e, se del caso,determinare quale tipo di firma elettronica sia richiesto in funzione dellecircostanze. Il regolamento n. 910/2014 non prevede a quale tipoparticolare di firma elettronica si debba ricorrere nell’ambito dellaredazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisioneamministrativa adottata sotto forma di documento elettronico. Diconseguenza, spetta agli Stati membri determinare se una siffattadecisione amministrativa richieda esclusivamente una firma elettronicaqualificata e quali siano, eventualmente, le conseguenze del mancatorispetto di tale requisito.Ne consegue che deve essere disattesa la richiesta della contribuentedi rinvio alla Corte di giustizia e, con essa, “a fortiori”, come giàanticipato, la richiesta di trattazione in pubblica udienza, di cui allamemoria.12. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis,comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 24418/2022Numero sezionale 7758/2025Numero di raccolta generale 8188/2026Data pubblicazione 02/04/2026La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate in euro 6.600, oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 1.100.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris