CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali chiarirne, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); che, nella specie, il ricorrente ripropone le questioni già disattese in appello, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo oggetto di impugnazione e senza la puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova del danno, anche in ragione della notorietà della parziale destinazione alla vendita degli indumenti dismessi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23