CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 gennaio 1953
Cassazione n. 11092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1953 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola, aventi al quale pende il giudizio dibattimentale radicato contro il medesimo per reati tributari, aveva rigettato le richieste da quest'ultimo avanzate e volte, da un lato, ad ottenere il rilascio di copie di verbali di perquisizione e sequestro e, d'altro lato, ad ottenere, a mezzo della polizia giudiziaria, l'inventario di documenti indicati nell'istanza. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge - si evoca l'art. 430, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - e mancanza ed illogicità della motivazione per omessa disamina degli atti processuali sottoposti a vaglio. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 3.1. Con riguardo alla doglianza sul rigetto dell'autorizzazione al rilascio di copia "dei verbali di perquisizione ed eventuale sequestro della documentazione, redatti a seguito delle operazioni di P.G. all'interno del parco, effettuate dopo il 14.12.2017" (così viene riassunta in ricorso l'istanza presentata al primo giudice), in disparte il fatto che i giudici di merito hanno rilevato che gli stessi sono in atti presenti, a disposizione delle parti, e che l'istante non aveva precisato - né lo fa in questa sede - quali eventualmente mancassero, la stessa è stata dichiarata inammissibile dall'ordinanza impugnata sull'esatto, e assorbente, rilievo che non trattasi di questione deducibile con l'appello cautelare. Ed invero, ai sensi dell'art. 322 bis, comma 1, cod. proc. pen., detto mezzo d'impugnazione è previsto per le ordinanze in materia di sequestro preventivo e per il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero e il provvedimento adottato dal Tribunale di Paola sul rilascio di copie non rientra nelle tassative ipotesi disciplinate nella disposizione, essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 116 cod. proc. pen., con conseguente inoppugnabilità, salvo il caso dell'abnormità (cfr. Sez. 6, n. 14999 del 13/12/2013, dep. 2014, Cisterna, Rv. 260884; Sez. 6, n. 27737 del 11/06/2013, Alazraki e a., Rv. 255788). 3.2. Per analoghe ragioni è corretta la declaratoria di inammissibilità dell'ulteriore istanza, trattandosi - secondo quanto è dato comprendere dallo stringato ricorso - di una richiesta istruttoria avanzata al giudice dibattimentale che non riguarda neppure beni in sequestro, come lo stesso impugnante riconosce a pag. 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Trattandosi di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, a norma dell'art. 586, comma 1, cod. proc. P;pen., la stessa è infatti impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente