CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 06067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24719/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 126/ 02/ 21 depositata il22/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 126/02/21 del 22/02/2021, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 37/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, l’uno per IRAP e IVA nei confronti della società e gli altri per IRPEF nei confronti di ciascuno dei soci, con imputazione dei maggiori redditi per trasparenza. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese di AE, l’atto impositivo nei confronti della società contribuente era stato emesso, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione della esistenza di acquisti e vendite non contabilizzati e di acquisti di carburanti in violazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444. 2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che i giudizi di merito si sono svolti nei confronti di Puliservice s.r.l. nonché nei confronti dei soci di quest’ultima, Domenico, Rosario e [OSCURATO:PERSONA]. Il presente giudizio, invece, è stata proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della estinzione della società (cancellata dal registro delle imprese in data 15/03/2021) e della definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte dei soci Rosario e [OSCURATO:PERSONA], delle rispettive posizioni personali, concernenti gli avvisi di accertamento IRPEF loro notificati. 1.1. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che la CTR ha ritenuto di dovere pronunciare unicamente con riferimento all’avviso di accertamento notificato a Puliservice s.r.l. (all’epoca dei fatti contestati e fino al 29/10/2012 Puliservice s.n.c.), a suo dire unico accertamento oggetto del giudizio anche davanti alla CTP. 1.2. Orbene, indipendentemente dalla circostanza che l’oggetto del giudizio debba ritenersi limitato all’avviso di accertamento nei confronti della società ovvero anche a quelli riguardanti i soci (questione, peraltro, oggetto del secondo motivo di ricorso), non è dubbio che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di tutti i soci, in quanto successori a titolo universale della società estinta (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013). 1.3. Invero, la circostanza, peraltro solo allegata, che i soci Rosario e [OSCURATO:PERSONA] abbiano definito gli avvisi di accertamento personali non esclude la loro legittimazione a contraddire nei confronti dell’avviso di accertamento notificato alla società. 1.4. Va, dunque, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. 2. Sotto diverso profilo, appare, altresì, necessaria, in ragione dei motivi proposti dalla ricorrente, l’acquisizione – a cura della Cancelleria –del fascicolo d’ufficio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni novanta per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dispone che, a cura della Canc