CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MARSALA il 28/04/1969 avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, attestava falsamente di essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento omettendo di indicare la sottoposizione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento, in forza di ordinanza applicativa del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 04/08/2020. 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e al vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Secondo il ricorrente la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituirebbe un'informazione di carattere reddituale e non potrebbe rientrare nella residuale categoria delle altre informazioni richieste dalla disciplina normativa configurando l'omissione contestata al ricorrente, come affermato da Sez. 3, n. 19873 del 2025, non già una causa di revoca o di riduzione del beneficio quando piuttosto una causa di sospensione del beneficio come disposto dall'articolo 7 ter del medesimo di d.l. 4 del 2019. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe tralasciato pure di apprezzare l'elemento del dolo specifico costituito dal fine di ottenere indebitamente il beneficio omettendo qualsiasi risposta al motivo di appello. 2.2. Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. La Corte territoriale avrebbe negato in modo assertivo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza considerare le condizioni personali specificatamente dedotte dalla difesa in quanto il soggetto in cura presso il Sert di Marsala a causa di condizioni di grave alcol dipendenza. I giudici invero avrebbero ritenuto l'insussistenza di elementi favorevoli per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va osservato che la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, prevede(va) due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». L'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa nella fase successiva all'ottenimento. Si è chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela 2dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. ckil G. C. m., ef cyy Si è poi precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7/comma 1,'4e omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435). 2. Quanto al caso in esame, deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). 3. Ciò premesso, risulta accertato in punto di fatto che il ricorrente aveva, in data 1 ottobre 2020, inoltrato all'Inps domanda per percepire il reddito di cittadinanza e che aveva omesso di dichiarare la sottoposizione a misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa famigliare, con divieto di avvicinamento, in forza di ordinanza applicativa del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 04/08/2020, in essere alla data di presentazione della domanda, sottoposizione a misura cautelare personale che costituisce circostanza ostativa, ai sensi dell'art. 2 lett. cbis del d.l. 4 del 2019 1„í5\ cem,.4 4ckt come mod. in sede di conversioneNh. 25 del 2019, prima della domanda presentata dal ricorrente in data ottobre 2020. Da cui la condanna per il reato di cui all'art. 71 comma lydel d.l. n. 4 del 2019. Ora, il ricorrente, anche mediante richiamo ad una pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] argomenta l'insussistenza del fatto sul rilievo che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituisce una informazione di carattere reddituale e non può rientrare nella residuale categoria delle "altre informazioni", trattandosi di una informazione che è causa di sospensione del beneficio, ai sensi dell'art. 7..ter del d.l. n. 4 del 2019. 4. La suggestiva tesi risulta infondata e il richiamo alla pronuncia di questa sezione non pertinente. Nel caso in esame, a differenza di quello scrutinato con la citata pronuncia n. 19873 del 2025, l'imputato ha omesso una informazione dovuta, quella di essere sottoposto a misura cautelare personale, in sede di domanda all'Inps volta ad ottenere il beneficio, poiché alla data di presentazione del 1 ottobre 2020, 3l'imputato era sottoposto a misura cautelare personale e, non essendo mai stata messo in discussione la sua applicazione ed efficacia, egli ha omesso una informazione dovuta, ai sensi del comma 1 del citato art. 7, in quanto, ai sensi dell'art. 2 lett. cbis del d.l. 4 del 2019, costituisce condizione ostativa al riconoscimento del beneficio. Non viene qui il rilievo il diverso caso, scrutinato nella menzionata pronuncia, ove l'imputata era stata condannata per il reato - diverso - di cui all'art. 7/ comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, nella quale l'omissione della sottoposizione a misura cautelare era successiva all'ottenimento del beneficio, situazione per la quale la Corte di cassazione ha ritenuto che tale omissione non integrasse "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" di cui al secondo comma ed era, invece, causa di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7 - ter del medesimo d.l. Allo stesso modo risulta infondato il profilo di carenza del dolo specifico, argomentato, pur succintamente, dalla modalità del fatto tra cui la circostanza che ha percepito il beneficio proprio in forza della omessa comunicazione del dato ostativo indicativo della finalità dell'azione di conseguire il beneficio economico. 5. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.M