CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30247/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla determinazioneconcernente la rifusione delle spese legali, il rigetto nel resto;udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Forlì, che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, cheinsiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dalG.i.p. del Tribunale di Forlì all’esito del giudizio abbreviato e appellatadall’imputato e delle parti civili, la Corte d’assise d’appello di Bologna hadichiaratoXXXXXXXXXXXXXX responsabile del reato ex artt. 81, cpv., 609-bis,609-ter, comma 2, cod. pen. a lui ascritto, commesso sino al marzo 2020 perquanto attiene la minore [OSCURATO:PERSONA], e fino all’estate 2020 per quanto attienela minore XXXXXXXXXXXXXXXXX ha rideterminato in 9.600 euro, oltre 15% dispese generali, i.v.a. e c.p.a. le spese di costituzione e difesa sostenute dalleparti civili nel giudizio di primo grado, e, conseguentemente, ha condannatol’imputato al pagamento di tale importo in favore delle parti civili costituite; haconfermato, nel resto, la sentenza impugnata, condannando l’imputato allarefusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute nel grado, nellamisura di 3.403,20 euro, oltre accessori di legge.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 597, commi 3 e 4, cod. proc.pen., 133 e 609-bis cod. pen., perché, sebbene la Corte di appello abbia assoltol’imputato dalle condotte susseguenti al marzo 2020 con riguardo aXXXXXXXXXXe per quelle successive all’estate 2020 con riguardo adXXXXXXXXXXXXXXXXX nondimeno ha lasciata inalterata la misura della pena, ciòche integra il vizio di motivazione contraddittoria oltre che la violazione deldivieto di reformatio in pejus, come affermato dalla giurisprudenza puntualmenteindicata nel ricorso, con riferimento alla determinazione sia della pena base, siaper quanto concerne gli aumenti operati tanto per la continuazione interna,quanto per la continuazione esterna.2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85, 88 e 89 cod. pen.Argomenta il difensore che la motivazione è censurabile nella parte in cui, neiconfronti del ricorrente, ha escluso, in contrasto con le risultanze processuali,una situazione rilevante ai sensi degli artt. 85, 88 cod. pen. ovvero, in subordine,ex art. 89 cod. pen. La Corte di appello, invero, sulla base del consulenza svoltadal prof. XXXXXXXX, per un verso, ha escluso che l’imputato fosse affetto da unamalattia psichica clinicamente riconosciuta e, dall’altro, ha contraddittoriamenteaffermato che lo spazio di libero arbitrio era ridotto e che il disturbo di cui eraaffetto il XXXXX ha inciso sulla capacità di “fare altrimenti” e di autodeterminarsicon sufficiente consapevolezza. Si è in presenza, ad avviso del difensore, diargomentazioni manifestamente contraddittorie e contrastanti con gliorientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite(si indica la sentenza n. 9163 del 2025, stralci della cui motivazione sonoampiamente riportati nel ricorso), secondo cui i disturbi della personalità sonoriconducibili nella sfera di valutazione degli artt. 85, 88 e 89 cod. pen. Aggiungeil difensore che la motivazione è contraddittoria laddove afferma che ilconsulente non abbia mai valutato le dichiarazioni delle minori, posto che,nell’elaborato tecnico, il secondo paragrato è intitolato “In tema di dichiarazionirese delle minori”, e considerando che il prof.XXXXXXXX è stato nominatoconsulente sin dall’incidente probatorio volto all’ascolto delle minori. Argomentail difensore che se la Corte di appello avesse voluto discostarsi dalle risultanzedell’elaborato del consulente, avrebbe dovuto disporre una perizia, il che non èavvenuto.2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al diniego della diminuente di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod. pen. Espone il difensore che la Corte di merito nonha considerato che, nella vicenda in esame, gli episodi sono autonomamentecessati nel 2020 e che i contegni serbati dall’imputato, come contestati nelleimputazioni, dal punto di vista oggettivo appaiono di trascurabile gravità, mentreha valorizzato il dato della minore età, che è già autonomamente considerato aifini delle determinazione della pena base e quale circostanza aggravante.2.4. Con un quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 609-bis cod. pen., nella partein cui la penale responsabilità dell’imputato è stata ritenuta anche in epocaantecedente al 3 agosto 2018, data in cui è avvenuta l’acquisto della Playstation,al cui utilizzo è connessa la gran parte degli episodi in contestazioni, secondo lostesso racconto delle minori; la motivazione, ad avviso del difensore, ècensurabile sia perché utilizza in chiave accusatoria lo scontrino di acquisto, siaperché offre una spiegazione del tutto congetturale e perché pretende dicorroborare tali erronee cadenze argomentative con la relazione del consulente,da cui, invece, risulta che i contegni dell’imputato avvenivano in concomitanza digiochi alla consolle Playstation.2.5. Con un quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 185 cod. pen. con riferimento allestatuizioni civili, sia in punto di esclusione di completa satisfattività di quanto giàcorrisposto a titolo di risarcimento - che è stato calcolato sulla base delle Lineeguida dette in materia e delle Tabelle di valutazione del danno, che non sonostate considerate dalla Corte di appello -, sia in ordine alla condanna genericariconosciuta in capo ai genitori delle minori iure proprio, avendo la Corte dimerito fatto riferimento alla giurisprudenza elaborata a proposito del danno deiprossimi congiunti a seguito dei delitti di lesioni personali ovvero di morte, eventinon omogenei a quelli in esame, e sulla base di considerazioni del tuttoipotetiche.2.6. Con un sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ. d.m.n. 147 del 2022, avendo la Corte di appello liquidato le spese legali sostenutedalle parti civili nel giudizio di primo grado per lo svolgimento dell'attivitàcumulativa con maggiorazione del 20% per ciascuna delle sei parti civili, senzaconsiderare che, secondo l’art. 12, comma 2, secondo periodo, d.m. n. 55 del2014, «quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazioneprofessionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o didiritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compensoaltrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30per cento».3. Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria,con cui si rimette in ordine al primo motivo e chiede l’inammissibilità o il rigettodei restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, nei limiti e per le ragionidi seguito illustrate, essendo gli motivi altri inammissibili.2. Quanto al primo motivo, si rammenta che, secondo il costanteinsegnamento predicato da questa Corte di legittimità, che il Collegio intenderibadire, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenzaimpugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, matutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi,anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, sicché vi èviolazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da partedel solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificatidal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della penaoriginariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (Sez.2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 – 02; in sensoconforme, cfr. Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Dalla, Rv. 283535 – 01; Sez. 1,n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602 - 01).Nel caso in esame, posto che il pubblico ministero non ha impugnato lasentenza di primo grado, la Corte di appello ha obliterato il principio ora evocato,in quanto, pur riducendo il perimetro temporale di entrambi i delitti continuaticontestati, rispettivamente, ai capi 1) e 2) – e quindi, nella sostanza, assolvendol’imputato dai fatti commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dopo il marzo 2020 edi XXXXXXXXXXXXXXXX dopo l'estate del 2020 – ha lasciato inalterati gliaumenti di pena per la continuazione sia interna quanto al capo 2) – ritenuto dalG.i.p. il reato più grave (cfr. p. 6 della sentenza di primo grado)-, sia esternaquanto al capo 1), aumenti che, viceversa, avrebbero dovuto essere rimodulatiin melius, alla luce dei criteri ex art. 133 cod. pen. e nei limiti stabiliti dall’art. 81cpv. cod. pen.Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullatalimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione delle Corted’assise d’appello di Bologna, la quale si atterrà al principio dinanzi richiamato.3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.3.1. Nel superare una visione della malattia mentale costretta in una rigidacatalogazione psichiatrica, le Sezioni unite hanno affermato che, ai fini delriconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi dellapersonalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattiementali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano diconsistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità diintendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizioneche sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effettodel quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbomentale (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).Al proposito, le Sezioni Unite hanno rimarcato l'esigenza di una verifica ditipo causale, specificamente ancorata al rapporto di derivazione tra le abnormitàpsichiche e disturbi della personalità e la concreta fattispecie, ferma restandol'irrilevanza, ai fini dell'imputabilità, di altre anomalie caratteriali, o alterazioni edisarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchéagli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano,eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".Nel solco di tale insegnamento, si è esclusa l’incidenza sulla capacità diintendere e di volere della sindrome ansioso depressiva (Sez. 5, n. 44045 del06/11/2008, Rodà, Rv. 241804 - 01), delle cosiddette "abnormità psichiche",intese quali nevrosi d'ansia o reazioni a "corto circuito", aventi natura transitoriae non indicative di uno stato morboso (Sez. 1, n. 23295 del 16/04/2014,Veronico, Rv. 262133 - 01), delle diagnosi di "personalità borderline", attribuitaper "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività,scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmentesentimenti" (Sez. 6, n. 43285 del 27/10/2009, Bolognani, Rv. 245253 - 01) edelle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità o statiemotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro piùampio di infermità (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 - 01).Allo stesso modo, si è ripetutamente affermato che la parafilia, in cui rientrala pedofilia, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore,rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sullecapacità intellettive e volitive della persona (Sez. 3, n. 44512 del 19/09/2024,3, n. 6818 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262413 - 01; Sez. 3, n. 38896 del23/04/2013, C., Rv. 256691 – 01; sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011,3.2. Nel caso in esame, si osserva che la Corte di merito, dopo avercorrettamente richiamato i principi ora evocati, ha escluso, sulla base dellaconsulenza di parte svolta dal prof. XXXXXXXX – che, peraltro, si fondaesclusivamente sulle dichiarazioni deresponsabilizzanti rese dall’imputato, ilquale ha “addebitato” alle vittime quanto accaduto (cfr., ampiamente, p. 14 dellasentenza impugnata) – la sussistenza di qualsivoglia dubbio in ordine alla pienacapacità di intendere e di volere del XXXXXal momento della commissione deireati in danno delle due vittime.La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l’imputato era sì affetto daparafilia, disturbo che, pur dando luogo ad “un impulso irresistibile senza che ilsoggetto riuscisse più ad opporre un controllo razionalmente fondato” (p. 8dell’elaborato, citato a p. 13 della sentenza impugnata), tuttavia – come risultadalla stessa consulenza (cfr. ancora p. 13 della sentenza impugnata) - non eradi consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità diintendere e di volere dell’agente.Una conclusione del genere, ha messo in luce la Corte territoriale in manieracertamente non implausibile sul piano logico, trova conferma nel fatto che lecondotte, durate per anni, furono tutte commesse quando la compagnadell’imputato non era presente; il che significa che l’imputato ben sapevagovernare i propri impulsi, a cui dava libero sfogo approfittando, per anni e conassoluta consapevolezza, dei momenti a lui propizi per non essere scoperto.3.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, immune da errori di dirittoe da aporie logiche, le censure mosse dal ricorrente, non deducendo untravisamento della prova per omissione – laddove, in ipotesi, la consulenzaavesse affermato a chiare lettere che l’imputato era incapace, almenoparzialmente, di intendere e di volere -, appaiono, per un verso, generiche, inquanto valorizzano, in maniera selettiva, solo taluni aspetti della consulenza, e,per altro verso, si muovono su un piano fattuale e si risolvono, a ben vedere,nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio inordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti: attività entrambe precluse nelgiudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienzaconoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.4.1. L’art. 609-bis cod. pen. prevede, all’ultimo comma, una circostanzaeccedenti i due terzi, «nei casi di minore gravità».Come evidenziato dalla Corte costituzionale, la legge n. 66 del 1996, che hariformato la disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, ha realizzato una«concentrazione nell’unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.)delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamentepreviste negli artt. 519 e 521 del testo originario del codice penale» (sentenza n.325 del 2005) e, nel descrivere la condotta del nuovo delitto di violenzasessuale, l’attuale art. 609-bis cod. pen. impiega, quale termine di riferimentodell’attività costrittiva, l’espressione «atti sessuali», che costituisce il fulcro dellanuova fattispecie incriminatrice, volta a sintetizzare, mediante una formulaparticolarmente ampia, le nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidinepresenti nella precedente normativa.Proprio l’introduzione dell’unitaria nozione di atto sessuale – la quale, purcontinuando «ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzionecarnale e dall’altro gli atti di libidine, […] intende distaccarsi dalla fisicità ematerialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutelacontro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella pienaautodeterminazione della sfera sessuale» – ha fatto sorgere «l’esigenza diintrodurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (sentenza n.325 del 2005).La previsione di tale circostanza attenuante si pone perciò «qualetemperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato dicomportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertàsessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesionedell’oggettività giuridica del reato» (sentenza n. 325 del 2005; 106 del 2014).L’attenuante in parola, quindi, rappresenta una “valvola di sicurezza” checonsenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravitàdella singola condotta; invero, la formulazione normativa dell’art. 609-bis cod.pen., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo,condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore,e proprio la previsione di tale “valvola di sicurezza” consente di irrogare unapena proporzionata alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto.4.2. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, l'attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., puòessere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertàsessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalitàesecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale checomprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizionifisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate inrelazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato,anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615;Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del01/07/2014, S, Rv. 260501 ed altre prec. conf.).Si è ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano icriteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all'art. 133, comma 2, cod.pen. in quanto la mitigazione della pena prevista nell'ipotesi di minore gravità delreato di violenza sessuale non risponde all'esigenza di adeguamento allacolpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì allaminore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridicodella libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018,B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n.23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.).A tal proposito, si è precisato che la reiterazione di rapporti sessuali èespressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima,non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, T.,Rv. 263749; Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010, D. e altri, Rv. 247286; Sez. 3, n.2001 del 13/11/2007, dep. 2008, R., Rv. 238847), perché tale reiterazioneapprofondisce l’offesa del bene tutelato dalla norma incriminatrice, a meno chela condotta sia del tutto occasionale ovvero si sia al cospetto di una nonsignificativa reiterazione di tale condotta nei riguardi del medesimo soggettopassivo (Sez. 3, n. 13729 del 22/11/2018, dep. 2019, C, Rv. 275188).Coerentemente a tale esegesi, si è affermato che, nel caso di più fatti incontinuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne, ilriconoscimento dell'attenuante della minore gravità richiede che ogni singolofatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto,ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato,comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così dacomportare l'esclusione dell'attenuante speciale (Sez. 3, n. 49308 del24/11/2022, P., Rv. 283913 - 01).4.3. Nel caso in esame, all’esito di una valutazione globale del fattocommesso in danno delle due minori di dieci anni, la Corte di merito (cfr. p. 16della sentenza impugnata) ha escluso i caratteri della “minore gravità” inrelazione sia alle modalità esecutive e al grado di coartazione esercitato sullevittime, sia alle condizioni fisiche e psicologiche di queste ultime e allareiterazione nel tempo dei fatti, protrattasi per non meno di due anni in relazionea ciascuna vittima, con cadenza settimanale.Si tratta di una valutazione aderente ai consolidati principi in materia e checertamente non può dirsi manifestamente illogica, sicché supera il vaglio dilegittimità.5. Il quarto motivo è inammissibile perché articolato in fatto e, comunque,perché generico.5.1. Richiamati i ben noti limiti, specie in presenza – come nella vicenda quial vaglio - di “doppia conforme” affermazione della penale responsabilità, delsindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità nonsolo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva chela Corte di merito, nel solco tracciato dal Tribunale, ha ribadito l'affermazionedella penale responsabilità anche per i fatti anteriori al 3 agosto 2018 con unpercorso argomentativo analitico e scevro da vizi logici (cfr. p. 9 ss. dellasentenza impugnata).La Corte d'appello ha spiegato che la prospettazione difensiva, secondo cuila console PS4 era stata acquistata dall'imputato in quella data, non solo non èdimostrata, posto che lo scontrino non è specificatamente riferibile aquell’acquisto, ma, in ogni caso, è del tutto influente per un duplice ordine diragioni: per un verso, prima di tale data l’imputato ben poteva essere inpossesso di un’altra console e, per altro verso – e in maniera dirimente -entrambe le bambine hanno riferito di abusi commessi molto prima dell’acquistodella console, quando frequentavano la prima elementare.5.2. Anche il tal caso, il motivo non solo non si misura criticamente fino infondo con le argomentazioni dinanzi indicate, ma introduce questioni di fatto, chesono state valutate dalla Corte territoriale con una motivazione immune dacriticità logiche.6. Il quinto è inammissibile per carenza di interesse.6.1. Dalla sentenza primo grado, emerge che: 1) l’imputato ha versato, atitolo risarcimento del danno, la somma complessiva di 70.000 euro, somma chele parti civili hanno trattenuto quale di acconto sul maggior danno; 2) il G.i.p. hacondannato l’imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite particivili da liquidarsi avanti al giudice civile, statuizione confermata nella Corte diappello.6.2. Orbene, si rileva che, ai fini della condanna generica al risarcimento deidanni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili,essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fattodannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudiziolamentato, desumibile anche presuntivamente (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 51160del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 - 01); pertanto, la condanna generica alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituisce una meradeclaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia allastessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez.4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, P.c. in proc. Bordogna e altri, Rv.270386 - 01).In altri termini, solamente nel giudizio civile saranno definitivamenteliquidati i danni patiti dalle parti civili e, conseguentemente, solo in quella sede –e non in questa - sarà valutata la congruità o meno della somma già versatadall’imputato a titolo di risarcimento del danno.7. Il sesto è inammissibile perché generico.7.1. Si rileva che, in accoglimento dell’appello proposto dalle parti civili, laCorte di appello ha liquidato le spese legali per lo svolgimento dell'attivitàcumulativa svolte dal difensore delle sei parti civili (le due persone offese e irispettivi genitori) nel giudizio di primo grado in complessivi 9.600 euro, ossia4.800 euro per la prima parte civile, importo maggiorato del 20% per ciascunadelle ulteriori cinque.La Corte territoriale non ha ignorato il disposto dell’art. 12, comma 2, ultimoperiodo, d.m. n. 55 del 2014, ma ne ha escluso l’applicazione, riscontrando lamancanza del presupposto, ossia l’identità di posizione delle parti, spiegandonemotivatamente le ragioni, ossia «considerata la specificità delle singole eassolutamente diverse posizioni processuali (ogni vittima ha subito uno specificoe determinato danno conseguente al suo specifico e determinato coinvolgimentodella vicenda», e avendo perciò «il difensore delle stesse svolto attività difensivadiversa per ciascuna di esse» (p. 19 della sentenza impugnata).7.2. Di fronte a tale apparato argomentativo il motivo è generico, perchénon attacca specificatamente la motivazione, ma si limita a invocare l’art. 12,comma 2, ultima parte, d.m. n. 55 del 2014, norma ritenuta non applicabile alcaso qui al vaglio proprio perché la prestazione professionale del difensore nelgiudizio di primo grado aveva comportato l'esame di specifiche e distintesituazioni di fatto e di diritto in relazione alle diverse parti civili costituite.8. L’inammissibilità dei motivi, diversi da quello concernente il trattamentosanzionatorio, comporta che l’imputato deve essere condannato alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallecostituite parti civile, che si liquidano in complessivi euro 4.791,80, ossia 3.686euro, aumentati del 30% ai sensi dell’art. 12, comma 2, ultima parte, d.m. n. 55del 2014, posto che il difensore, in questo grado di giudizio, ha svolto un’unicacontestare la fondatezza del ricorso dell’imputato, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise diappello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4791,80, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.