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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01062/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8629/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso “ex lege” DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avversola SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] GOTTOn.118/2022, depositata i l 08/02/2022 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a sanzione amministrativa, ex art. 6 d . l gs. 150/2011, innanzi al Giudice di Pace di Lipari, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 152/2016 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo. [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 171/2005 per avere questiassunto, nell'agosto del 2012, in occasione di tre crociere, il comando in qualità di skipper dell'imbarcazione da diporto «UNICA» (la cui armatrice era stata condannata in solido al trasgressore, obbligato principale), senza aver conseguito uno dei titoli professionali prescritti dal d.m. n. 121/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lipari accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza-ingiunzione.

Avverso tale decisione proponeva appello principale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Milazzo. [OSCURATO:PERSONA] formulava appelloin via incidentale, denunciando (tra l’altro) il vizio di costituzione dell’Amministrazionenel giudizio di primo gradoin quanto avvenuta a mezzo PEC.

In qualità di giudice di appello, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava nulla la sentenza impugnata, perché fondata sull’errato presupposto dell’applicazione, al caso in esame, dell’art. 4 legge n. 689 del 1981, norma estranea ai fatti di causa; nel merito, rigettava l’appello promosso dal Ministero e accoglieva l’appello incidentale annullando, per l’effetto, l’ordinanza-ingiunzione impugnata.

A sostegno della sua decisione, il Tribunale rilevava che non si sarebbe potuta utilizzare la documentazione prodotta dall’Amministrazione in primo grado, in quanto depositata a mezzo PEC, riguardando, peraltro, un’attività materiale non idonea a raggiungere lo scopo (con conseguente sanatoria del vizio exart. 156, comma 3, cod. proc. civ.), trattandosi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione.

Neanche sarebbe stata utilizzabile la documentazione allegata all’appello, essendo essa stata prodotta tardivamente.

Avverso la sentenza in epigrafe il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha proposto ricorso per c assazione affidandolo ad un solo motivo,illustrato con memoria.

Ha resistito con controricorsoMassimo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo proposto si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 6, comma8, d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il Ministero ricorrente deduce l’erroneità della statuizione del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto non regolarmente costituito innanzi al Giudice di Pace il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,poiché la costituzione era avvenuta via PEC.

In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale ha ritenuto che l’invio della documentazione via PEC non fosse valido , non essendo previstonel rito di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e che, quindi, i documenti prodotti in primo grado non sarebbero stati utilizzabili e che era più possibile acquisire tali documenti in grado di appello, siccome da ritenersi prodotti tardivamente, ragion per cuinon poteva considerarsi emersa apposita prova a sostegno dell’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla violazione amministrativa contestata.

A giudizio del Ministero ricorrente troverebbe, invece, applicazione l’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che esclude la nullità dell’atto ove esso abbia raggiunto lo scopo cui è destinato; tanto in aggiunta all’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, a tenore del quale il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché la contestazione o notificazione della violazione, senza con ciò escludere in alcun modo l’invio degli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio tramite PEC.

1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Occorre premettere che l’applicazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. invocato dal ricorrente presuppone una nullità relativa, riguardante i requisiti degli atti nel loro aspetto formale.

In questo senso deve essere letto il principio di diritto espresso da questa Corte e richiamato in ricorso, a mente del quale l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio exart. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione»(Cass. Sez.

U, n. 5160 del 04/03/2009; conf.: Sez. 3, n. 5644 del 3/03/2025; Sez. 6 -2, n. 1027 del 17/01/2017).

1.2. Diversamente accade nel caso di specie, ove la stessa legge aveva escluso la possibilità dell’invio telematico innanzi al Giudice di Pace (Cass. Sez. 2, n. 20575 del 29/09/2020; con riferimento al giudizio di legittimità: Cass. Sez.

U, n. 6074 del 4/03/2020).

L’art. 16-bis, comma 6 del d.-l.18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ancora vigente all’epoca dell’instaurazione del presente giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace (solo successivamente abrogato dall’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., che sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, introdotto dall’art. 35, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 30.06.2025),così dispone va : « Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati».

1.2.1. In altri termini, il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non poteva avvenire , al tempo dell’introduzione del presente giudizio di opposizione, mediante posta elettronica certificata (o mediante invio di raccomandata on l ine ai server delle poste italiane), non essendo ancora per tali uffici intervenuta la normativa che avesse accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione, al pari della documentazione pervenuta in formato analogico (cartaceo, via posta).

Tanto perché lo scopo dell’atto (di costituzione in giudizio, con la produzione dei documenti rilevanti) investe anche l’accesso e, quindi, la conoscenza da parte attrice degli atti prodotti dalla controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio; accessibilità che, prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma processuale, non era stata accertata con riferimento agli uffici del Giudice di Pace.

La modalità di costituzione in giudizio non sottende, dunque, di per sé un requisito formale suscettibile di sanatoria: il mezzo di comunicazione utilizzato implica, invece, un aspetto sostanziale del contradittorio che il legislatore ha voluto espressamente riservare al suo controllo ed intervento; tanto che l'operatività della disciplina del processo telematico era limitata, vigente l’art. 16-bis, comma 6, d.-l. n. 179 del 2012, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016 (Sez.

U.n. 6074 del 2020, cit.).

1.3. Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’inutilizzabilità della documentazione (relativa all’accertamento dell’infrazione contestata al Consortini) depositata irritualmente nel giudiziodi primo grado (e non più producibile in appello, perché ormai tardiva).

2. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorsodeve essere respinto.

Le spese sono liquidate in dispositivo eseguono la soccombenza, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Trattandosi di ricorso proposto da un Ministero, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002(applicandosi il criterio della c.d.

“prenotazione a debito”).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein €. 1.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, nonché al contributo forfettario e agli ulteriori accessori nella misura e sulle voci come per legge, con distrazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8629/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso “ex lege” DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avversola SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] GOTTOn.118/2022, depositata i l 08/02/2022 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a sanzione amministrativa, ex art. 6 d . l gs. 150/2011, innanzi al Giudice di Pace di Lipari, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 152/2016 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo. [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 171/2005 per avere questiassunto, nell'agosto del 2012, in occasione di tre crociere, il comando in qualità di skipper dell'imbarcazione da diporto «UNICA» (la cui armatrice era stata condannata in solido al trasgressore, obbligato principale), senza aver conseguito uno dei titoli professionali prescritti dal d.m. n. 121/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lipari accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza-ingiunzione. Avverso tale decisione proponeva appello principale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Milazzo. [OSCURATO:PERSONA] formulava appelloin via incidentale, denunciando (tra l’altro) il vizio di costituzione dell’Amministrazionenel giudizio di primo gradoin quanto avvenuta a mezzo PEC. In qualità di giudice di appello, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava nulla la sentenza impugnata, perché fondata sull’errato presupposto dell’applicazione, al caso in esame, dell’art. 4 legge n. 689 del 1981, norma estranea ai fatti di causa; nel merito, rigettava l’appello promosso dal Ministero e accoglieva l’appello incidentale annullando, per l’effetto, l’ordinanza-ingiunzione impugnata. A sostegno della sua decisione, il Tribunale rilevava che non si sarebbe potuta utilizzare la documentazione prodotta dall’Amministrazione in primo grado, in quanto depositata a mezzo PEC, riguardando, peraltro, un’attività materiale non idonea a raggiungere lo scopo (con conseguente sanatoria del vizio exart. 156, comma 3, cod. proc. civ.), trattandosi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione. Neanche sarebbe stata utilizzabile la documentazione allegata all’appello, essendo essa stata prodotta tardivamente. Avverso la sentenza in epigrafe il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha proposto ricorso per c assazione affidandolo ad un solo motivo,illustrato con memoria. Ha resistito con controricorsoMassimo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo proposto si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 6, comma8, d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Ministero ricorrente deduce l’erroneità della statuizione del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto non regolarmente costituito innanzi al Giudice di Pace il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,poiché la costituzione era avvenuta via PEC. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale ha ritenuto che l’invio della documentazione via PEC non fosse valido , non essendo previstonel rito di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e che, quindi, i documenti prodotti in primo grado non sarebbero stati utilizzabili e che era più possibile acquisire tali documenti in grado di appello, siccome da ritenersi prodotti tardivamente, ragion per cuinon poteva considerarsi emersa apposita prova a sostegno dell’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla violazione amministrativa contestata. A giudizio del Ministero ricorrente troverebbe, invece, applicazione l’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che esclude la nullità dell’atto ove esso abbia raggiunto lo scopo cui è destinato; tanto in aggiunta all’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, a tenore del quale il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché la contestazione o notificazione della violazione, senza con ciò escludere in alcun modo l’invio degli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio tramite PEC. 1.1. Il motivo è infondato e va rigettato. Occorre premettere che l’applicazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. invocato dal ricorrente presuppone una nullità relativa, riguardante i requisiti degli atti nel loro aspetto formale. In questo senso deve essere letto il principio di diritto espresso da questa Corte e richiamato in ricorso, a mente del quale l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio exart. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione»(Cass. Sez. U, n. 5160 del 04/03/2009; conf.: Sez. 3, n. 5644 del 3/03/2025; Sez. 6 -2, n. 1027 del 17/01/2017). 1.2. Diversamente accade nel caso di specie, ove la stessa legge aveva escluso la possibilità dell’invio telematico innanzi al Giudice di Pace (Cass. Sez. 2, n. 20575 del 29/09/2020; con riferimento al giudizio di legittimità: Cass. Sez. U, n. 6074 del 4/03/2020). L’art. 16-bis, comma 6 del d.-l.18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ancora vigente all’epoca dell’instaurazione del presente giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace (solo successivamente abrogato dall’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., che sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, introdotto dall’art. 35, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 30.06.2025),così dispone va : « Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati». 1.2.1. In altri termini, il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non poteva avvenire , al tempo dell’introduzione del presente giudizio di opposizione, mediante posta elettronica certificata (o mediante invio di raccomandata on l ine ai server delle poste italiane), non essendo ancora per tali uffici intervenuta la normativa che avesse accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione, al pari della documentazione pervenuta in formato analogico (cartaceo, via posta). Tanto perché lo scopo dell’atto (di costituzione in giudizio, con la produzione dei documenti rilevanti) investe anche l’accesso e, quindi, la conoscenza da parte attrice degli atti prodotti dalla controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio; accessibilità che, prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma processuale, non era stata accertata con riferimento agli uffici del Giudice di Pace. La modalità di costituzione in giudizio non sottende, dunque, di per sé un requisito formale suscettibile di sanatoria: il mezzo di comunicazione utilizzato implica, invece, un aspetto sostanziale del contradittorio che il legislatore ha voluto espressamente riservare al suo controllo ed intervento; tanto che l'operatività della disciplina del processo telematico era limitata, vigente l’art. 16-bis, comma 6, d.-l. n. 179 del 2012, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016 (Sez. U.n. 6074 del 2020, cit.). 1.3. Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’inutilizzabilità della documentazione (relativa all’accertamento dell’infrazione contestata al Consortini) depositata irritualmente nel giudiziodi primo grado (e non più producibile in appello, perché ormai tardiva). 2. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorsodeve essere respinto. Le spese sono liquidate in dispositivo eseguono la soccombenza, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Trattandosi di ricorso proposto da un Ministero, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002(applicandosi il criterio della c.d. “prenotazione a debito”). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein €. 1.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, nonché al contributo forfettario e agli ulteriori accessori nella misura e sulle voci come per legge, con distrazion
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