CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 25546/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 711/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – 15/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8499/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° settembre 1987; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° gennaio 1979; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° gennaio 1984; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1975; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1991; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° gennaio 1977; avverso la sentenza del 17 maggio 2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente; letta la memoria depositata il 24 aprile 2025, con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile ricorrente, ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25546/2025 Roma, lì, 10/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la revoca tacita della costituzione di parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per intervenuta prescrizione), revocando le connesse statuizioni risarcitorie. 2. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo, con due motivi d’impugnazione (formulati sotto i profili della violazione di legge, in relazione agli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., del connesso vizio di motivazione e dell’inosservanza di norma processuale), che la Corte territoriale avrebbe dedotto la revoca tacita della costituzione di parte civile dall’asserita condotta renitente alle sollecitazioni contenute, sotto tale profilo, nel decreto di citazione, laddove, proprio in ragione di tali sollecitazioni, era stata depositata, prima, una manifestazione di persistente interesse alla decisione, ai fini civilistici, e poi una successiva memoria di conclusioni e richiesta di liquidazioni delle spese di lite, entrambe radicalmente pretermesse. 3. Il 24 aprile 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha depositato un’autonoma memoria con la quale ha rinunciato al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, in ragione dell’estinzione delle obbligazioni risarcitorie, connesse al versamento – successivo alla presentazione del ricorso – da parte dell’imputato, della somma concordata (di euro tremila). 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Non essendo imputabile al ricorrente la causa della sopravvenuta carenza d’interesse (alla luce dell’evidenziata scansione cronologica e del ristoro economico intervenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso), alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, non configurando il venir meno dell’interesse (per causa non imputabile al ricorrente) un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]