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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 41624/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO4at-e-awissn-al4e-pe4ii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la erronea qualificazione dei fatti contestati, anche per difetto di dolo, dalla quale sarebbe dovuta conseguire l'assoluzione dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall'imputazione risulta che il ricorrente "per sfuggire al controllo da parte delle forze di Polizia colpiva con un violento calcio al ginocchio" l'operante; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza, il cui elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (da ultimo, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 e Il nsigliere est DEPOS!TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO4at-e-awissn-al4e-pe4ii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la erronea qualificazione dei fatti contestati, anche per difetto di dolo, dalla quale sarebbe dovuta conseguire l'assoluzione dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall'imputazione risulta che il ricorrente "per sfuggire al controllo da parte delle forze di Polizia colpiva con un violento calcio al ginocchio" l'operante; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza, il cui elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (da ultimo, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 e Il nsigliere est DEPOS!TATA
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