Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 658/2008
ECLI:EU:T:2008:327
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑348/05)
«Dumping − Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina − Modifica della definizione del prodotto
in questione − Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto»
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Modifica della definizione del prodotto in questione attuata da provvedimenti esistenti – Incorporazione in nuovi prodotti del prodotto in questione – Applicabilità delle misure esistenti ai nuovi prodotti – Insussistenza – Necessità di avviare une nuova indagine (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 1, 5, 11, n. 3, e 13) (v. punti 61-64,
66, 68-70)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento
(CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro,
dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
(GU L 160, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina,
in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.
2)
Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.