CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eca Zoncu; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste con sentenza dell'8 settembre 2025 ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, dal reato di avere omesso, ricoprendo la qualità di promotore, di dare preventiva comunicazione al Questore di Trieste di una pubblica manifestazione. Ciò in quanto, a parere del Tribunale, egli non aveva la qualifica di promotore anche in ragione del fatto che colui che mandò la comunicazione alla Questura, per quanto tardivamente, era persona diversa dall'imputato. Nel corso del giudizio era emerso un altro elemento a carico dell'imputato che non gli era stato contestato e, cioè, il fatto che egli avesse preso la parola durante la manifestazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica di Trieste, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 18 r. d. 773/1931. La qualifica di organizzatore in capo all'imputato discende dal fatto che egli scaricò dalla sua auto l'impianto stereo, strumento essenziale per la 1 \\manifestazione in quanto in assenza del medesimo nessuno avrebbe potuto ascoltare gli oratori; egli era anche uno di loro. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché la impugnata sentenza richiama un arresto che individua nel promotore della manifestazione anche colui che collabora alla realizzazione pratica e al buon esito di essa, partecipando alla fase preparatoria e di certo fra tali soggetti non poteva non annoverarsi l'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 18 r.d. 773/1931 punisce il promotore che non dia avviso al Questore almeno tre giorni prima di una riunione in luogo pubblico; al promotore, quale soggetto agente, è affiancato colui che nella detta riunione prende la parola, purché sia a conoscenza dell'omesso preavviso, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.90 del 1970. L'evoluzione giurisprudenziale del concetto di promotore è nel senso di dare delle indicazioni precise su cosa si intenda per promotore, allargando la qualifica anche ai soggetti che con condotte materiali e oggettivabili, facilmente individuabili dall'esterno, appaiano coinvolti nella promozione e organizzazione della riunione. Come statuito da questa Corte fin dalle pronunce più risalenti, nel concetto di 'promotore' va compreso non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione, ma anche colui che si attivi per la sua riuscita, realizzando una concreta attività, che è ben distinta dalla semplice partecipazione alla manifestazione illegale, non integrante reato. E' sufficiente a caratterizzare la figura del promotore che egli abbia preso l'iniziativa ed abbia concorso con parole di incitamento a favorire e rendere possibile la riunione (Sez. 1, n. 1271 del 17/4/1973, Bernardini, RV 126175). Promotore è colui che provoca, fa nascere, determina ovvero da inizio o impulso ad una determinata azione anche se la preparazione o l'organizzazione non sono componenti necessarie di siffatta attività, di certo l'incitamento o la sollecitazione, in quanto valgono a fare sì che si verifichi un determinato fatto, costituiscono l'espressione di un'attività propulsiva e, quindi, promozionale, che rientra nella previsione dell'art 18 TULPS (Sez. 1, n. 763 del 30/11/1977, dep. 1978, Valcic, Rv. 137720 - 01). 2Risponde, come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie, del reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria. (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 - 01: nella specie è stato ritenuto promotore il soggetto che durante il corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti) Ai fini della configurabilità del reato di omesso previo avviso al Questore, di cui all'alt 18 TULPS, risponde come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200 - 01) In ragione di tali arresti della giurisprudenza di legittimità, alcuni dei quali richiamati nel provvedimento, la motivazione si appalesa contraddittoria laddove non cala tali principi nel caso concreto e, in particolare, non li utilizza per valutare la condotta dell'imputato che ha fornito alla riunione l'impianto stereo per consentire agli oratori di esser sentiti dal pubblico, elemento essenziale per la buona riuscita di una riunione. 2. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio. P.Q.MMar l